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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


344700
STA0299-0081
Stenografico d'Aula n. 299 del 20 gennaio 1998 (STA13-299)
(suddiviso in 319 Unità Documento)
Unità Documento n.81 (che inizia a pag.49 dello stampato)
(il TITOLO si trova nell'Unità Documento n.49)
SEGUITO DISCUSSIONE: DOC. IV, n. 11A. ...(Ripresa della discussione - Doc. IV, n. 11-A) LAVASS
...SEGUITO DISCUSSIONE: DOC. IV, n. 11A. ...(Ripresa della discussione - Doc. IV, n. 11-A)
RAFFAELE CANANZI.
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIANO VIOLANTE
ZZSTA ZZRES ZZSTA200198 ZZSTA980120 ZZSTA000198 ZZSTA000098 ZZSTA299 ZZ13 ZZDI ZZLL
    RAFFAELE CANANZI.  Signor Presidente, onorevoli colleghi,
  quella che dobbiamo decidere oggi è una questione di
  coscienza, nel senso che non possiamo tenere conto di baratti
  politici, non possiamo tenere conto di schieramenti politici,
  non possiamo tenere conto dell'emotività popolare.  Si tratta
  di formarsi un sereno e retto giudizio per sostanziare un atto
  politico qual è l'autorizzazione richiesta dalla Costituzione
  per determinati atti del magistrato penale restrittivi della
  libertà personale del parlamentare, al fine di tutelarne la
  funzione nel quadro dell'autonomia delle istituzioni
  parlamentari.  Ma la Camera, chiamata a pronunciarsi
  sull'autorizzazione, deve provvedere con la finalità di
  tutelare la propria funzione costituzionale, valutando se il
  magistrato intenda vulnerarla colpendo senza fondato motivo un
  proprio componente.
     Si dice in dottrina che oggetto della valutazione è il
  fumus persecutionis;  v'è comunque concordanza in
  dottrina che mai la Camera può svolgere quello che è il
  compito costituzionale della magistratura.  L'esame della
  Camera non può trasformarsi in un accertamento della
  sussistenza del reato e della colpevolezza del deputato
  imputato, e tanto meno in un accertamento dei presupposti di
  legge per l'applicazione della misura restrittiva della
  libertà personale.  Questo è incontestabile, perché tocca il
  fondamento della democrazia, l'equilibrio e l'autonomia, senza
  invasione di campo e senza sviamento di alcun potere
  costituzionale.
     La Camera non è, rispetto al GIP, il tribunale della
  libertà, e l'onorevole Previti l'ha perfettamente ritenuto; la
  sua tesi difensiva di fondo è il complotto, come la tesi di
  fondo del relatore per la maggioranza della Giunta è l'intento
  persecutorio.  Però, onorevoli colleghi, perché intento
  persecutorio ci sia occorre che l'impianto accusatorio sia
  ictu oculi  distorto, intento persecutorio evidente
  ovvero inconsistente, intento persecutorio latente.  Ma quando,
  come nella specie, i capi di imputazione (che sono due e non
  dieci; sarebbe questa un'altra sfaccettatura possibile
  dell'intento persecutorio, la quantità dei capi di
  imputazione) o almeno uno dei due è certamente corroborato da
  un complesso probatorio convincente e si tratta di un reato
  grave, che per giunta nulla ha a che fare con la funzione
  politica, non spetta a noi valutare se ci siano le condizioni
  o meno per la custodia cautelare e se sia ancora possibile
  l'inquinamento della prova.  Solo il giudice, che è nel
  processo, può stabilire se vi sia la necessità della custodia
  cautelare.  La misura penale è attribuita solo al giudice;
  questo è compito esclusivo e peculiare del giudice di primo
  grado e di quello di seconda e di terza istanza per l'ipotesi
  di impugnazione.
     Escluso l'intento persecutorio per l'esistenza di indizi
  ragionevolmente sufficienti a sostenere e sostanziare un
  impianto accusatorio, l'autorizzazione non può non essere
  concessa, proprio per quel giudizio della coscienza che a
  questo punto del discorso diventa profondo rispetto delle
  autonomie istituzionali e paladino della ricerca della verità,
  ricerca da consentire a tutto campo e con gli ordinari
  strumenti previsti dalla legge a chi la Costituzione la
  affida, cioè a giudici sereni e imparziali, che perciò devono,
  prima della condanna, limitare le libertà del cittadino solo
  se necessario, se questa necessità è suffragata dalla legge,
  dai presupposti e dalle condizioni che essa pone.
     La nostra coscienza, signor Presidente e colleghi, è
  serena.  Se il nostro resta un giudizio politico e non
  l'esercizio di un
 
                              Pag. 50
 
  potere giurisdizionale, che non ci compete, l'augurio è che
  chi questo potere giurisdizionale deve esercitare lo eserciti
  con grande competenza e con illuminata coscienza.
  L'autorizzazione, nel rimuovere un ostacolo che incide sul
  processo, non solo non rimuove l'esclusiva responsabilità dei
  giudici, ma responsabilizza ancor più la magistratura.  Il
  Parlamento crede nella magistratura.  La magistratura sappia
  rendersi sempre credibile di fronte al popolo e al Parlamento
  (Applausi di deputati dei gruppi dei popolari e
  democratici-l'Ulivo, della sinistra democratica-l'Ulivo e di
  rinnovamento italiano).
 
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