| (Inizio dell'esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in
titolo.
Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, relatore, rileva
che lo schema di decreto in titolo contiene misure
organizzative e funzionali che completano la disciplina sul
funzionamento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali,
istituita con decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e
recentemente oggetto di modifica da parte del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Il provvedimento in titolo - proseguendo nell'opera
intrapresa con il decreto n. 281 del 1997 - coinvolge
maggiormente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome, riconoscendole il
ruolo di organo di raccordo. L'intesa con la Conferenza
permanente per la nomina del direttore dell'Agenzia viene
estesa dal provvedimento in esame alla nomina degli organi di
vertice, Presidente e membri del Consiglio di amministrazione.
Si tratta di una misura in asse con l'orientamento della
riforma prevista dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 che
valorizza maggiormente le autonomie locali.
Aggiunge che la stessa Conferenza permanente viene
inserita nel procedimento di sostituzione da parte del
Consiglio dei Ministri delle amministrazioni regionali e delle
province autonome in caso di loro inadempienza.
Conclude, rilevando l'importanza del potere - riconosciuto
all'Agenzia - di monitoraggio delle modalità di accreditamento
delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni
sanitarie e dei conseguenti oneri per il Servizio Sanitario
Nazionale: si tratta di una funzione intesa a seguire
costantemente l'attività di tali istituzioni che incidono in
maniera determinante sulla finanza pubblica.
Il deputato Franco FRATTINI, richiamando la Commissione
sulla particolare delicatezza del provvedimento in esame,
illustra le sue perplessità sulla struttura amministrativa
dell'Agenzia che viene modificata.
In primo luogo, ricorda che, agli inizi degli anni '90, in
un contenzioso dinanzi alla Corte costituzionale, una Regione
aveva censurato l'ambito di competenza dell'Agenzia per i
servizi sanitari regionali ritenendolo invasivo delle
prerogative della stessa Regione. La Corte costituzionale, con
la sentenza interpretativa di rigetto n. 128 del 24 marzo
1994, sostenne che i compiti dell'Agenzia non interferivano
con le funzioni delle Regioni. Alla luce di tale precedente,
manifesta le sue perplessità sulle attribuzioni riconosciute
all'articolo 1, comma 1, lettera b). Il conferimento
all'Agenzia della funzione di monitoraggio delle modalità di
accreditamento delle strutture pubbliche e private che erogano
prestazioni sanitarie e dei conseguenti oneri per il Servizio
Sanitario Nazionale e l'attuazione dei protocolli d'intesa tra
università e Regioni è da ritenersi poco opportuno, perché
destinato
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a riaprire inevitabilmente il contenzioso dinanzi alla Corte
costituzionale, con esito probabilmente diverso.
In secondo luogo, rilevando lo squilibrio tra l'organico
tabellare dell'Agenzia e l'organico di fatto e la diminuzione
delle risorse finanziarie ad essa attribuite, ritiene
opportuno inserire nel parere della Commissione un richiamo al
Ministro della sanità per adeguare il personale e le risorse
finanziarie ai nuovi compiti a cui è chiamata la stessa
Agenzia.
Conclude, ritenendo inconcepibile quella disposizione la
quale prevede che, in corso di mandato, cambiando le regole
sui requisiti soggettivi, quale l'età dei componenti degli
organi dell'Agenzia, tali regole siano immediatamente
applicabili. Sembra strano pensare ad una applicazione
immediata, in luogo di una più opportuna norma transitoria,
secondo cui le nuove regole sui requisiti soggettivi diventano
vigenti alla prima scadenza successiva all'approvazione del
decreto. Ritiene opportuno, a tal proposito, per il Parlamento
richiamare la responsabilità del Governo sul fatto che la
modifica dei requisiti soggettivi, se immediatamente
applicata, rappresenta una chiara penalizzazione.
Il deputato Marianna LI CALZI, rilevando i punti
problematici dello schema di decreto in titolo, fa presente,
in primo luogo, che è in discussione presso la XII Commissione
Affari sociali della Camera un disegno di legge (A.C. 4230)
recante delega al Governo per il riordino del Servizio
Sanitario Nazionale, che già contiene disposizioni in merito
all'Agenzia per i servizi sanitari regionali.
In secondo luogo, l'articolo 1, comma 1, dello schema di
decreto legislativo, nell'attribuire nuove funzioni
all'Agenzia, ne delimita l'efficacia "sino all'adozione di
eventuali ulteriori decreti legislativi ai sensi dell'articolo
1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e sino alla
ristrutturazione prevista dal Capo II della medesima legge":
tali disposizioni sembrano introdurre una disciplina
provvisoria che sarà eventualmente raccordata con la riforma
complessiva del Ministero della sanità prevista dalla legge 15
marzo 1997, n. 59.
In terzo luogo, rileva la problematicità dello schema di
decreto legislativo laddove assume a rango di norma primaria
talune disposizioni concernenti l'Agenzia per i servizi
sanitari regionali che in base alla normativa vigente sono
disciplinate dalla fonte regolamentare.
Entrando nel merito del provvedimento, ritiene che la
utilizzazione delle disposizioni contenute negli articoli 1 e
3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, per
apportare modifiche alla normativa vigente sull'ordinamento
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, costituisce un
abuso dei pur ampi poteri che la predetta legge ha delegato al
Governo ai fini del "conferimento di funzioni e compiti
amministrativi alle regioni ed enti locali, della riforma
della pubblica amministrazione e della semplificazione
amministrativa".
E' vero che le modificazioni all'ordinamento dell'Agenzia
per i servizi sanitari regionali, al fine di migliorarne la
capacità di operare come "strumento di raccordo che favorisca
la leale collaborazione tra i diversi livelli di governo del
settore sanitario", non possono essere operate in assenza di
un trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali
ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ma
non si vede, d'altra parte, quali tra le funzioni dell'Agenzia
siano concretamente trasferibili.
Considerando che con il provvedimento in titolo vengono
introdotti nuovi compiti del tutto diversi, finalizzati al
controllo e alla predisposizione di veri e propri interventi
correttivi sulla organizzazione e sulla gestione dei servizi
da parte delle stesse regioni, ne consegue che in luogo del
decentramento di funzioni verso le regioni sembra attuarsi un
processo inverso di accentuazione delle funzioni di competenza
statale.
Tale innovazione non può non lasciare fortemente
perplessi, posto che, già con riferimento alle attuali
funzioni attribuite all'Agenzia dal decreto legislativo 30
giugno
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1993, n. 266, erano state sollevate perplessità sul duplice
piano della compatibilità di dette funzioni sia con i criteri
fissati dalla legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, sia con la
sfera delle competenze attribuite alle regioni dalla Carta
Costituzionale.
Ricorda a tale proposito la sentenza n. 128 del 24 marzo
1994, richiamata dal deputato Frattini, nella cui motivazione
viene espressamente escluso che le competenze conferite al
Ministero della sanità in ordine alla verifica comparativa dei
costi e dei risultati conseguiti dalle regioni e le
attribuzioni riconosciute all'Agenzia in ordine ai compiti di
supporto delle attività regionali, di valutazione comparativa
dei costi e dei rendimenti dei servizi resi nonché di
segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione e nelle
forniture, siano tali da configurare forme di controllo in
senso proprio, diverse da quelle delineate in sede
costituzionale e pertanto suscettibili di limitare
indebitamente l'autonomia regionale.
Ritiene, pertanto, che il conferimento di siffatte nuove
attribuzioni all'Agenzia sembra destinato a riaprire
inevitabilmente un nuovo contenzioso innanzi alla Corte
costituzionale, dall'esito probabilmente scontato, e ciò
prescindendo da altri aspetti significativi, quali la mancata
previsione nel testo all'esame di misure finalizzate a dotare
l'Agenzia dei necessari strumenti operativi e di congrue
risorse finanziarie che possano consentire la concreta
possibilità di perseguire i nuovi obiettivi indicati.
Per quanto concerne le modifiche delle norme sulla
composizione degli organi e sulla loro durata (nel decreto
legislativo si introduce il limite di età di settanta anni per
tutti i componenti, si riduce da cinque a tre anni il periodo
della carica, si prevede la ricostruzione degli organi con le
nuove norme entro trenta giorni), rileva che, oltre a non
avere fondamento nella delega, esse - nel merito - appaiono in
contrasto con i principi di omogeneità e razionalità ai quali
dovrebbero comunque tendere tutti i provvedimenti di riforma
della pubblica amministrazione previsti dalla citata legge n.
59. Ed infatti la determinazione del limite di età di settanta
anni per la cessazione dalla carica non ha precedenti nella
disciplina normativa concernente istituzioni analoghe
all'Agenzia per i servizi sanitari regionali. A tal proposito,
si unisce alle considerazioni del deputato Frattini sulla
opportunità di inserimento nel decreto di una norma
transitoria che stabilisca l'applicazione della modifica delle
regole sui requisiti soggettivi solo alla prima scadenza del
mandato successiva all'approvazione del decreto.
Il senatore Renzo GUBERT rileva l'intento di controllo da
parte del Ministero della sanità sull'Agenzia per i servizi
sanitari regionali.
Ricordando che già nella legge finanziaria si era tentato
di riconoscere al Ministero il controllo sulle Regioni in
materia di sanità, fa presente che quel controllo si ritrova
nello schema di decreto legislativo in esame.
Si domanda se l'autonomia degli enti locali debba essere
sempre controllata attraverso procedure amministrative: è
sempre necessario il controllo degli enti locali da parte di
commissioni specifiche di ciascun Ministero oppure occorre
confidare nella capacità di autogoverno degli stessi?
Sembra che il decreto in esame vada in direzione contraria
all'autonomia delle Regioni e anche delle università, che
godono anch'esse di autonomia.
Quanto poi all'articolo 1, comma 2, ritiene che sia lesivo
della libertà di cura: si potrebbe assistere ad una guerra
dell'Agenzia in nome del Ministro contro qualche USL
attraverso la ricerca continua di documentazione.
Conclude che il provvedimento in esame non si pone
esattamente a tutela delle autonomie sia delle persone che
degli enti.
Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI rinvia il seguito
dell'esame dello schema di decreto in titolo ad altra
seduta.
La seduta termina alle 14,50.
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