Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


344672
STA0299-0053
Stenografico d'Aula n. 299 del 20 gennaio 1998 (STA13-299)
(suddiviso in 319 Unità Documento)
Unità Documento n.53 (che inizia a pag.36 dello stampato)
(il TITOLO si trova nell'Unità Documento n.49)
SEGUITO DISCUSSIONE: DOC. IV, n. 11A. ...(Ripresa della discussione - Doc. IV, n. 11-A) LAVASS
...SEGUITO DISCUSSIONE: DOC. IV, n. 11A. ...(Ripresa della discussione - Doc. IV, n. 11-A)
MICHELE ABBATE.
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIANO VIOLANTE
ZZSTA ZZRES ZZSTA200198 ZZSTA980120 ZZSTA000198 ZZSTA000098 ZZSTA299 ZZ13 ZZDI ZZLL
    MICHELE ABBATE.  La solitudine politica nella quale mi
  relega la libertà di voto riconosciuta dal gruppo e dal
  partito popolare ai suoi deputati non indebolisce, né rende
  timido il convincimento che, come si dice, in scienza e
  coscienza ho maturato su questa vicenda.  Un convincimento che
  si radica su un'analisi semplice ed insieme rigorosa degli
  aspetti per così dire tecnico-giuridici del caso, le cui
  innegabili suggestioni, che nascono - ben si intende - da una
  realtà processuale effettiva, rischiano di provocare
  ingannevoli sovrapposizioni di ambiti logico-giuridici
  diversi, condizionando di conseguenza valutazioni e
  giudizi.
     Da ciò nasce forte l'esigenza, credo comune a tutta
  l'Assemblea, di dare indicazioni di chiarezza al paese, nel
  senso che in quest'aula non saranno pronunziate assoluzioni o
  condanne dell'imputato, che lo  status  del parlamentare e
  la sua elevatezza costituzionale non pongono in discussione il
  principio della parità legale e che la verifica cui siamo
  chiamati assolve alla sola finalità, pur essa di straordinaria
  importanza, di concedere o negare l'autorizzazione all'arresto
  di uno di noi.
     Se sapremo fare questo, se sapremo cioè fare chiarezza,
  non vi è pericolo, quale possa essere l'esito del voto, che la
  classe politica veda compromessa la sua difficile centralità
  democratica, legandosi invece il rischio di delegittimazione,
  da taluni pure paventato, solo a quello che potrebbe definirsi
  un, a mio avviso modesto, pavido e consapevole sviamento dei
  peculiari fini dell'atto politico e cioè una sostanziale
  abdicazione del Parlamento ai suoi doveri.
     Perché voto "no" all'arresto di Previti?  Il tempo
  concessomi non mi consente
 
                              Pag. 37
 
  diffuse spiegazioni, cui pur sento di essere tenuto; devo
  però dire anzitutto che tra le opzioni culturali possibili di
  lettura degli atti - opzioni intese quali strumenti
  logico-giuridici di ricerca delle ragioni del contemperamento
  dei due valori costituzionali in campo: la tutela della
  completezza del  plenum  e la necessità dell'accertamento
  giudiziario - ho scelto quella del cosiddetto giusto processo.
  La tesi della preordinata volontà di nuocere da parte del
  giudice, dell'imboscata persecutoria e mistificante del
  giudice, che addirittura dovrebbe far ricorso alla
  falsificazione dell'accusa quale situazione ostativa alla
  concessione dell'autorizzazione richiesta si affida ad una
  patologia estremizzante, indicativa di comportamenti  latu
  sensu  eversivi piuttosto che alla verifica della
  legittimità e perciò della necessità dell'arresto.
     Assai inquietante appare poi a mio avviso anche la tesi
  dell'opportunità politica delle scelte del Parlamento, specie
  se esse dovessero condurre all'ingiusta o comunque non
  processualmente indispensabile privazione della libertà
  personale di un rappresentante del popolo.  Il criterio del
  giusto processo, invece, in quanto teso al riscontro di
  eventuali anomalie processuali o di eccessi logici nella
  lettura e nell'interpretazione delle circostanze di fatto e
  delle norme sostanziali e processuali, mi sembra ragionevole
  ed equilibrato, filtrato - come deve essere - attraverso un
  irrinunciabile e sereno esame del merito, cui peraltro si è
  fatto ricorso anche nelle altre fattispecie già sottoposte in
  passato all'esame di questo Parlamento.  Comprendo i rischi ed
  anche le difficoltà di siffatto approccio al problema, ma non
  mi riesce di immaginare strumenti diversi che riescano a dare
  effettivi contenuti e valori al provvedimento autorizzatorio
  che l'articolo 68 della Costituzione affida in questa materia
  al Parlamento.
     Ora, se questo è il corretto criterio di valutazione, e
  per me lo è, come non riconoscere - ed entro nel merito - la
  mancanza di indizi gravi di colpevolezza, quali ipotizzati
  nell'articolo 273, cioè un'indicazione altamente, se non
  addirittura univocamente, prognostica della colpevolezza del
  giudicabile in ordine all'accusa ipotizzata al capo  A)
  della contestazione?  Ciò a parte la disarmante genericità:
  chi furono i giudici corrotti, quali e quanti furono gli atti
  giudiziari rimasti sviati dalle loro finalità ontologiche ed
  istituzionali, come e quando si sostanziò l'attività
  corruttiva rispetto alla quale è venuto meno - si noti, non è
  rimasto soltanto privo di riscontri - il nodo cruciale
  dell'ipotesi accusatoria, cioè l'esistenza di un conto
  corrente con provvista illimitata costituito presso l'Efibanca
  dal quale Previti avrebbe attinto...
 
DATA=980120 FASCID=STA13-299 TIPOSTA=STA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0299 TOTPAG=0120 TOTDOC=0319 NDOC=0053 TIPDOC=O DOCTIT=0049 COMM= DI PAGINIZ=0036 RIGINIZ=045 PAGFIN=0037 RIGFIN=049 UPAG=NO PAGEIN=36 PAGEFIN=37 SORTRES=9801203 SORTDDL= FASCIDC=13STA 00299 SORTNAV=59801202 00299 200000 ZZSTA299 NDOC0053 TIPDOCO DOCTIT0049 NDOC0049



Ritorna al menu della banca dati