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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


344690
STA0299-0071
Stenografico d'Aula n. 299 del 20 gennaio 1998 (STA13-299)
(suddiviso in 319 Unità Documento)
Unità Documento n.71 (che inizia a pag.44 dello stampato)
(il TITOLO si trova nell'Unità Documento n.49)
SEGUITO DISCUSSIONE: DOC. IV, n. 11A. ...(Ripresa della discussione - Doc. IV, n. 11-A) LAVASS
...SEGUITO DISCUSSIONE: DOC. IV, n. 11A. ...(Ripresa della discussione - Doc. IV, n. 11-A)
LUIGI SARACENI.
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIANO VIOLANTE
ZZSTA ZZRES ZZSTA200198 ZZSTA980120 ZZSTA000198 ZZSTA000098 ZZSTA299 ZZ13 ZZDI ZZLL
    LUIGI SARACENI.  Signor Presidente, onorevoli colleghi,
  vorrei partire da una premessa metodologica contenuta nella
  relazione dell'onorevole Carmelo Carrara.
     Il Parlamento - dice la relazione - non deve rivisitare la
  decisione dell'organo giudiziario; non ha cioè il
  potere-dovere di una rivalutazione di dettaglio del
  provvedimento giudiziario, ma deve sottoporre ad autonoma
  valutazione la rispondenza della richiesta misura cautelare ai
  suoi archetipi legali.  Questa è la condivisibile premessa
  metodologica di quella relazione la quale, a mio avviso,
  definisce la natura e il tipo della decisione del Parlamento,
  nonché i limiti della sua cognizione.
     Questa premessa metodologica, a mio avviso, trova un
  riscontro puntuale nella prassi parlamentare: mi riferisco al
  fatto che, secondo una consolidata prassi, i deputati non
  appartenenti alla Giunta non hanno accesso indiscriminato e
  generale agli atti del procedimento, non sono ammessi cioè
  alla lettura delle carte processuali.  Se noi riconosciamo
  legittima questa prassi - che a me pare del tutto coerente con
  la natura e la composizione dell'organo parlamentare - ne
  dobbiamo trarre il necessario corollario, che è imposto dalla
  correlazione (che non deve mai far difetto) fra i limiti della
  cognizione e i limiti della decisione di un organo; dobbiamo
  riconoscere, cioè, che l'autonoma valutazione del Parlamento
  non può scendere nei dettagli del provvedimento giudiziario
  (come farebbero un GIP, un giudice del riesame o la Corte di
  cassazione).  Mi pare, però, che questa premessa metodologica
  della relazione non sia rispettata nel concreto e che sia,
  anzi, tradita tutte le volte - e sono tante! - in cui la
  relazione stessa scende nel dettaglio della ricostruzione in
  fatto o delle dispute in diritto sulle questioni che la
  vicenda propone.
     Prendiamo ad esempio la questione della prescrizione,
  sulla quale la relazione si intrattiene diffusamente e
  lungamente.  Ora, se fosse manifesto che i reati addebitati
  all'onorevole Previti fossero prescritti, senza alcun dubbio
  la misura cautelare sarebbe ingiustificata; infatti è
  palesemente ingiustificata una misura cautelare a fronte di un
  reato già estinto o destinato all'estinzione.  Ma può la
  discussione in quest'aula trasformarsi in un dibattimento
  giudiziario sulle complicate e - per la verità - assai
  opinabili implicazioni
 
                              Pag. 45
 
  in fatto e in diritto sulla questione della prescrizione?  Io
  credo sia assolutamente improponibile ed impossibile, non solo
  per mancanza di tempo ma anche proprio per la struttura
  dell'organo, che non è deputato a ciò.
     Personalmente penso che quella eccezione di prescrizione
  sia infondata.  Ma ciò non conta, quale che sia il giudizio di
  ognuno di noi: è sufficiente che la questione sia problematica
  per escludere che possa essere assunta come indice di indebita
  persecuzione da parte dell'autorità giudiziaria.
     Credo che lo stesso discorso si possa fare sulla questione
  della competenza.  Non c'è dubbio che l'usurpazione della
  competenza da parte di un'autorità giudiziaria possa essere
  legittimamente assunta come indice significativo di una
  persecuzione indebita.  Anche in questo caso non può rilevare
  il giudizio personale che può trarne ciascuno di noi.  Per
  quanto mi riguarda, sono convinto che la competenza
  dell'autorità giudiziaria milanese sia quanto meno assai
  dubbia.  Ma anche in questo caso non possiamo disconoscere che
  la questione sia quanto meno problematica.  In sostanza non
  possiamo assumere l'incompetenza problematica (o la
  competenza, a seconda del punto di vista) come indice di un
  intento persecutorio, cioè di un'oggettiva situazione di
  indebita persecuzione.
     Ciò basta, quindi, per eliminare quel carattere di
  persecutorietà che assegna la relazione, peraltro con
  argomento a mio avviso debole e non pertinente.  In
  particolare, voglio tuttavia spendere una parola sulla famosa
  questione della intercettazione o pseudo-intercettazione nel
  bar Mandara, un episodio certamente grave; ancora più grave, a
  mio avviso, è che quell'episodio sia rimasto privo di sanzione
  nelle sedi proprie, processuale o disciplinare.  Quell'episodio
  avrebbe avuto bisogno di una risposta, poiché - ripeto - è
  piuttosto grave.  Tuttavia, con la pretesa ed indebita
  persecuzione dell'onorevole Previti quel deprecabile episodio
  non ha assolutamente nulla a che vedere, per la semplice
  ragione che si è verificato quando l'onorevole Previti era del
  tutto estraneo all'orizzonte dell'indagine.  E' quindi
  meramente arbitrario ed eccessivo addebitare a quei magistrati
  un intento persecutorio verso una persona che non si trovava
  per nulla nell'orizzonte delle indagini.  Quindi il ruolo,
  peraltro del tutto marginale, che la relazione assegna alla
  pretesa usurpazione della competenza non ha assolutamente
  nulla a che vedere con l'ipotesi di un esercizio arbitrario e
  persecutorio dell'azione penale nei riguardi dell'onorevole
  Previti.  E' una critica alla relazione, che forse - qualora ve
  ne fosse il tempo - meriterebbe critiche di dettaglio ancora
  più profonde su alcune affermazioni palesemente non pertinenti
  al fine del nostro decidere.
     Dirò ora in estrema sintesi come a mio avviso andrebbe
  impostata la questione e quali sono le ragioni del mio "no"
  alla proposta della Giunta, con il relativo "sì" alla
  autorizzazione.
 
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