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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


344686
STA0299-0067
Stenografico d'Aula n. 299 del 20 gennaio 1998 (STA13-299)
(suddiviso in 319 Unità Documento)
Unità Documento n.67 (che inizia a pag.42 dello stampato)
(il TITOLO si trova nell'Unità Documento n.49)
SEGUITO DISCUSSIONE: DOC. IV, n. 11A. ...(Ripresa della discussione - Doc. IV, n. 11-A) LAVASS
...SEGUITO DISCUSSIONE: DOC. IV, n. 11A. ...(Ripresa della discussione - Doc. IV, n. 11-A)
PIERO MELOGRANI.
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIANO VIOLANTE
ZZSTA ZZRES ZZSTA200198 ZZSTA980120 ZZSTA000198 ZZSTA000098 ZZSTA299 ZZ13 ZZDI ZZLL
    PIERO MELOGRANI.  Signor Presidente, colleghi, ogni
  qualvolta la nostra Camera prende in esame le autorizzazioni
  in materia penale previste dall''articolo 68 della
  Costituzione accade che l'opinione pubblica, o almeno gran
  parte di essa, si turbi per il fatto che i deputati non siano
  trattati come tutti gli altri cittadini ma detengano alcune
  prerogative o privilegi.
     I turbamenti dell'opinione pubblica sono stati così forti
  da indurre il Parlamento nel 1993 a modificare l'articolo 68
  della Costituzione per restringerne la portata.
     Io stesso, entrando a far parte di questa Assemblea nel
  maggio del 1996, mi chiesi se fosse equo che possedessi, alla
  pari degli altri miei colleghi, tale protezione giuridica.
  Sono quindi andato a guardarne la storia per trovarne le
  ragioni e vi esporrò qui le cinque conclusioni alle quali sono
  giunto.
     L'origine delle prerogative, innanzitutto, si trova nella
  origine stessa dei parlamenti e dunque del Parlamento inglese,
  il quale addirittura sei secoli fa ottenne che fosse
  solennemente riconosciuta ai deputati la libertà di parola e
  che il re non potesse ingerirsi nelle attività parlamentari.
  Da allora in poi, in tutti gli Stati aperti alla democrazia, i
  membri dei parlamenti sono stati protetti da norme
  speciali.
     La prima conclusione è dunque la seguente: benché le
  prerogative parlamentari esistano da secoli, la pubblica
  opinione può ancora rifiutarle se il rapporto tra la politica
  e la società si incrina e dunque se i politici non sanno
  comunicare e giustificare di fronte alla nazione le ragioni
  profonde del loro  status  giuridico speciale.
     La seconda conclusione è che i deputati hanno cominciato a
  disporre di speciali prerogative secoli or sono perché il loro
  compito è, o almeno dovrebbe essere, quello di essere liberi
  di criticare il potere, di attaccare i potenti quando
  commettono spropositi, di porsi in urto con chi detiene le
  chiavi delle prigioni o intimorisce i cittadini facendo udire
  il tintinnio delle manette.  Si può ben capire come, fin dal
  1789, la camera elettiva dei rivoluzionari francesi sancisse
  l'inviolabilità della persona di ciascun deputato.  Inviolabile
  fino ad allora era stato il sovrano; la nazione, rivendicando
  per se stessa la sovranità, ne trasferiva i privilegi anche ai
  suoi rappresentanti.
     Chi conosce la storia sa molto bene, tuttavia, che,
  nonostante le prerogative, la situazione francese degenerò e
  che la testa fu tagliata sia al re sia ai deputati, perfino a
  Danton e a Robespierre.  All'epoca del terrore, il 13 novembre
  1793, il deputato Barère si spinse fino al punto di negare che
  i deputati suoi colleghi avessero diritto di esporre le loro
  ragioni a difesa.  Questo diritto, secondo Barère, avrebbe
  violato i sacri principi dell'eguaglianza, dato che gli altri
  cittadini non possedevano più, neppure essi, la potestà di
  difendersi.
     L'esperienza rivoluzionaria francese ci conduce alla
  nostra terza conclusione, vale a dire alla constatazione del
  fatto che le assemblee parlamentari, lungi dal proteggere
 
                              Pag. 43
 
  sempre e comunque i propri membri dagli abusi della
  giustizia, possono tutto al contrario porsi al servizio di
  quegli abusi.  Il fenomeno è molto più diffuso di quanto non si
  creda.  Nella nostra stessa Italia accadde una settantina di
  anni or sono che 120 deputati, tutti ovviamente
  dell'opposizione, fossero puniti dai loro colleghi con la
  perdita del mandato parlamentare e quindi con la perdita delle
  relative prerogative previste dagli articoli 45 e 46 dello
  Statuto albertino.
     L'articolo 68 della Costituzione, nella prima versione
  voluta dai costituenti, ampliava le prerogative già previste
  dallo Statuto albertino e in ogni caso assicurava ai deputati
  una protezione più vasta di quella fornita oggi dopo le
  modifiche apportate nel 1993.
     L'autorizzazione a procedere, infatti, era prevista per
  tutti i reati senza specificare che essa dovesse riguardare le
  sole opinioni o i soli voti espressi nell'esercizio delle
  funzioni parlamentari, com'è oggi.  La protezione più estesa,
  vale a dire quella accordata ai deputati anche nei
  procedimenti penali relativi ad imputazioni non politiche,
  mirava a bloccare ogni atto dell'autorità giudiziaria e di
  polizia che potesse comunque ispirarsi a motivazioni politiche
  o che potesse comunque determinare conseguenze politiche più
  gravi della mancata punibilità dell'imputato.
     Quanto appena detto si giustifica con quella che possiamo
  definire la nostra quarta conclusione, vale a dire che ai
  deputati viene riconosciuto un trattamento speciale per il
  semplice fatto che, a causa della loro funzione
  rappresentativa, sono molto più esposti ad eventuali abusi di
  quanto possa accadere ai cittadini qualunque.
     Taluno potrebbe obiettare a questo punto come non sia
  corretto insistere sugli eventuali abusi della giustizia
  poiché quest'ultima, per definizione, dovrebbe collocarsi al
  di sopra di ogni sospetto.  Sappiamo invece che purtroppo, in
  Italia, è in atto una gravissima crisi del sistema
  giudiziario, denunciata anche dai suoi maggiori esponenti;
  sappiamo altresì che tale crisi è parallela alle profonde
  difficoltà della società politica in fase di passaggio tra la
  prima e la seconda Repubblica.  Il complesso rapporto tra
  magistrati e politici assume connotazioni addirittura
  drammatiche, con un indebolimento generale della classe
  politica di cui la modifica apportata all'articolo 68 della
  Costituzione rappresenta soltanto una delle manifestazioni.
  Dunque la quinta, ed ultima, conclusione alla quale arriviamo
  è che, soprattutto in un momento come questo, la classe
  politica dovrebbe garantire il suo ruolo interrompendo ogni
  interferenza la quale possa, sia pur minimamente, indurre in
  sospetto.
     Nel caso dell'onorevole Cesare Previti, oltre tutto, non è
  minimamente posta in discussione la facoltà di processarlo e,
  se del caso, di condannarlo ma soltanto quella di sottoporlo a
  carcerazione preventiva.  Le considerazioni fin qui svolte mi
  inducono pertanto a votare e a suggerire di votare contro
  questa carcerazione  (Applausi dei deputati dei gruppi di
  forza Italia e di alleanza nazionale).
 
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