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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


344520
SMC0292-0075
Bollettino Giunte e Commissioni n. 292 del 20 gennaio 1998 - edizione definitiva - (SMC13-292)
(suddiviso in 75 Unità Documento)
Unità Documento n.75 (che inizia a pag.129 dello stampato)
               ...COMMISSIONE PARLAMENTARE
     per il parere al Governo sulle norme delegate previste dalla
      legge 15 marzo 1997, n. 59, concernenti il conferimento di
  funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, la riforma della
     pubblica amministrazione, la semplificazione amministrativa
 
 
...Parere su atti del Governo
Schema di decreto legislativo in materia di riordinamento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, in attuazione della delega di cui agli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Martedì 20 gennaio 1998. - Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI. - Interviene il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo, Alberto La Volpe.
ZZSMC ZZRES ZZSMC200198 ZZSMC980120 ZZSMC000198 ZZSMC000098 ZZSMC292 ZZ13 ZZD ZZC46 ZZNO ZZXX ZZFF
  (Inizio dell'esame e rinvio).
     La Commissione inizia l'esame del provvedimento in
  titolo.
     Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, relatore, rileva
  che lo schema di decreto in titolo contiene misure
  organizzative e funzionali che completano la disciplina sul
  funzionamento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali,
  istituita con decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e
  recentemente oggetto di modifica da parte del decreto
  legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
     Il provvedimento in titolo - proseguendo nell'opera
  intrapresa con il decreto n. 281 del 1997 - coinvolge
  maggiormente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
  Stato, le Regioni e le Province autonome, riconoscendole il
  ruolo di organo di raccordo.  L'intesa con la Conferenza
  permanente per la nomina del direttore dell'Agenzia viene
  estesa dal provvedimento in esame alla nomina degli organi di
  vertice, Presidente e membri del Consiglio di amministrazione.
  Si tratta di una misura in asse con l'orientamento della
  riforma prevista dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 che
  valorizza maggiormente le autonomie locali.
     Aggiunge che la stessa Conferenza permanente viene
  inserita nel procedimento di sostituzione da parte del
  Consiglio dei Ministri delle amministrazioni regionali e delle
  province autonome in caso di loro inadempienza.
     Conclude, rilevando l'importanza del potere - riconosciuto
  all'Agenzia - di monitoraggio delle modalità di accreditamento
  delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni
  sanitarie e dei conseguenti oneri per il Servizio Sanitario
  Nazionale: si tratta di una funzione intesa a seguire
  costantemente l'attività di tali istituzioni che incidono in
  maniera determinante sulla finanza pubblica.
     Il deputato Franco FRATTINI, richiamando la Commissione
  sulla particolare delicatezza del provvedimento in esame,
  illustra le sue perplessità sulla struttura amministrativa
  dell'Agenzia che viene modificata.
     In primo luogo, ricorda che, agli inizi degli anni '90, in
  un contenzioso dinanzi alla Corte costituzionale, una Regione
  aveva censurato l'ambito di competenza dell'Agenzia per i
  servizi sanitari regionali ritenendolo invasivo delle
  prerogative della stessa Regione.  La Corte costituzionale, con
  la sentenza interpretativa di rigetto n. 128 del 24 marzo
  1994, sostenne che i compiti dell'Agenzia non interferivano
  con le funzioni delle Regioni.  Alla luce di tale precedente,
  manifesta le sue perplessità sulle attribuzioni riconosciute
  all'articolo 1, comma 1, lettera b).  Il conferimento
  all'Agenzia della funzione di monitoraggio delle modalità di
  accreditamento delle strutture pubbliche e private che erogano
  prestazioni sanitarie e dei conseguenti oneri per il Servizio
  Sanitario Nazionale e l'attuazione dei protocolli d'intesa tra
  università e Regioni è da ritenersi poco opportuno, perché
  destinato
 
                              Pag. 130
 
  a riaprire inevitabilmente il contenzioso dinanzi alla Corte
  costituzionale, con esito probabilmente diverso.
     In secondo luogo, rilevando lo squilibrio tra l'organico
  tabellare dell'Agenzia e l'organico di fatto e la diminuzione
  delle risorse finanziarie ad essa attribuite, ritiene
  opportuno inserire nel parere della Commissione un richiamo al
  Ministro della sanità per adeguare il personale e le risorse
  finanziarie ai nuovi compiti a cui è chiamata la stessa
  Agenzia.
     Conclude, ritenendo inconcepibile quella disposizione la
  quale prevede che, in corso di mandato, cambiando le regole
  sui requisiti soggettivi, quale l'età dei componenti degli
  organi dell'Agenzia, tali regole siano immediatamente
  applicabili.  Sembra strano pensare ad una applicazione
  immediata, in luogo di una più opportuna norma transitoria,
  secondo cui le nuove regole sui requisiti soggettivi diventano
  vigenti alla prima scadenza successiva all'approvazione del
  decreto.  Ritiene opportuno, a tal proposito, per il Parlamento
  richiamare la responsabilità del Governo sul fatto che la
  modifica dei requisiti soggettivi, se immediatamente
  applicata, rappresenta una chiara penalizzazione.
     Il deputato Marianna LI CALZI, rilevando i punti
  problematici dello schema di decreto in titolo, fa presente,
  in primo luogo, che è in discussione presso la XII Commissione
  Affari sociali della Camera un disegno di legge (A.C. 4230)
  recante delega al Governo per il riordino del Servizio
  Sanitario Nazionale, che già contiene disposizioni in merito
  all'Agenzia per i servizi sanitari regionali.
     In secondo luogo, l'articolo 1, comma 1, dello schema di
  decreto legislativo, nell'attribuire nuove funzioni
  all'Agenzia, ne delimita l'efficacia "sino all'adozione di
  eventuali ulteriori decreti legislativi ai sensi dell'articolo
  1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e sino alla
  ristrutturazione prevista dal Capo II della medesima legge":
  tali disposizioni sembrano introdurre una disciplina
  provvisoria che sarà eventualmente raccordata con la riforma
  complessiva del Ministero della sanità prevista dalla legge 15
  marzo 1997, n. 59.
     In terzo luogo, rileva la problematicità dello schema di
  decreto legislativo laddove assume a rango di norma primaria
  talune disposizioni concernenti l'Agenzia per i servizi
  sanitari regionali che in base alla normativa vigente sono
  disciplinate dalla fonte regolamentare.
     Entrando nel merito del provvedimento, ritiene che la
  utilizzazione delle disposizioni contenute negli articoli 1 e
  3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, per
  apportare modifiche alla normativa vigente sull'ordinamento
  dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, costituisce un
  abuso dei pur ampi poteri che la predetta legge ha delegato al
  Governo ai fini del "conferimento di funzioni e compiti
  amministrativi alle regioni ed enti locali, della riforma
  della pubblica amministrazione e della semplificazione
  amministrativa".
     E' vero che le modificazioni all'ordinamento dell'Agenzia
  per i servizi sanitari regionali, al fine di migliorarne la
  capacità di operare come "strumento di raccordo che favorisca
  la leale collaborazione tra i diversi livelli di governo del
  settore sanitario", non possono essere operate in assenza di
  un trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali
  ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ma
  non si vede, d'altra parte, quali tra le funzioni dell'Agenzia
  siano concretamente trasferibili.
     Considerando che con il provvedimento in titolo vengono
  introdotti nuovi compiti del tutto diversi, finalizzati al
  controllo e alla predisposizione di veri e propri interventi
  correttivi sulla organizzazione e sulla gestione dei servizi
  da parte delle stesse regioni, ne consegue che in luogo del
  decentramento di funzioni verso le regioni sembra attuarsi un
  processo inverso di accentuazione delle funzioni di competenza
  statale.
     Tale innovazione non può non lasciare fortemente
  perplessi, posto che, già con riferimento alle attuali
  funzioni attribuite all'Agenzia dal decreto legislativo 30
  giugno
 
                              Pag. 131
 
  1993, n. 266, erano state sollevate perplessità sul duplice
  piano della compatibilità di dette funzioni sia con i criteri
  fissati dalla legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, sia con la
  sfera delle competenze attribuite alle regioni dalla Carta
  Costituzionale.
     Ricorda a tale proposito la sentenza n. 128 del 24 marzo
  1994, richiamata dal deputato Frattini, nella cui motivazione
  viene espressamente escluso che le competenze conferite al
  Ministero della sanità in ordine alla verifica comparativa dei
  costi e dei risultati conseguiti dalle regioni e le
  attribuzioni riconosciute all'Agenzia in ordine ai compiti di
  supporto delle attività regionali, di valutazione comparativa
  dei costi e dei rendimenti dei servizi resi nonché di
  segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione e nelle
  forniture, siano tali da configurare forme di controllo in
  senso proprio, diverse da quelle delineate in sede
  costituzionale e pertanto suscettibili di limitare
  indebitamente l'autonomia regionale.
     Ritiene, pertanto, che il conferimento di siffatte nuove
  attribuzioni all'Agenzia sembra destinato a riaprire
  inevitabilmente un nuovo contenzioso innanzi alla Corte
  costituzionale, dall'esito probabilmente scontato, e ciò
  prescindendo da altri aspetti significativi, quali la mancata
  previsione nel testo all'esame di misure finalizzate a dotare
  l'Agenzia dei necessari strumenti operativi e di congrue
  risorse finanziarie che possano consentire la concreta
  possibilità di perseguire i nuovi obiettivi indicati.
     Per quanto concerne le modifiche delle norme sulla
  composizione degli organi e sulla loro durata (nel decreto
  legislativo si introduce il limite di età di settanta anni per
  tutti i componenti, si riduce da cinque a tre anni il periodo
  della carica, si prevede la ricostruzione degli organi con le
  nuove norme entro trenta giorni), rileva che, oltre a non
  avere fondamento nella delega, esse - nel merito - appaiono in
  contrasto con i principi di omogeneità e razionalità ai quali
  dovrebbero comunque tendere tutti i provvedimenti di riforma
  della pubblica amministrazione previsti dalla citata legge n.
  59.  Ed infatti la determinazione del limite di età di settanta
  anni per la cessazione dalla carica non ha precedenti nella
  disciplina normativa concernente istituzioni analoghe
  all'Agenzia per i servizi sanitari regionali.  A tal proposito,
  si unisce alle considerazioni del deputato Frattini sulla
  opportunità di inserimento nel decreto di una norma
  transitoria che stabilisca l'applicazione della modifica delle
  regole sui requisiti soggettivi solo alla prima scadenza del
  mandato successiva all'approvazione del decreto.
     Il senatore Renzo GUBERT rileva l'intento di controllo da
  parte del Ministero della sanità sull'Agenzia per i servizi
  sanitari regionali.
     Ricordando che già nella legge finanziaria si era tentato
  di riconoscere al Ministero il controllo sulle Regioni in
  materia di sanità, fa presente che quel controllo si ritrova
  nello schema di decreto legislativo in esame.
     Si domanda se l'autonomia degli enti locali debba essere
  sempre controllata attraverso procedure amministrative: è
  sempre necessario il controllo degli enti locali da parte di
  commissioni specifiche di ciascun Ministero oppure occorre
  confidare nella capacità di autogoverno degli stessi?
     Sembra che il decreto in esame vada in direzione contraria
  all'autonomia delle Regioni e anche delle università, che
  godono anch'esse di autonomia.
     Quanto poi all'articolo 1, comma 2, ritiene che sia lesivo
  della libertà di cura: si potrebbe assistere ad una guerra
  dell'Agenzia in nome del Ministro contro qualche USL
  attraverso la ricerca continua di documentazione.
     Conclude che il provvedimento in esame non si pone
  esattamente a tutela delle autonomie sia delle persone che
  degli enti.
     Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI rinvia il seguito
  dell'esame dello schema di decreto in titolo ad altra
  seduta.
 
     La seduta termina alle 14,50.
 
DATA=980120 FASCID=SMC13-292 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=46 SEDE=XX NSTA=0292 TOTPAG=0131 TOTDOC=0075 NDOC=0075 TIPDOC=B DOCTIT=0000 COMM=C46D PAGINIZ=0129 RIGINIZ=016 PAGFIN=0131 RIGFIN=073 UPAG=SI PAGEIN=129 PAGEFIN=131 SORTRES=9801203 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00292 SORTNAV=59801200 00292 b00000 ZZSMC292 NDOC0075 TIPDOCB DOCTIT0075 NDOC0075



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