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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


344670
STA0299-0051
Stenografico d'Aula n. 299 del 20 gennaio 1998 (STA13-299)
(suddiviso in 319 Unità Documento)
Unità Documento n.51 (che inizia a pag.33 dello stampato)
(il TITOLO si trova nell'Unità Documento n.49)
SEGUITO DISCUSSIONE: DOC. IV, n. 11A. ...(Ripresa della discussione - Doc. IV, n. 11-A) LAVASS
...SEGUITO DISCUSSIONE: DOC. IV, n. 11A. ...(Ripresa della discussione - Doc. IV, n. 11-A)
ENZO TRANTINO.
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIANO VIOLANTE
ZZSTA ZZRES ZZSTA200198 ZZSTA980120 ZZSTA000198 ZZSTA000098 ZZSTA299 ZZ13 ZZDI ZZLL
    ENZO TRANTINO.  Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono
  costretto ad iniziare con una premessa morale, non perché la
  morale sia una costrizione, ma come chiave di lettura per
  intendere il resto del percorso.
 
                              Pag. 34
 
     Dichiaro, sulla mia parola d'onore, che, se codesta
  vicenda riguardasse un uomo dell'Ulivo, io sosterrei le stesse
  ragioni che mi accingo a sostenere oggi.  Quindi, non mi fa
  velo né il distintivo né l'appartenenza né il gruppo.  Noi
  siamo di fronte ad oggettive certezze, contrariamente a quanto
  si presume, che dobbiamo approfonditamente chiarire.
     Mi intratterrò solo su un tema, il  fumus
  persecutionis.  Per individuare un concetto che sembra
  difficile, cerco di definire il  fumus  come il clima che
  circonda una vicenda, quando essa è all'esame della Camera, in
  tema di richiesta della restrizione della libertà.
     Si afferma che nella storia di Previti non vi sia
  persecuzione; è analfabetismo giuridico.  Nessuno si è mai
  permesso di parlare di persecuzione.  La persecuzione è un
  fatto doloso; il  fumus persecutionis  è un fatto colposo
  che deriva - proprio perché il  fumus  questo è - da una
  serie di omissioni, di errori, di interpretazioni
  soggettive.
     Mi do carico di dimostrare le cose che sto premettendo,
  dimostrando che nel caso di specie sono state provate
  tutte.
     Che fine ha fatto la richiesta dei pubblici ministeri?  E'
  stata caducata perché i pubblici ministeri non erano
  legittimati a richiedere l'arresto.  Eppure, era un'autorità
  legittima dello Stato che l'aveva richiesta.  Quindi, vi è
  stato un eccesso d'opera, un errore che è stato perpetrato in
  nome di un'autorità, toccando la quale si rischia la
  delegittimazione.  Allora, abbiamo già un primo elemento di
  giudizio al nostro esame per dimostrare che si è verificato un
  incidente di percorso dovuto a colpa.
     Nel primo provvedimento, quello caducato, quello dei
  pubblici ministeri per intenderci, si parlava di pericolo di
  fuga.  Che fine ha fatto il pericolo di fuga nel secondo
  provvedimento?  Ciò significa che vi era, nel primo
  provvedimento, un eccesso da parte non di parlamentari ma di
  magistrati della Repubblica.  Se c'era codesto eccesso, non si
  valuta come esso abbia dilatazione ulteriore ora che si
  avvicina la decisione, per cui la fuga poteva essere
  intrapresa utilmente da chi invece, a giudizio del GIP, non è
  più in condizione di intraprenderla, tant'è vero che è stato
  eliminato il pericolo di fuga.  Se allora non c'è più, abbiamo
  un ulteriore elemento per la valutazione arbitraria.
     Come si può affermare che nel caso di specie vi sia il
  timore di manomissione della prova, quando lo stesso GIP si dà
  carico di dimostrare (pagina 142 dell'ordinanza) che sono
  state portate via da una società di Ginevra documentazioni?
  Cito testualmente: "si ignora il contenuto di tale
  documentazione, tuttavia desta sospetti il fatto che il ritiro
  della documentazione sia avvenuto nel vivo delle indagini sui
  conti esteri".  Quindi, non so chi tu sia, ma per me sei un
  nemico.  Il che significa che il giudice confessa di non
  sapere, e tuttavia ammette che, pur non sapendo,
  contrariamente al principio del dubbio, egli volge tutto a
  favore della fiscalizzazione.  E continua ulteriormente a
  proposito di Efibanca: "Sul punto non vi è né una totale
  conferma delle dichiarazioni dell'Ariosto" (i greci erano
  saggi, giudicavano l'omega l'ultima lettera dell'alfabeto) "né
  smentita".  Ed ancora: "Non confermata è l'esistenza di un
  fondo presso Efibanca destinato alla corruzione di magistrati
  né, però, una totale smentita".  Cioè: "Io non so se è vero o
  non è vero, ma propendo a sospettare" - attenzione - "che sia
  vero".  Si continua: "Tutto ciò, se non costituisce diretto
  riscontro delle dichiarazioni dell'Ariosto (i dati riferiti
  infatti riguardano un'epoca successiva a quella nella quale si
  sono svolti i fatti in contestazione) è tuttavia confermativo
  del quadro indiziario emergente dalla dichiarazione della
  signora".  Siamo al trionfo di Erasmo da Rotterdam; siamo alla
  pazzia dell'argomento.
     Che significa?  La signora è smentita, però è come se fosse
  confermata.  Tutte codeste indicazioni che mi sto permettendo
  di svolgere non attengono al merito della questione, ma
  proprio al  fumus persecutionis,  vale a dire all'errore
  umano del giudice, il quale proprio nell'errore umano può
  incorrere, perché la dimensione
 
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  della nostra fragilità, anche quando si è giudici, a questo
  porta, lì con conseguenze devastanti.
     Ci permettiamo allora di domandare se c'è un pericolo di
  manomissione e, se c'è tale pericolo, al signor GIP, il quale
  ha richiesto l'arresto, chiediamo: perché mai hai speso circa
  quattro mesi prima del secondo provvedimento?  Per dare
  ulteriore possibilità all'onorevole Previti di manomettere
  quelle prove che si temi siano manomesse?  O si vuole che
  Previti contribuisca con la sua condotta in un incidente di
  percorso per dimostrare quello che ancora non è dimostrato,
  quasi un principio unico e perverso di solidarietà
  giudiziaria: io imputato, cioè, ti dimostro quello che tu
  giudice non sei nelle condizioni di dimostrare, cioè ti offro
  la mannaia per usarla contro di me!...
     E non è ingiusto l'arresto, nel momento in cui abbiamo
  visto che le dichiarazioni del giudice vertono tra il fatto
  ignoto ed il fatto dubbio, che in tutte le legislazioni
  comporta un favore per il reo?
     Queste circostanze che abbiamo individuato sono esigenze,
  sì come vuole la norma per la privazione della libertà, od
  opinioni?  Noi ci permettiamo di dimostrare, sul secondo
  versante, che sono opinioni, senza dire poi che un
  provvedimento di arresto condizionerebbe in via radicale il
  giudizio, perché di due cose sono certo: dell'esistenza di Dio
  e dell'assedio che sarebbe posto ai magistrati della
  giudicante di Milano davanti ad una concessione di arresto di
  quest'aula, nel timore di quel termine tremendo che oggi
  giustifica o squalifica tutto che è la cosiddetta
  "delegittimazione".
     Qualcuno ha detto: "Ma voi siete un supertribunale del
  riesame?" Ignoranza giuridica.  Noi siamo istituto di rango
  diverso, perché il problema è di rango diverso, ed il rango
  consiste nel  vulnus  al  plenum.  Quindi, le cautele
  non sono per un privilegio all'imputato nei confronti del
  comune cittadino.  Quest'ultimo ha una storia individuale,
  mentre qui si tratta di una storia che rappresenta tante
  storie, vale a dire quelle degli elettori, i quali hanno
  affidato consenso ed il  vulnus  comporta la privazione di
  un componente di codesto  plenum  che, posso permettermi
  di dire (ed è la sola annotazione di carattere pragmatico), in
  una maggioranza così risicata, potrebbe essere anche
  determinante o decisiva.
     Se noi allora siamo davanti alla definizione di
  fumus  e ci stiamo attivando in tentativi, andiamo ad una
  fonte sicuramente prestigiosa ed autorevole: il presidente
  Caianiello, già presidente della Corte costituzionale e
  ministro del Governo Dini, quindi oggettivamente lontano da
  noi: "Si può infatti essere intimamente convinti della
  colpevolezza del parlamentare inquisito e dire comunque "no"
  al suo arresto".
     "La decisione del Parlamento - occorre ricordarlo - è
  assolutamente neutra rispetto all'esito del giudizio.  Quel che
  va esaminato, infatti, tenendo conto dell'esigenza primaria di
  preservare l'integrità e l'autonomia dell'Assemblea è se
  esistano effettivamente i requisiti per chiedere l'arresto
  (pericolo di fuga, di inquinamento della prova e reiterazione
  del reato), o se siano dubbi, nel qual caso è legittimo
  presumere che vi sia il pericolo di  fumus persecutionis
  e respingere la richiesta".
     "Il  fumus  non è, appunto, un fatto accertato o la
  prova di un intento persecutorio; è una congettura che si
  deduce dall'esame della richiesta d'arresto e delle sue
  motivazioni, una valutazione unilaterale del Parlamento.  Ogni
  singolo deputato - dice il costituzionalista - può respingere
  l'arresto perché ha il sospetto che l'intento ci sia, vista
  l'insufficienza della motivazione".
     Qui la motivazione è apparente più che insufficiente.
  Quindi viene a cementarsi tutta la teoria del presidente
  Caianiello come nel caso non esista complotto, ma vi siano
  insufficienze non convincenti, discutibili, errate.
     Quindi, dimostrati dubbi e forzature, discende la domanda:
  ma  pool  e GIP
 
                              Pag. 36
 
  parlano  ex cathedra?  Sono dogmaticamente infallibili?
  Esistono eccessi di pochi?
     Chiamo a testimoni gli insospettabili, o neutri o di
  bandiera diversa.  Comincio con Francesco Carrara che circa un
  secolo fa diceva ai pubblici ministeri di esser cauti, "di non
  iscambiare lo zelo per la condanna con lo zelo per la
  giustizia", per continuare con il presidente della corte
  d'appello di Lugano, Michele Rusca: "Che la vita giudiziaria
  italiana sia molto politicizzata è sotto gli occhi di tutti".
  Proseguo con il consigliere di magistratura democratica
  Pivetti e con Sabino Cassese, "magistrati rientrati nei
  ranghi", per continuare con Emanuele Macaluso, voce di chi non
  ha voce, e quindi con Giuliano Pisapia.  Qui il discorso si fa
  amaro e difficile: non può dire Giuliano Pisapia - ed egli
  conosce i sentimenti di stima che mi legano a lui - che egli è
  sofferente per l'arresto, come il giovane Werther.  Si potrebbe
  essere sofferenti, semmai, nel conflitto tra la coscienza, da
  un lato, e la disciplina di partito, dall'altro, quando si fa
  prevalere la prima sulla seconda.
     Per eliminare le citazioni di coloro i quali chiamo a
  testimoni, voglio riferirmi all'ultima testimonianza, credo la
  più autorevole, quella del vicepresidente del Consiglio
  superiore della magistratura Carlo Federico Grosso: "Quel che
  non si giustifica nei magistrati è l'intervento aggressivo, la
  pressione nei confronti delle istituzioni politiche dello
  Stato.  Nel nostro recente passato abbiamo, invece, avuto
  episodi di pressione di singoli o di gruppi di magistrati che
  avevano valenza prettamente politica: ad esempio quando,
  all'epoca del decreto Biondi, Di Pietro ed altri PM del
  pool  apparvero in televisione per bloccare quel
  provvedimento.  All'epoca ero dalla loro parte e con moltissimi
  altri applaudii quel gesto, che mi sembrò a garanzia
  dell'indipendenza della magistratura.  Oggi, a distanza di
  qualche anno, mi rendo conto che quell'intervento era
  prettamente politico e che un tipo di gesto così non può
  essere accettato".
     Allora io concludo, per stare nei tempi, ricordando Biagi,
  persona lontana dalle parti: è vero o non è vero che in Italia
  gli imputati eccellenti più che cercarli si scelgono?
  (Applausi dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale e
  di forza Italia - Molte congratulazioni).
 
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