| Onorevoli Colleghi! - Il Parlamento ha approvato, nel
corso delle precedenti legislature, una grande quantità di
leggi in materia ambientale.
Dalle "leggi fondamentali" sulla difesa del suolo (legge
18 maggio 1989, n. 183), sulla programmazione triennale per la
tutela dell'ambiente, sulle aree protette (legge 6 dicembre
1991, n. 394) e per l'edilizia residenziale pubblica, ai
numerosi provvedimenti legislativi in materia di inquinamento
dell'aria, dell'acqua e del suolo e per lo smaltimento dei
rifiuti; alle normative per far fronte alle calamità naturali
ed alle emergenze ambientali, agli interventi nel campo
dell'edilizia e dell'urbanistica, c'è stato un impegno
eccezionale del legislatore in questo settore, con una
produzione che ha posto le basi giuridiche per una moderna
politica dell'ambiente.
Tuttavia, a questo fervore non ha corrisposto un analogo
risultato per quanto riguarda il governo dell'ambiente e del
territorio.
Né è stato possibile sviluppare, da parte della
magistratura, la necessaria azione di repressione che la nuova
normativa e l'accresciuta sensibilità ambientale richiedevano
e richiedono.
La presente proposta di legge vuole contribuire a colmare
questo gap tra legislazione e possibilità di iniziativa
giudiziaria, attraverso l'istituzione di sezioni specializzate
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di magistrati, nelle materie di interesse ambientale, negli
uffici della procura della Repubblica presso le preture
circondariali e negli uffici delle preture circondariali.
Nella consapevolezza della persistente carenza di organico
che affligge la magistratura e della annosa questione della
riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie,
l'intervento legislativo è realisticamente limitato agli
uffici giudiziari sopra specificati per una duplice
ragione.
Da una parte i reati di natura ambientale sono per la
maggior parte di competenza pretorile; dall'altra la fase più
delicata dell' iter procedimentale è indubbiamente quella
delle indagini preliminari e dell'accertamento della
responsabilità, sia pure con sentenza di primo grado.
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