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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


344674
STA0299-0055
Stenografico d'Aula n. 299 del 20 gennaio 1998 (STA13-299)
(suddiviso in 319 Unità Documento)
Unità Documento n.55 (che inizia a pag.37 dello stampato)
(il TITOLO si trova nell'Unità Documento n.49)
SEGUITO DISCUSSIONE: DOC. IV, n. 11A. ...(Ripresa della discussione - Doc. IV, n. 11-A) LAVASS
...SEGUITO DISCUSSIONE: DOC. IV, n. 11A. ...(Ripresa della discussione - Doc. IV, n. 11-A)
MICHELE ABBATE.
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIANO VIOLANTE
ZZSTA ZZRES ZZSTA200198 ZZSTA980120 ZZSTA000198 ZZSTA000098 ZZSTA299 ZZ13 ZZDI ZZLL
    MICHELE ABBATE.  E' rimasta anche priva di riscontri
  positivi, se non addirittura smentita, anche l'altra
  circostanza, pur essa strategica nel quadro dell'incolpazione,
  quella relativa all'asserita dazione di denaro da Previti a
  Squillante nei locali del circolo canottieri Lazio, nel quale
  la teste di accusa Ariosto non fu mai vista.  Come concordare
  poi sul piano delle esigenze cautelari - siamo sempre in tema
  di contestazioni di cui al capo  A)  - con l'ipotesi cui
  il GIP, più per dovere di ufficio che per motivato
  convincimento, dedica soltanto tre righe del suo imponente
  documento giudiziario, ipotesi, peraltro in alcun modo
  ancorata a specifiche modalità del fatto, che l'incolpato
  possa in concreto, cioè realmente, reiterare azioni criminali
  del tipo di quelle in valutazione, se lo schema accusatorio
  proposto, cui va rapportata la previsione di reiterazione, è
  costruito sulla centralità funzionale di Renato Squillante,
  per l'elevato ruolo istituzionale ricoperto, uno Squillante
  però ormai, e direi finalmente, posto, vuoi per la sua uscita
  dalla magistratura vuoi per altre comprensibili ragioni, fuori
  dal gioco, cioè in condizioni di non nuocere?
     La residua esigenza del pericolo di inquinamento della
  prova, della quale il GIP ha fatto coincidere la durata con la
 
                              Pag. 38
 
  chiusura delle indagini preliminari, è ormai fuori tutela,
  per così dire, per scadenza del termine, onde la misura in
  ordine al capo  A)  sarebbe estinta, ai sensi
  dell'articolo 301 del codice di procedura penale.
     La contestazione di cui al capo  B)  dell'accusa,
  quella legata alla vicenda IMI-Rovelli, è costruita su fatti e
  circostanze certamente indicativi sia della gravità delle
  condotte sia della sussistenza dei gravi indizi di
  colpevolezza che, come si sa, costituiscono il presupposto
  normativo della misura della custodia cautelare in carcere.
  Eppure, anche in ordine a tale ipotesi, la quale, in relazione
  al tempo del commesso reato, cioè alla conclusione
  dell'accordo corruttivo, non si sottrae ad una revisione
  critica perché l'ultimo atto del complesso iter corruttivo,
  quello della scomparsa della procura (gennaio 1992), non può
  sul piano logico non essere stato successivo all'accordo,
  sicché diventa difficilmente sostenibile la punibilità del
  Previti quale corruttore in atti giudiziari, visto che la
  speciale punizione del corruttore, ai sensi degli articoli
  319- ter  e 321, è stata introdotta solo con la legge del
  febbraio 1992; eppure, dicevo, anche in ordine a questa
  ipotesi la prospettata esigenza della potenzialità inquinante
  delle prove non sembra sussistere.  Come è noto, siffatta
  esigenza può essere presa in considerazione solo quando lo
  stato di libertà dell'accusato può rappresentare un ostacolo
  al corretto evolversi del processo formativo della prova e
  della sua conservazione.
     E' evidente che tale esigenza va correlata ai capisaldi
  dell'accusa, perché è in relazione ad essi che si dispiega
  l'attività di indagine, di acquisizione e di conservazione
  della prova, con la conseguenza che, se i presupposti
  dell'accusa, cioè questi capisaldi, risultano acquisiti in
  maniera certa ed insieme protetti dal pericolo
  dell'inquinamento, l'esigenza non può sussistere.
     Ebbene, i fatti sui quali è fondata l'accusa relativa alla
  vicenda IMI-Rovelli sono riassuntivamente indicati alla pagina
  126 dell'ordinanza del GIP, il quale (sono parole sue) "ne
  attesta l'avvenuta loro storica documentazione".  I fatti sono
  i seguenti: pagamento di una somma di denaro da parte degli
  eredi Rovelli, insanabile contrasto in ordine alla causale
  della dazione tra Previti e gli eredi Rovelli, uso del fondo
  di Pitara Trust per effettuare il pagamento (sono tutte
  circostanze documentate in atti), contatti telefonici, vicenda
  negoziale e processuale con rilevanti anomalie, la vicenda del
  presidente del tribunale di Roma, del presidente della Corte
  di cassazione, e via dicendo.  Come si comprende agevolmente,
  trattasi di fatti ormai per così dire storicizzati,
  cristallizzati cioè...
 
DATA=980120 FASCID=STA13-299 TIPOSTA=STA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0299 TOTPAG=0120 TOTDOC=0319 NDOC=0055 TIPDOC=O DOCTIT=0049 COMM= DI PAGINIZ=0037 RIGINIZ=053 PAGFIN=0038 RIGFIN=049 UPAG=NO PAGEIN=37 PAGEFIN=38 SORTRES=9801203 SORTDDL= FASCIDC=13STA 00299 SORTNAV=59801202 00299 200000 ZZSTA299 NDOC0055 TIPDOCO DOCTIT0049 NDOC0049



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