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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


344508
SMC0292-0063
Bollettino Giunte e Commissioni n. 292 del 20 gennaio 1998 - edizione definitiva - (SMC13-292)
(suddiviso in 75 Unità Documento)
Unità Documento n.63 (che inizia a pag.105 dello stampato)
              ...XII COMMISSIONE PERMANENTE
                       (Affari sociali)
 
 
...SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI
5-02395 SIMEONE: Sulle proposte di modifica del decreto legislativo n. 502/92 (4 giugno 1997); 5-02481 SIMEONE: Sulle proposte di modifica del decreto legislativo n. 502/92 (12 giugno 1997).
Paolo POLENTA presidente. Sandro DELMASTRO DELLE VEDOVE.
Martedì 20 gennaio 1998. - Presidenza del vicepresidente Paolo POLENTA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità, Bruno Viserta Costantini.
ZZSMC ZZRES ZZSMC200198 ZZSMC980120 ZZSMC000198 ZZSMC000098 ZZSMC292 ZZ13 ZZD ZZC12 ZZNO ZZXX
     Paolo POLENTA  presidente,  comunica che le
  interrogazioni Simeone 5-02395 e 5-02481 sono state
  sottoscritte anche dal deputato Delmastro delle Vedove.
     Il sottosegretario Bruno VISERTA CONSTANTINI, rispondendo
  congiuntamente alle interrogazioni Simeone 5-02395 e 5-02481
  fa presente che le richieste di aggiornamento della normativa
  sul servizio sanitario nazionale, inteso come completamento
  del riordino strutturale dell'organizzazione sanitaria
  risalente alla legge n. 833/1978, già avviato con i decreti
  legislativi n. 502/1992 e n. 517/1993, ha trovato sensibile e
  concorde il Ministro della sanità, che, proprio a questo fine,
  ha costituito ed insediato nel mese di luglio 1997 una
  Commissione di studio espressamente incaricata di approfondire
  tali tematiche e di predisporre in tempi brevi un articolato
  schema normativo.
     I lavori della Commissione, che sono stati direttamente
  coordinati dal Capo dell'ufficio legislativo del Ministero e
  si sono opportunamente avvalsi della collaborazione di
  rappresentanti del coordinamento regionale e dell'ANCI, di
  membri del Consiglio superiore di sanità e di numerosi
  esperti, hanno avuto un esito assai proficuo e si sono
  conclusi celermente con la stesura di uno schema del disegno
  di legge che, dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri,
  è stato presentato in Parlamento fin dal 9 ottobre dello
  scorso anno.
     Tale schema legislativo persegue, appunto, l'obiettivo di
  portare a compimento la riforma sanitaria anche attraverso una
  migliore articolazione del rapporto fra la linea di
  regionalizzazione e quella di aziendalizzazione, cui sono
  informati i decreti legislativi n. 502 e 517.
     Considerata la complessità e la peculiare tecnicità delle
  modifiche normative da introdurre, anche in questo caso lo
  strumento più appropriato è stato individuato
 
                              Pag. 106
 
  nella delega legislativa e, quindi, tale schema ha assunto i
  connotati di un disegno di legge che delega il Governo ad
  emanare entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore, uno o
  più decreti legislativi, da sottoporre al preventivo vaglio
  delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza
  Stato-Regioni.
     E' essenziale ricordare che l'articolo 2, comma 1, lettera
  a)  di tale schema prevede il potenziamento del ruolo dei
  comuni, con particolare riguardo alla programmazione sanitaria
  e socio-sanitaria, alla valutazione dei risultati
  dell'attività dei Direttori generali delle Aziende ed alla
  loro eventuale rimozione, all'introdotta potestà dei comuni di
  contrattare, attraverso il conferimento di risorse finanziarie
  proprie, livelli di assistenza superiori a quelli garantiti
  dalla programmazione regionale.
     La lettera  i)  afferma il criterio del riordinamento
  delle forme integrative di assistenza sanitaria, disciplinando
  il loro rapporto con i livelli essenziali, efficaci,
  appropriati ed uniformi di assistenza, posti a carico del
  servizio sanitario nazionale, ammettendo la facoltà di
  regioni, province autonome, enti locali e loro consorzi di
  partecipare alla questione dei fondi integrativi previsti
  dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 502 e successive
  modificazioni.
     Infine, il criterio di cui alla lettera  l)  dello
  stesso articolo comporta la definizione di un modello generale
  di accreditamento delle strutture che erogano prestazioni
  sanitarie, espressamente inteso a porre le regioni nelle
  migliori condizioni per una disciplina dell'istituto, puntuale
  e coerente con le scelte di programmazione nazionale e
  regionale.
     Sottolinea che l'articolo 3 del disegno di legge
  attribuisce alle regioni ed alle province autonome la potestà
  di determinare in via generale i parametri di valutazione
  dell'attività dei direttori generali delle aziende sanitarie
  ed ospedaliere, in funzione del grado di conseguimento degli
  obiettivi loro assegnati nel quadro della programmazione
  regionale.
     Il disegno di legge, ha ottenuto l'8 gennaio scorso il
  parere favorevole della Conferenza unificata Stato città ed
  autonomie locali e Conferenza Stato-Regioni, con minime
  richieste di emendamento, peraltro non inerenti ai principi
  dianzi ricordati.
     Per quanto riguarda i rapporti con le regioni, fa presente
  che l'articolo 2, comma 1, contiene nelle lettere  O)  e
  p),  fra i principi che dovrebbero vincolare la
  conferenda potestà legislativa delegata, anche criteri
  specifici per un corretto e maggiore impulso all'attività
  dell'agenzia per i servizi sanitari regionali.
     Nel presupposto che spetta alle regioni, fra gli altri, il
  compito di monitorare il sistema periferico e di verificare
  che organi e strutture rispettino gli indirizzi prefissati, il
  Governo dovrà prevedere le modalità attraverso le quali
  l'agenzia segnala alle regioni l'adozione di interventi volti
  al recupero dell'efficienza, dell'economicità e della
  funzionalità nella gestione delle aziende, fornisce loro il
  supporto tecnico per la redazione di programmi operativi, ne
  verifica l'attuazione, riferendo al Ministro della sanità.
     Nello stesso tempo, dovranno prevedersi le modalità e
  garanzie con le quali il Ministro della sanità, valutate le
  situazioni locali e su segnalazione della stessa agenzia
  sostiene i programmi operativi dianzi citati, applica le
  penalizzazioni previste dalla legge in caso di inerzia o di
  ritardo da parte delle regioni nell'adozione o nell'attuazione
  di tali programmi, sentito il parere dell'agenzia, individua,
  su parere dell'agenzia stessa e previa consultazione della
  Conferenza Stato-Regioni, forme di interventi del Governo
  dirette a far fronte, nei casi più gravi, all'eventuale
  inerzia delle amministrazioni.
 
     Sandro DELMASTRO DELLE VEDOVE (gruppo alleanza
  nazionale) replicando alle interrogazioni n. 5-02395 e
  5-02481, di cui è cofirmatario, si dichiara soddisfatto della
  risposta del Governo.
 
     Paolo POLENTA  presidente,  sospende brevemente la
  seduta in attesa dell'arrivo del deputato Pozza Tasca.
 
                              Pag. 107
 
     La seduta, sospesa alle 10,35 è ripresa alle 10,45.
 
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