| Paolo POLENTA presidente, comunica che le
interrogazioni Simeone 5-02395 e 5-02481 sono state
sottoscritte anche dal deputato Delmastro delle Vedove.
Il sottosegretario Bruno VISERTA CONSTANTINI, rispondendo
congiuntamente alle interrogazioni Simeone 5-02395 e 5-02481
fa presente che le richieste di aggiornamento della normativa
sul servizio sanitario nazionale, inteso come completamento
del riordino strutturale dell'organizzazione sanitaria
risalente alla legge n. 833/1978, già avviato con i decreti
legislativi n. 502/1992 e n. 517/1993, ha trovato sensibile e
concorde il Ministro della sanità, che, proprio a questo fine,
ha costituito ed insediato nel mese di luglio 1997 una
Commissione di studio espressamente incaricata di approfondire
tali tematiche e di predisporre in tempi brevi un articolato
schema normativo.
I lavori della Commissione, che sono stati direttamente
coordinati dal Capo dell'ufficio legislativo del Ministero e
si sono opportunamente avvalsi della collaborazione di
rappresentanti del coordinamento regionale e dell'ANCI, di
membri del Consiglio superiore di sanità e di numerosi
esperti, hanno avuto un esito assai proficuo e si sono
conclusi celermente con la stesura di uno schema del disegno
di legge che, dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri,
è stato presentato in Parlamento fin dal 9 ottobre dello
scorso anno.
Tale schema legislativo persegue, appunto, l'obiettivo di
portare a compimento la riforma sanitaria anche attraverso una
migliore articolazione del rapporto fra la linea di
regionalizzazione e quella di aziendalizzazione, cui sono
informati i decreti legislativi n. 502 e 517.
Considerata la complessità e la peculiare tecnicità delle
modifiche normative da introdurre, anche in questo caso lo
strumento più appropriato è stato individuato
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nella delega legislativa e, quindi, tale schema ha assunto i
connotati di un disegno di legge che delega il Governo ad
emanare entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore, uno o
più decreti legislativi, da sottoporre al preventivo vaglio
delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza
Stato-Regioni.
E' essenziale ricordare che l'articolo 2, comma 1, lettera
a) di tale schema prevede il potenziamento del ruolo dei
comuni, con particolare riguardo alla programmazione sanitaria
e socio-sanitaria, alla valutazione dei risultati
dell'attività dei Direttori generali delle Aziende ed alla
loro eventuale rimozione, all'introdotta potestà dei comuni di
contrattare, attraverso il conferimento di risorse finanziarie
proprie, livelli di assistenza superiori a quelli garantiti
dalla programmazione regionale.
La lettera i) afferma il criterio del riordinamento
delle forme integrative di assistenza sanitaria, disciplinando
il loro rapporto con i livelli essenziali, efficaci,
appropriati ed uniformi di assistenza, posti a carico del
servizio sanitario nazionale, ammettendo la facoltà di
regioni, province autonome, enti locali e loro consorzi di
partecipare alla questione dei fondi integrativi previsti
dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 502 e successive
modificazioni.
Infine, il criterio di cui alla lettera l) dello
stesso articolo comporta la definizione di un modello generale
di accreditamento delle strutture che erogano prestazioni
sanitarie, espressamente inteso a porre le regioni nelle
migliori condizioni per una disciplina dell'istituto, puntuale
e coerente con le scelte di programmazione nazionale e
regionale.
Sottolinea che l'articolo 3 del disegno di legge
attribuisce alle regioni ed alle province autonome la potestà
di determinare in via generale i parametri di valutazione
dell'attività dei direttori generali delle aziende sanitarie
ed ospedaliere, in funzione del grado di conseguimento degli
obiettivi loro assegnati nel quadro della programmazione
regionale.
Il disegno di legge, ha ottenuto l'8 gennaio scorso il
parere favorevole della Conferenza unificata Stato città ed
autonomie locali e Conferenza Stato-Regioni, con minime
richieste di emendamento, peraltro non inerenti ai principi
dianzi ricordati.
Per quanto riguarda i rapporti con le regioni, fa presente
che l'articolo 2, comma 1, contiene nelle lettere O) e
p), fra i principi che dovrebbero vincolare la
conferenda potestà legislativa delegata, anche criteri
specifici per un corretto e maggiore impulso all'attività
dell'agenzia per i servizi sanitari regionali.
Nel presupposto che spetta alle regioni, fra gli altri, il
compito di monitorare il sistema periferico e di verificare
che organi e strutture rispettino gli indirizzi prefissati, il
Governo dovrà prevedere le modalità attraverso le quali
l'agenzia segnala alle regioni l'adozione di interventi volti
al recupero dell'efficienza, dell'economicità e della
funzionalità nella gestione delle aziende, fornisce loro il
supporto tecnico per la redazione di programmi operativi, ne
verifica l'attuazione, riferendo al Ministro della sanità.
Nello stesso tempo, dovranno prevedersi le modalità e
garanzie con le quali il Ministro della sanità, valutate le
situazioni locali e su segnalazione della stessa agenzia
sostiene i programmi operativi dianzi citati, applica le
penalizzazioni previste dalla legge in caso di inerzia o di
ritardo da parte delle regioni nell'adozione o nell'attuazione
di tali programmi, sentito il parere dell'agenzia, individua,
su parere dell'agenzia stessa e previa consultazione della
Conferenza Stato-Regioni, forme di interventi del Governo
dirette a far fronte, nei casi più gravi, all'eventuale
inerzia delle amministrazioni.
Sandro DELMASTRO DELLE VEDOVE (gruppo alleanza
nazionale) replicando alle interrogazioni n. 5-02395 e
5-02481, di cui è cofirmatario, si dichiara soddisfatto della
risposta del Governo.
Paolo POLENTA presidente, sospende brevemente la
seduta in attesa dell'arrivo del deputato Pozza Tasca.
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La seduta, sospesa alle 10,35 è ripresa alle 10,45.
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