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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


344682
STA0299-0063
Stenografico d'Aula n. 299 del 20 gennaio 1998 (STA13-299)
(suddiviso in 319 Unità Documento)
Unità Documento n.63 (che inizia a pag.39 dello stampato)
(il TITOLO si trova nell'Unità Documento n.49)
SEGUITO DISCUSSIONE: DOC. IV, n. 11A. ...(Ripresa della discussione - Doc. IV, n. 11-A) LAVASS
...SEGUITO DISCUSSIONE: DOC. IV, n. 11A. ...(Ripresa della discussione - Doc. IV, n. 11-A)
ROBERTO MANZIONE.
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIANO VIOLANTE
ZZSTA ZZRES ZZSTA200198 ZZSTA980120 ZZSTA000198 ZZSTA000098 ZZSTA299 ZZ13 ZZDI ZZLL
    ROBERTO MANZIONE.  No, Presidente, non ci tengo, mai come
  in queste occasioni!
     Signor Presidente, onorevoli colleghi, in un dibattito
  come quello che ci vede impegnati in questa sede diventa
  difficile l'approccio, il taglio da dare alla nostra
  discussione.  Ho seguito con attenzione gli interventi che si
  sono succeduti per cercare di comprendere, sia razionalmente
  sia emotivamente, le motivazioni che spingevano i colleghi ad
  operare scelte, a volte tutte astrattamente sostenibili, anche
  se di segno opposto.  Ho deciso allora di rivendicare, come
  spero accada nella sostanza per tutti i gruppi e per tutti i
  colleghi, quel diritto di libertà di coscienza che sempre deve
  ispirare il nostro comportamento.
     Dirò con estrema chiarezza che non condivido l'ipotesi
  della premeditata macchinazione ai danni dell'onorevole
  Previti e del gruppo di forza Italia, giacché credo
  fondamentalmente nella giustizia e di non poter avere diritto
  di cittadinanza in un paese che riesca pur soltanto ad
  immaginare che i giudici, anziché applicare la legge,
  precostituiscano gli elementi, addomestichino le prove e
  concorrano nel disegno scellerato di prevaricare, annientare e
  distruggere presunti avversari politici e non.  Credo però che
  ognuno di noi abbia l'obbligo di non fidarsi acriticamente
  delle decisioni assunte da altri nel momento in cui una
  responsabilità diretta involge e consegue ad una valutazione
  che non può essere distante, lontana ed asettica.
     Come ho detto all'inizio del mio intervento, tutti hanno
  messo in campo suggestioni, argomenti coinvolgenti e principi
  astratti abilmente ripiegati e condizionati da convincimenti
  preventivamente assunti.  Guai però ad affrontare ogni
  decisione con l'animo di chi, invece di percorrere con
  attenzione e responsabilità il complesso ed impervio cammino
  storico dell'arida cronologia dei fatti, tenti di ripiegare
  gli stessi ad un convincimento predeterminato e
  preconcetto.
     Ho sentito dotte esternazioni in merito al famoso  fumus
  persecutionis,  sulla sua valenza, sulla necessità di
  riscontrarlo attraverso un esame di legittimità del
  provvedimento emesso o invece sull'opportunità di valutarlo
  rispetto a canoni meno tecnici e più esterni; quasi fosse
  possibile delimitare l'ambito di un'analisi che deve non solo
  verificare l'impostazione eventualmente preconcetta del
  provvedimento custodiale, ma anche ricercare le motivazioni
  profonde di un rigore ingiustificato o di supposte ragioni
  politiche.  Occorre allora secondo me operare una valutazione
  del quadro indiziario prospettato e delle esigenze cautelari
  paventate, certamente non tecnica ma neanche superficiale.
  Questo nella consapevolezza che l'eventuale intento
  persecutorio non debba essere per forza doloso, ma possa anche
  essere dovuto ad errore o a negligenza.
     Come ho già detto, mi rifiuto di credere che esista una
  volontà ferma e predeterminata, lucida e perfettamente
  consapevole, intenzionata a colpire per fini diversi da quelli
  per i quali l'azione penale debba essere promossa ed il
  provvedimento custodiale possa essere richiesto e concesso.  E'
  stato abile il relatore di minoranza, il collega Bonito, ad
  enfatizzare la supposta macchinazione per portarci a scegliere
  fra la volontà di ribadire la credibilità della magistratura e
  quella di assumere decisioni che, secondo il suo assunto,
  apparirebbero destabilizzanti e
 
                              Pag. 40
 
  delegittimanti dell'intero ordine giudiziario.  Collega
  Bonito, noi non vogliamo processare la magistratura, né
  vogliamo destabilizzare il sistema di garanzie che, pur
  abbisognevole di ritocchi (ci auguriamo che con la riforma
  della Costituzione tali ritocchi intervengano),
  sostanzialmente ancora ci convince.
     Per accelerare questa scelta di campo, con fare
  suggestivo, l'altro relatore di minoranza, il collega Meloni,
  arrivava incidentalmente a ricordarci che altri coimputati
  sono stati arrestati e che una decisione favorevole a Previti
  aumenterebbe quella differenza, amplierebbe quel solco che
  esiste già nell'immaginario collettivo fra i deputati, i
  parlamentari e tutti gli altri.  Diceva bene, in proposito, il
  collega Carotti, quando sottolineava il disagio che proprio i
  parlamentari responsabili avvertono, legato al fatto che
  l'essere membro del Parlamento può, in alcuni momenti storici,
  essere addirittura una specie di handicap giuridico.  I
  relatori di minoranza, però, pur essendo stati bravi a
  spostare i termini della questione, non hanno espresso alcuna
  valutazione in merito alla reale consistenza del quadro
  indiziario e all'effettiva sussistenza delle esigenze
  cautelari.  In particolare, il collega Bonito si è limitato
  all'enunciazione impressionante di una serie di cifre, decine
  e decine di miliardi, che attraversano trasversalmente, a suo
  dire, i conti di Rovelli, Pacifico, Previti, Verde e
  Squillante.  Grande effetto, grande suggestione, ma se questo
  denaro è realmente il prezzo della corruzione nel processo
  IMI-SIR, perché gli altri giudici non sono coinvolti nel
  processo?  Perché nessuno degli altri componenti delle due
  sezioni del tribunale di Roma, della Corte d'appello di Roma e
  della Corte di cassazione è coinvolto nelle indagini?  O ci si
  vuole far credere che un uomo solo - il dottor Filippo Verde,
  ad esempio - avrebbe potuto architettare, gestire e
  determinare le sorti di una vertenza così complessa?  Che si
  indaghi sul trasferimento sospetto di fondi, ma si arrivi a
  determinare un quadro indiziario più completo e più credibile,
  anche perché certi flussi finanziari - non lo neghiamo - sono
  senz'altro inquietanti.
     Lo stesso dicasi per le contestazioni e le ricostruzioni
  relative al primo capo di imputazione, mi si consenta, più
  vicino ad una sceneggiatura di un romanzo, ad un  legal
  thriller  che ad un atto tecnicamente realmente idoneo a
  radicare la responsabilità penale.
     E non voglio parlare dei problemi relativi alla competenza
  territoriale, che a mio avviso non poteva che essere radicata
  presso il tribunale di Perugia, né della paventata possibile
  prescrizione dei reati.
     Serie perplessità, oltre che sul quadro indiziario,
  permangono poi rispetto al quadro cautelare.  Al riguardo, sono
  d'accordo con la collega Li Calzi quando afferma che
  l'attualità - altro dato essenziale - delle esigenze cautelari
  non opera più rispetto al capo  A)  delle contestazioni,
  essendo stato chiesto il rinvio a giudizio, segno
  dell'evidente conclusione delle indagini e del venir meno di
  ogni possibile attuale capacità di inquinamento probatorio.  Lo
  stesso dicasi per il capo  B),  atteso che anche la
  rogatoria internazionale relativa al conto "Mercier",
  espressamente indicata dal GIP, si è allo stato conclusa.
  Senza considerare che, a parte la valenza qualitativa, la mole
  quantitativa delle attività investigative e probatorie assunte
  appare più che considerevole.
     Nulla appare opportuno affermare, infine, in merito al
  pericolo di reiterazione, essendo debole, per la verità, la
  motivazione addotta dal GIP sul punto.
     Ed allora devo confessare che il mio pensiero in questo
  momento è diretto ai coimputati, giacché, come sono convinto
  che non esistono gli estremi per l'arresto dell'onorevole
  Previti, così sono convinto che, se la custodia rimane
  un'eccezione nel nostro ordinamento processuale e non può e
  non deve essere usata - come dice anche il Capo dello Stato -
  per estorcere confessioni, neanche gli altri imputati
  avrebbero dovuto essere oggetto di ulteriori provvedimenti
  custodiali, anche se attenuati, nella considerazione che, in
  assenza di reali esigenze cautelari, la
 
                              Pag. 41
 
  privazione della libertà personale non possa che conseguire
  ad una sentenza di condanna dopo un giusto processo
  (Applausi dei deputati dei gruppi del CCD e di forza
  Italia).
 
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