| LUIGI OLIVIERI. Presidente, colleghi e colleghe, il
dibattito di ieri e l'attenta lettura della relazione di
maggioranza della Giunta per le autorizzazioni a procedere
nonché della relazione di minoranza mi inducono a richiamare
l'attenzione di noi tutti sui principi costituzionali che
sorreggono la materia in esame.
Preliminarmente, però, non posso non evidenziare un
profondo disagio nel momento in cui ho ultimato la lettura
della relazione di maggioranza. Ho visto e risentito cose che
mi richiamavano letture fatte precedentemente; con grande
costernazione ho potuto verificare, signor Presidente, che
circa i due terzi della relazione di maggioranza erano copiati
in modo pedissequo dalla memoria difensiva dell'onorevole
Previti. Ho una sensazione: non so se questo Parlamento sta
discutendo su una relazione di maggioranza della Giunta per le
autorizzazioni a procedere oppure su un atto difensivo, il che
non fa sicuramente onore a noi tutti parlamentari della
Repubblica italiana.
Nel sistema parlamentare delineato dalla Costituzione
repubblicana l'autorizzazione a procedere non si configura
come un diritto soggettivo del singolo parlamentare, ma come
una prerogativa propria del Parlamento nella sua collegialità,
il quale può concederla o meno sulla base di una valutazione
politica che attiene soltanto all'esistenza del fumus
persecutionis. Questa interpretazione funzionale
dell'immunità parlamentare consente peraltro di escludere
recisamente che essa costituisca una sorta di intollerabile
privilegio di ceto politico e d'altra parte consente di
motivare il fatto che l'immunità non può formare oggetto di
rinuncia da parte del singolo parlamentare, poiché si tratta
di una prerogativa di cui non dispone.
In ordine ai criteri elaborati in sede di prassi
parlamentare nell'esame delle domande di autorizzazione a
procedere, giova segnalare che in passato, all'inizio di ogni
legislatura, si era posto all'attenzione della Giunta di
entrambi i rami del Parlamento il problema di determinare
taluni principi informatori dell'attività di questi collegi.
In particolare, il 1^ e il 28 ottobre 1992 presso la Giunta
per le autorizzazioni a procedere di questa Camera si è svolto
un ampio dibattito in materia, nel corso del quale è stata
parzialmente rielaborata la costruzione giurisprudenziale
solitamente seguita in passato. La Giunta, infatti, si è
andata orientando nel senso che il diniego all'autorizzazione
a procedere in giudizio non possa essere proposto al di fuori
dei casi in cui sussista un fumus persecutionis. La
stessa cosa è avvenuta da parte dell'altro ramo del
Parlamento, il Senato, che nella seduta del 16 luglio 1988,
con votazione unanime, ha assunto una deliberazione che ancora
oggi intendo sicuramente come guida per le nostre
determinazioni e che riporto testualmente: "La Giunta,
nell'esaminare i criteri interpretativi del secondo comma
dell'articolo 68, alla luce della prassi parlamentare e della
concreta esperienza dell'avvio dell'attività della X
legislatura ha riaffermato il principio del fumus
persecutionis come filtro fondamentale attraverso il quale
viene condotto l'esame delle autorizzazioni a procedere". La
giurisprudenza, ma ancor più la dottrina, ha poi definito cosa
sia il fumus persecutionis e lo ha posto come
riferimento a tutti quegli elementi e indizi che possono far
ritenere che l'imputazione sia stata elevata falsamente contro
il parlamentare
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per colpirlo nella sua attività politica, o che comunque si
proceda contro di lui con un rigore ingiustificato o dovuto a
ragioni politiche.
Ebbene, i richiami svolti ci permettono di argomentare con
scienza e coscienza sull'autorizzazione all'arresto all'ordine
del giorno. A tale proposito affermo di non condividere la
decisione della Giunta per le autorizzazioni a procedere né
tanto meno la relazione di maggioranza, che si configura come
un'invasione della sfera propria dell'autorità giudiziaria,
sostanziandosi come un processo all'ordinanza di custodia
cautelare del GIP del tribunale di Milano. In base alla
Costituzione i poteri dello Stato sono organizzati secondo un
modello di pluralismo istituzionale nel quale il principio
della separazione dei poteri è corretto con quello del
controllo e del reciproco bilanciamento.
A tal uopo, quindi, ritengo che l'articolo 68 della
Costituzione sia una garanzia e non un privilegio per il
parlamentare. Non vi è persecuzione politica e quindi
l'onorevole Previti diventa un cittadino come tutti gli altri,
ha i medesimi diritti e i medesimi doveri di tutti gli altri
cittadini. Per questo elementare principio di uguaglianza
voterò in senso contrario alla proposta della Giunta e quindi
"sì" all'arresto dell'onorevole Previti.
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