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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


344519
SMC0292-0074
Bollettino Giunte e Commissioni n. 292 del 20 gennaio 1998 - edizione definitiva - (SMC13-292)
(suddiviso in 75 Unità Documento)
Unità Documento n.74 (che inizia a pag.125 dello stampato)
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                   COMMISSIONE PARLAMENTARE
     per il parere al Governo sulle norme delegate previste dalla
      legge 15 marzo 1997, n. 59, concernenti il conferimento di
  funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, la riforma della
     pubblica amministrazione, la semplificazione amministrativa
 
 
Parere su atti del Governo
Schema di decreto legislativo recante la trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona giuridica privata denominata "Società di cultura la Biennale di Venezia" in attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Martedì 20 gennaio 1998. - Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI. - Interviene il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo, Alberto La Volpe.
ZZSMC ZZRES ZZSMC200198 ZZSMC980120 ZZSMC000198 ZZSMC000098 ZZSMC292 ZZ13 ZZD ZZC46 ZZNO ZZXX
  (Seguito dell'esame e rinvio).
     La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in
  titolo sospeso, da ultimo, nella seduta del 15 gennaio
  1998.
     Il deputato Raffaele MAROTTA condivide lo spirito dello
  schema di decreto legislativo in titolo, che reca la
  trasformazione della Biennale da ente con personalità
  giuridica di diritto pubblico ad ente di diritto privato quale
  la società di cultura.  In tal modo si realizza uno snellimento
  delle procedure di organizzazione usate dalla Biennale, che
  vede così venir meno i vincoli burocratici a cui era
  precedentemente soggetta.
     Dopo aver rilevato l'opportunità della distinzione tra il
  profilo amministrativo e gestionale della Società (affidato al
  Consiglio di amministrazione) e il profilo culturale
  (riconosciuto al Comitato scientifico), auspica una
  rivisitazione della prevalenza della mano pubblica in seno al
  Consiglio di amministrazione, pur comprendendo la necessità di
  una permanenza di tale assetto esclusivamente a fini
  transitori, per almeno un triennio.
     Il senatore Renzo GUBERT, condividendo le considerazioni
  del deputato Marotta, rileva l'inopportunità di uno schema di
  decreto legislativo il cui contenuto è stato sottratto alla
  competenza dell'Aula, che sarebbe stata chiamata ad esaminarlo
  qualora fosse stata conservata la forma del disegno di legge.
  Auspica, pertanto, una chiarificazione del rapporto tra
  iniziativa parlamentare, seppure su impulso del Governo, come
  in questo caso, ed iniziativa diretta dell'Esecutivo al fine
  di fugare ogni dubbio sulla strumentalizzazione dell'uso del
  decreto legislativo come corsia preferenziale per
  l'Esecutivo.
     Entrando nel merito del provvedimento, rileva che la
  "Società di cultura la Biennale di Venezia" è un ente di
  diritto privato che conserva la prevalenza della mano
  pubblica: l'Esecutivo si assicura, così, il dominio pubblico
  senza, però, utilizzare lo strumento dell'ente pubblico.  In
  tal modo si lede lo spirito riformatore
 
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  della legge 15 marzo 1997, n. 59, secondo cui si intende
  trasferire nel settore del diritto privato ciò che non ha
  motivo di permanere nel settore pubblico.
     A tal proposito richiama l'articolo 8 del provvedimento in
  titolo, che attribuisce al Ministero per i beni culturali ed
  ambientali il potere di nomina del Presidente de "La Biennale"
  in modo incongruo rispetto alla natura privata della stessa.
  Quanto all'articolo 9, poi, fa presente che occorre correlare
  la rappresentanza in seno al Consiglio di amministrazione
  all'apporto di capitale: mentre vi sono precisazioni
  relativamente ai soci privati, la cui partecipazione non può
  superare il quaranta per cento del patrimonio della Società di
  cultura, mancano indicazioni quanto alla rappresentanza
  dell'ente pubblico sulla base della relativa partecipazione al
  patrimonio.
     Contesta, inoltre, i diversi criteri di selezione dei
  membri del Consiglio di amministrazione: non si comprende,
  infatti, il motivo per cui alla individuazione di un membro
  nella persona del Sindaco di Venezia o di un suo delegato
  scelto fra i componenti della Giunta comunale, non segua
  analogamente la designazione degli altri due membri da parte
  dell'organo esecutivo della Regione Veneto e della Provincia
  di Venezia, in luogo dell'attuale designazione da parte dei
  relativi organi eletti.  Quanto ai membri del Consiglio di
  amministrazione ed al Presidente della Società di cultura, fa
  presente che il requisito richiesto all'articolo 9, comma 2,
  della personalità di elevato profilo culturale non appare del
  tutto congruo e opportuno.
     Non condivide, poi, la funzione riconosciuta dal
  provvedimento in titolo al Comitato scientifico, che da organo
  di consulenza artistica - quale dovrebbe essere - si trasforma
  in una sorta di "direttorio" attraverso il quale si intende
  controllare tutti i settori di attività culturale de "La
  Biennale".
     Lamenta il mancato riferimento alla incompatibilità
  dell'esercizio della funzione di direttore di settore e di
  coordinatore generale con lo svolgimento di cariche politiche,
  da cui deriverebbe una indebita interferenza di funzioni.
     Relativamente all'obbligo - di cui all'articolo 16 del
  provvedimento in titolo - di avvalersi per le attività
  promosse dalla Società di cultura degli immobili di proprietà
  del Comune di Venezia, ne rileva l'inopportunità, ritenendo
  più corretto lasciare all'autonomia dello stesso Comune la
  decisione sulla utilizzazione dei suddetti edifici.
     Conclude, evidenziando l'anomalia della titolarità del
  potere di vigilanza sulla gestione della Società di cultura in
  capo al Ministero per i beni culturali e ambientali, in netto
  contrasto, pertanto, con la logica della privatizzazione.
     Il senatore Michele BONATESTA, dopo aver ricordato la
  storia de "La Biennale" che ha da pochi anni celebrato - con
  vasta eco nel panorama culturale internazionale - il primo
  centenario di vita, ritiene che non si possa prescindere da
  tale "richiamo" nel momento in cui si pensa ad una
  trasformazione della istituzione stessa.
     Fa presente che la riforma statutaria del 1973 - l'ultima
  sino ad oggi - affida ad un organismo collegiale, il Consiglio
  direttivo, composto da diciannove membri, il governo de "La
  Biennale": si introducono, così, nuovi compiti, come quello di
  promuovere "attività permanenti e di organizzare
  manifestazioni internazionali inerenti la documentazione, la
  conoscenza, la critica, la ricerca e la sperimentazione nel
  campo delle arti".  A tale scopo viene riorganizzato l'Archivio
  Storico delle Arti Contemporanee (A.S.A.C.).
     I limiti operativi imposti dallo statuto del '73, uniti a
  quelli finanziari hanno spesso messo in difficoltà l'attività
  de "La Biennale" in questi ultimi anni; non sono state
  individuate strutture giuridiche sufficientemente agili e
  flessibili, tali da permettere all'ente culturale di adattarsi
  ad una realtà in continua evoluzione.
     Appare dunque improcrastinabile, oggi, l'obiettivo di
  ridurre il numero dei componenti degli organi collegiali, di
  introdurre semplificazioni gestionali, di separare
 
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  le competenze del consiglio d'Amministrazione da quelle
  culturali del Comitato scientifico e di rendere di natura
  privatistica il rapporto di lavoro dei dipendenti
  dell'istituenda Società di cultura.
     Tuttavia il nodo ancora da sciogliere in vista della nuova
  riforma proposta dal Governo, è quello di riuscire a tutelare
  il preminente interesse nazionale con l'esigenza di dar vita
  ad una atipica persona giuridica privata, denominata "Società
  di cultura", caratterizzata dalla compartecipazione di
  soggetti pubblici e privati.
     Ricordando che il testo del decreto legislativo in esame
  adottato dal Governo è identico al disegno di legge
  "Disciplina della società di cultura la Biennale di Venezia",
  approvato dal Senato nel maggio scorso e attualmente in esame
  alla Camera dei deputati, sottolinea che il disegno di legge
  approvato al Senato, pur presentandosi come una legge quadro,
  ha un impianto normativo che lascia scarso spazio allo Statuto
  e quindi all'autonomia stessa de "La Biennale", sia da un
  punto di vista culturale che organizzativo.  In particolare non
  ritiene opportuno che sia la legge a stabilire i settori
  culturali di attività de "La Biennale": è preferibile
  demandare la materia allo Statuto della Società.
     Reputa, poi, necessario riflettere sull'opportunità che
  siano gli enti politico-amministrativi - in questo caso
  Comune, consiglio regionale, consiglio provinciale - a
  nominare i membri del Consiglio di amministrazione (ex
  articolo 9): è più opportuno che questi ultimi siano designati
  da altri soggetti istituzionali, culturalmente più
  qualificati, come l'Università Cà Foscari e l'Accademia dei
  Lincei, garantendo, così, l'alto profilo dei componenti e una
  serie maggiore di libertà da eventuali logiche politiche.  In
  tal senso si dovrebbe anche riconsiderare l'opportunità che
  sia il Ministro dei beni culturali e ambientali a nominare il
  Presidente de "La Biennale", che attualmente è eletto dal
  Consiglio direttivo fra i propri membri.
     Per quanto riguarda l'apertura ai soggetti privati, la
  posizione di minoranza imposta in misura del quaranta per
  cento si riscontra ovviamente anche nel Consiglio di
  amministrazione della Società, dove, a fronte di quattro
  rappresentanti pubblici, è prevista la presenza di un solo
  rappresentante dei privati.  Sembrano particolarmente
  restrittivi i limiti previsti dall'articolo 9, comma 6, in
  virtù dei quali, solo se la partecipazione dei soggetti
  privati è pari o superiore al venticinque per cento del
  patrimonio della Società di cultura, la composizione del
  Consiglio di amministrazione può essere elevata a sette
  membri.  In tal modo si corre il rischio di fallire l'obiettivo
  di trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia"
  in persona giuridica privata, e di compromettere tutta la
  conseguente semplificazione amministrativa con grave danno per
  la vita culturale dell'istituenda Società di cultura.
     Peraltro, in merito ai limiti di categoria previsti per la
  partecipazione dei privati è già stata sollevata da più parti
  l'esigenza di esplicitare la possibilità di partecipazione
  delle fondazioni delle Casse di risparmio.
     Ricorda, infine, che, sebbene l'ex articolo 26 del disegno
  di legge presentato dall'Esecutivo, sia stato accantonato in
  questa sede per difetto di delega e demandato ad altro
  provvedimento legislativo, tale norma, già approvata dal
  Senato, sarà comunque discussa dall'Assemblea della Camera ed
  è di fondamentale importanza ai fini della legge quadro, dal
  momento che riguarda le disposizioni tributarie finalizzate ad
  agevolare la partecipazione dei privati alla Società di
  cultura.
     Ai sensi dell'articolo 26 sono previste facilitazioni per
  le erogazioni liberali in denaro a favore della Società ed in
  particolare per le somme versate come contributo alla
  gestione; il limite del due per cento del reddito complessivo
  dichiarato come importo massimo sul quale si può calcolare la
  detrazione d'imposta viene elevato al trenta per cento, come
  per gli enti lirici.  Ma, mentre gli enti lirici su tali
  erogazioni non versano alcuna imposta, la Società di cultura
  deve sostituirsi ai soggetti che hanno effettuato le
  erogazioni liberali nel versare una somma pari alla
  percentuale di detraibilità (ventidue per cento), se le somme
  sono state erogate da
 
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  imprese individuali, e al cinquantatré per cento delle
  erogazioni effettuate dalle società di capitali e dagli enti
  che svolgono attività commerciali.  Ritiene che tali
  disposizioni siano fortemente disincentivanti per la
  partecipazione dei privati e penalizzanti per la Società di
  cultura.  Perseguendo questa via si corre il rischio di
  compromettere l'intero provvedimento nei suoi presupposti
  originari e di dar vita ad una riforma soltanto sulla carta,
  rendendola impossibile di fatto.  Propone, quindi, che
  l'articolo 26, comma 6, sia soppresso per riservare alla
  Biennale lo stesso trattamento degli enti lirici.
     Concludendo, chiede al Governo chiarimenti sul citato
  articolo ed sul contenuto del provvedimento legislativo con il
  quale si disciplinerà l'aspetto tributario secondo quanto
  annunciato nella relazione che accompagna lo schema di decreto
  oggi in discussione: ritiene, infatti, che l'ex articolo 26
  assuma rilievo imprescindibile ai fini di un dibattito
  esaustivo sulla proposta di modifica de "La Biennale".
     Il deputato Franco BONATO ritiene che sarebbe stato più
  opportuno lasciare al Parlamento la competenza per la
  disciplina della trasformazione de "La Biennale" in Società di
  cultura, mantenendo, pertanto, l'iter legislativo
  precedentemente avviato.
     Relativamente al merito del provvedimento in titolo,
  contesta la riduzione del ruolo degli enti locali, che devono
  essere maggiormente valorizzati vista la loro natura di enti
  fondanti e vista la loro capacità di determinazione in modo
  preponderante del patrimonio de "La Biennale".  Non si può,
  poi, non riconoscere il contributo determinante degli stessi
  enti locali per la creazione del prestigio internazionale
  della stessa Biennale.
     Contesta la scarsa considerazione riconosciuta dallo
  schema in titolo alle attività permanenti che sono l'essenza
  de "La Biennale di Venezia" e che ne caratterizzano l'attività
  quotidiana.  Tale valorizzazione deve avvenire attraverso la
  scissione delle direzioni: le figure di spicco che si occupano
  delle organizzazioni culturali non necessariamente devono
  coincidere con coloro che si adoperano per far sì che le
  attività permanenti abbiano una continuità ed una capacità di
  intervento superiore.  Propone, pertanto, un allargamento del
  Comitato scientifico, ritenendolo un elemento di primaria
  importanza.  E' necessario, relativamente agli organi
  dell'Agenzia, non contrapporre all'allargamento della
  partecipazione l'accentramento nelle direzioni centrali.
     Quanto ai componenti del Consiglio di amministrazione,
  rileva l'opportunità di una consultazione delle varie
  associazioni culturali.
     Conclude, evidenziando la necessità, ai fini di una
  maggiore trasparenza, di reclutamento dei direttori di settore
  esclusivamente attraverso concorso pubblico.
     Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI rileva che la
  trasformazione di enti pubblici in istituzioni di cui al Libro
  I del Codice civile comporta esclusivamente l'applicazione
  della disciplina di diritto privato, ritenuta più congrua
  all'esercizio di determinati compiti.
     Diverso è il problema del controllo di tali enti di
  diritto privato: alla privatizzazione nella forma non
  consegue, necessariamente, la privatizzazione della funzione
  di controllo.  Si tratta di un passo ulteriore che occorre
  verificare o sulla base di successivi interventi legislativi o
  sulla base di successivi dati di fatto, quale può essere
  l'apporto massiccio di capitale da parte di soci privati.
     Chiarisce, pertanto, che provvedimenti quali quello in
  questione non sono provvedimenti di privatizzazione, ma
  solamente di trasformazione della natura formale dell'ente,
  con conseguente applicazione della disciplina di diritto
  privato.  Non è consequenziale, pertanto, che alla
  trasformazione in enti di diritto privato segua l'abolizione
  della vigilanza da parte del Ministero.
     Conclude, invitando a considerare il lungo itinerario
  parlamentare del provvedimento in questione.  Pur riconoscendo
  l'anomalia della sottrazione all'Aula della competenza sulla
  trasformazione de "La
 
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  Biennale" in Società di cultura, rileva che, a tal proposito,
  non sussistono profili di illegittimità.  Richiama, pertanto,
  le considerazioni del Ministro per i beni culturali e
  ambientali Valter Veltroni che, nella seduta del 15 gennaio
  1998, ha evidenziato la mera opportunità delle valutazioni che
  hanno indotto l'Esecutivo a trasfondere il contenuto
  dell'originario disegno di legge sulla trasformazione de "La
  Biennale" in uno schema di decreto legislativo.
     Chiede, inoltre, chiarimenti al Governo sulle disposizioni
  tributarie relative a "La Biennale", che non sono state
  inserite nel provvedimento in titolo per difetto di delega.
     Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI rinvia il seguito
  dell'esame dello schema di decreto in titolo ad altra
  seduta.
 
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