| ENZO TRANTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono
costretto ad iniziare con una premessa morale, non perché la
morale sia una costrizione, ma come chiave di lettura per
intendere il resto del percorso.
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Dichiaro, sulla mia parola d'onore, che, se codesta
vicenda riguardasse un uomo dell'Ulivo, io sosterrei le stesse
ragioni che mi accingo a sostenere oggi. Quindi, non mi fa
velo né il distintivo né l'appartenenza né il gruppo. Noi
siamo di fronte ad oggettive certezze, contrariamente a quanto
si presume, che dobbiamo approfonditamente chiarire.
Mi intratterrò solo su un tema, il fumus
persecutionis. Per individuare un concetto che sembra
difficile, cerco di definire il fumus come il clima che
circonda una vicenda, quando essa è all'esame della Camera, in
tema di richiesta della restrizione della libertà.
Si afferma che nella storia di Previti non vi sia
persecuzione; è analfabetismo giuridico. Nessuno si è mai
permesso di parlare di persecuzione. La persecuzione è un
fatto doloso; il fumus persecutionis è un fatto colposo
che deriva - proprio perché il fumus questo è - da una
serie di omissioni, di errori, di interpretazioni
soggettive.
Mi do carico di dimostrare le cose che sto premettendo,
dimostrando che nel caso di specie sono state provate
tutte.
Che fine ha fatto la richiesta dei pubblici ministeri? E'
stata caducata perché i pubblici ministeri non erano
legittimati a richiedere l'arresto. Eppure, era un'autorità
legittima dello Stato che l'aveva richiesta. Quindi, vi è
stato un eccesso d'opera, un errore che è stato perpetrato in
nome di un'autorità, toccando la quale si rischia la
delegittimazione. Allora, abbiamo già un primo elemento di
giudizio al nostro esame per dimostrare che si è verificato un
incidente di percorso dovuto a colpa.
Nel primo provvedimento, quello caducato, quello dei
pubblici ministeri per intenderci, si parlava di pericolo di
fuga. Che fine ha fatto il pericolo di fuga nel secondo
provvedimento? Ciò significa che vi era, nel primo
provvedimento, un eccesso da parte non di parlamentari ma di
magistrati della Repubblica. Se c'era codesto eccesso, non si
valuta come esso abbia dilatazione ulteriore ora che si
avvicina la decisione, per cui la fuga poteva essere
intrapresa utilmente da chi invece, a giudizio del GIP, non è
più in condizione di intraprenderla, tant'è vero che è stato
eliminato il pericolo di fuga. Se allora non c'è più, abbiamo
un ulteriore elemento per la valutazione arbitraria.
Come si può affermare che nel caso di specie vi sia il
timore di manomissione della prova, quando lo stesso GIP si dà
carico di dimostrare (pagina 142 dell'ordinanza) che sono
state portate via da una società di Ginevra documentazioni?
Cito testualmente: "si ignora il contenuto di tale
documentazione, tuttavia desta sospetti il fatto che il ritiro
della documentazione sia avvenuto nel vivo delle indagini sui
conti esteri". Quindi, non so chi tu sia, ma per me sei un
nemico. Il che significa che il giudice confessa di non
sapere, e tuttavia ammette che, pur non sapendo,
contrariamente al principio del dubbio, egli volge tutto a
favore della fiscalizzazione. E continua ulteriormente a
proposito di Efibanca: "Sul punto non vi è né una totale
conferma delle dichiarazioni dell'Ariosto" (i greci erano
saggi, giudicavano l'omega l'ultima lettera dell'alfabeto) "né
smentita". Ed ancora: "Non confermata è l'esistenza di un
fondo presso Efibanca destinato alla corruzione di magistrati
né, però, una totale smentita". Cioè: "Io non so se è vero o
non è vero, ma propendo a sospettare" - attenzione - "che sia
vero". Si continua: "Tutto ciò, se non costituisce diretto
riscontro delle dichiarazioni dell'Ariosto (i dati riferiti
infatti riguardano un'epoca successiva a quella nella quale si
sono svolti i fatti in contestazione) è tuttavia confermativo
del quadro indiziario emergente dalla dichiarazione della
signora". Siamo al trionfo di Erasmo da Rotterdam; siamo alla
pazzia dell'argomento.
Che significa? La signora è smentita, però è come se fosse
confermata. Tutte codeste indicazioni che mi sto permettendo
di svolgere non attengono al merito della questione, ma
proprio al fumus persecutionis, vale a dire all'errore
umano del giudice, il quale proprio nell'errore umano può
incorrere, perché la dimensione
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della nostra fragilità, anche quando si è giudici, a questo
porta, lì con conseguenze devastanti.
Ci permettiamo allora di domandare se c'è un pericolo di
manomissione e, se c'è tale pericolo, al signor GIP, il quale
ha richiesto l'arresto, chiediamo: perché mai hai speso circa
quattro mesi prima del secondo provvedimento? Per dare
ulteriore possibilità all'onorevole Previti di manomettere
quelle prove che si temi siano manomesse? O si vuole che
Previti contribuisca con la sua condotta in un incidente di
percorso per dimostrare quello che ancora non è dimostrato,
quasi un principio unico e perverso di solidarietà
giudiziaria: io imputato, cioè, ti dimostro quello che tu
giudice non sei nelle condizioni di dimostrare, cioè ti offro
la mannaia per usarla contro di me!...
E non è ingiusto l'arresto, nel momento in cui abbiamo
visto che le dichiarazioni del giudice vertono tra il fatto
ignoto ed il fatto dubbio, che in tutte le legislazioni
comporta un favore per il reo?
Queste circostanze che abbiamo individuato sono esigenze,
sì come vuole la norma per la privazione della libertà, od
opinioni? Noi ci permettiamo di dimostrare, sul secondo
versante, che sono opinioni, senza dire poi che un
provvedimento di arresto condizionerebbe in via radicale il
giudizio, perché di due cose sono certo: dell'esistenza di Dio
e dell'assedio che sarebbe posto ai magistrati della
giudicante di Milano davanti ad una concessione di arresto di
quest'aula, nel timore di quel termine tremendo che oggi
giustifica o squalifica tutto che è la cosiddetta
"delegittimazione".
Qualcuno ha detto: "Ma voi siete un supertribunale del
riesame?" Ignoranza giuridica. Noi siamo istituto di rango
diverso, perché il problema è di rango diverso, ed il rango
consiste nel vulnus al plenum. Quindi, le cautele
non sono per un privilegio all'imputato nei confronti del
comune cittadino. Quest'ultimo ha una storia individuale,
mentre qui si tratta di una storia che rappresenta tante
storie, vale a dire quelle degli elettori, i quali hanno
affidato consenso ed il vulnus comporta la privazione di
un componente di codesto plenum che, posso permettermi
di dire (ed è la sola annotazione di carattere pragmatico), in
una maggioranza così risicata, potrebbe essere anche
determinante o decisiva.
Se noi allora siamo davanti alla definizione di
fumus e ci stiamo attivando in tentativi, andiamo ad una
fonte sicuramente prestigiosa ed autorevole: il presidente
Caianiello, già presidente della Corte costituzionale e
ministro del Governo Dini, quindi oggettivamente lontano da
noi: "Si può infatti essere intimamente convinti della
colpevolezza del parlamentare inquisito e dire comunque "no"
al suo arresto".
"La decisione del Parlamento - occorre ricordarlo - è
assolutamente neutra rispetto all'esito del giudizio. Quel che
va esaminato, infatti, tenendo conto dell'esigenza primaria di
preservare l'integrità e l'autonomia dell'Assemblea è se
esistano effettivamente i requisiti per chiedere l'arresto
(pericolo di fuga, di inquinamento della prova e reiterazione
del reato), o se siano dubbi, nel qual caso è legittimo
presumere che vi sia il pericolo di fumus persecutionis
e respingere la richiesta".
"Il fumus non è, appunto, un fatto accertato o la
prova di un intento persecutorio; è una congettura che si
deduce dall'esame della richiesta d'arresto e delle sue
motivazioni, una valutazione unilaterale del Parlamento. Ogni
singolo deputato - dice il costituzionalista - può respingere
l'arresto perché ha il sospetto che l'intento ci sia, vista
l'insufficienza della motivazione".
Qui la motivazione è apparente più che insufficiente.
Quindi viene a cementarsi tutta la teoria del presidente
Caianiello come nel caso non esista complotto, ma vi siano
insufficienze non convincenti, discutibili, errate.
Quindi, dimostrati dubbi e forzature, discende la domanda:
ma pool e GIP
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parlano ex cathedra? Sono dogmaticamente infallibili?
Esistono eccessi di pochi?
Chiamo a testimoni gli insospettabili, o neutri o di
bandiera diversa. Comincio con Francesco Carrara che circa un
secolo fa diceva ai pubblici ministeri di esser cauti, "di non
iscambiare lo zelo per la condanna con lo zelo per la
giustizia", per continuare con il presidente della corte
d'appello di Lugano, Michele Rusca: "Che la vita giudiziaria
italiana sia molto politicizzata è sotto gli occhi di tutti".
Proseguo con il consigliere di magistratura democratica
Pivetti e con Sabino Cassese, "magistrati rientrati nei
ranghi", per continuare con Emanuele Macaluso, voce di chi non
ha voce, e quindi con Giuliano Pisapia. Qui il discorso si fa
amaro e difficile: non può dire Giuliano Pisapia - ed egli
conosce i sentimenti di stima che mi legano a lui - che egli è
sofferente per l'arresto, come il giovane Werther. Si potrebbe
essere sofferenti, semmai, nel conflitto tra la coscienza, da
un lato, e la disciplina di partito, dall'altro, quando si fa
prevalere la prima sulla seconda.
Per eliminare le citazioni di coloro i quali chiamo a
testimoni, voglio riferirmi all'ultima testimonianza, credo la
più autorevole, quella del vicepresidente del Consiglio
superiore della magistratura Carlo Federico Grosso: "Quel che
non si giustifica nei magistrati è l'intervento aggressivo, la
pressione nei confronti delle istituzioni politiche dello
Stato. Nel nostro recente passato abbiamo, invece, avuto
episodi di pressione di singoli o di gruppi di magistrati che
avevano valenza prettamente politica: ad esempio quando,
all'epoca del decreto Biondi, Di Pietro ed altri PM del
pool apparvero in televisione per bloccare quel
provvedimento. All'epoca ero dalla loro parte e con moltissimi
altri applaudii quel gesto, che mi sembrò a garanzia
dell'indipendenza della magistratura. Oggi, a distanza di
qualche anno, mi rendo conto che quell'intervento era
prettamente politico e che un tipo di gesto così non può
essere accettato".
Allora io concludo, per stare nei tempi, ricordando Biagi,
persona lontana dalle parti: è vero o non è vero che in Italia
gli imputati eccellenti più che cercarli si scelgono?
(Applausi dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale e
di forza Italia - Molte congratulazioni).
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