| LUIGI SARACENI. Signor Presidente, onorevoli colleghi,
vorrei partire da una premessa metodologica contenuta nella
relazione dell'onorevole Carmelo Carrara.
Il Parlamento - dice la relazione - non deve rivisitare la
decisione dell'organo giudiziario; non ha cioè il
potere-dovere di una rivalutazione di dettaglio del
provvedimento giudiziario, ma deve sottoporre ad autonoma
valutazione la rispondenza della richiesta misura cautelare ai
suoi archetipi legali. Questa è la condivisibile premessa
metodologica di quella relazione la quale, a mio avviso,
definisce la natura e il tipo della decisione del Parlamento,
nonché i limiti della sua cognizione.
Questa premessa metodologica, a mio avviso, trova un
riscontro puntuale nella prassi parlamentare: mi riferisco al
fatto che, secondo una consolidata prassi, i deputati non
appartenenti alla Giunta non hanno accesso indiscriminato e
generale agli atti del procedimento, non sono ammessi cioè
alla lettura delle carte processuali. Se noi riconosciamo
legittima questa prassi - che a me pare del tutto coerente con
la natura e la composizione dell'organo parlamentare - ne
dobbiamo trarre il necessario corollario, che è imposto dalla
correlazione (che non deve mai far difetto) fra i limiti della
cognizione e i limiti della decisione di un organo; dobbiamo
riconoscere, cioè, che l'autonoma valutazione del Parlamento
non può scendere nei dettagli del provvedimento giudiziario
(come farebbero un GIP, un giudice del riesame o la Corte di
cassazione). Mi pare, però, che questa premessa metodologica
della relazione non sia rispettata nel concreto e che sia,
anzi, tradita tutte le volte - e sono tante! - in cui la
relazione stessa scende nel dettaglio della ricostruzione in
fatto o delle dispute in diritto sulle questioni che la
vicenda propone.
Prendiamo ad esempio la questione della prescrizione,
sulla quale la relazione si intrattiene diffusamente e
lungamente. Ora, se fosse manifesto che i reati addebitati
all'onorevole Previti fossero prescritti, senza alcun dubbio
la misura cautelare sarebbe ingiustificata; infatti è
palesemente ingiustificata una misura cautelare a fronte di un
reato già estinto o destinato all'estinzione. Ma può la
discussione in quest'aula trasformarsi in un dibattimento
giudiziario sulle complicate e - per la verità - assai
opinabili implicazioni
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in fatto e in diritto sulla questione della prescrizione? Io
credo sia assolutamente improponibile ed impossibile, non solo
per mancanza di tempo ma anche proprio per la struttura
dell'organo, che non è deputato a ciò.
Personalmente penso che quella eccezione di prescrizione
sia infondata. Ma ciò non conta, quale che sia il giudizio di
ognuno di noi: è sufficiente che la questione sia problematica
per escludere che possa essere assunta come indice di indebita
persecuzione da parte dell'autorità giudiziaria.
Credo che lo stesso discorso si possa fare sulla questione
della competenza. Non c'è dubbio che l'usurpazione della
competenza da parte di un'autorità giudiziaria possa essere
legittimamente assunta come indice significativo di una
persecuzione indebita. Anche in questo caso non può rilevare
il giudizio personale che può trarne ciascuno di noi. Per
quanto mi riguarda, sono convinto che la competenza
dell'autorità giudiziaria milanese sia quanto meno assai
dubbia. Ma anche in questo caso non possiamo disconoscere che
la questione sia quanto meno problematica. In sostanza non
possiamo assumere l'incompetenza problematica (o la
competenza, a seconda del punto di vista) come indice di un
intento persecutorio, cioè di un'oggettiva situazione di
indebita persecuzione.
Ciò basta, quindi, per eliminare quel carattere di
persecutorietà che assegna la relazione, peraltro con
argomento a mio avviso debole e non pertinente. In
particolare, voglio tuttavia spendere una parola sulla famosa
questione della intercettazione o pseudo-intercettazione nel
bar Mandara, un episodio certamente grave; ancora più grave, a
mio avviso, è che quell'episodio sia rimasto privo di sanzione
nelle sedi proprie, processuale o disciplinare. Quell'episodio
avrebbe avuto bisogno di una risposta, poiché - ripeto - è
piuttosto grave. Tuttavia, con la pretesa ed indebita
persecuzione dell'onorevole Previti quel deprecabile episodio
non ha assolutamente nulla a che vedere, per la semplice
ragione che si è verificato quando l'onorevole Previti era del
tutto estraneo all'orizzonte dell'indagine. E' quindi
meramente arbitrario ed eccessivo addebitare a quei magistrati
un intento persecutorio verso una persona che non si trovava
per nulla nell'orizzonte delle indagini. Quindi il ruolo,
peraltro del tutto marginale, che la relazione assegna alla
pretesa usurpazione della competenza non ha assolutamente
nulla a che vedere con l'ipotesi di un esercizio arbitrario e
persecutorio dell'azione penale nei riguardi dell'onorevole
Previti. E' una critica alla relazione, che forse - qualora ve
ne fosse il tempo - meriterebbe critiche di dettaglio ancora
più profonde su alcune affermazioni palesemente non pertinenti
al fine del nostro decidere.
Dirò ora in estrema sintesi come a mio avviso andrebbe
impostata la questione e quali sono le ragioni del mio "no"
alla proposta della Giunta, con il relativo "sì" alla
autorizzazione.
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