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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


344702
STA0299-0083
Stenografico d'Aula n. 299 del 20 gennaio 1998 (STA13-299)
(suddiviso in 319 Unità Documento)
Unità Documento n.83 (che inizia a pag.50 dello stampato)
(il TITOLO si trova nell'Unità Documento n.49)
SEGUITO DISCUSSIONE: DOC. IV, n. 11A. ...(Ripresa della discussione - Doc. IV, n. 11-A) LAVASS
...SEGUITO DISCUSSIONE: DOC. IV, n. 11A. ...(Ripresa della discussione - Doc. IV, n. 11-A)
LUIGI OLIVIERI.
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIANO VIOLANTE
ZZSTA ZZRES ZZSTA200198 ZZSTA980120 ZZSTA000198 ZZSTA000098 ZZSTA299 ZZ13 ZZDI ZZLL
    LUIGI OLIVIERI.  Presidente, colleghi e colleghe, il
  dibattito di ieri e l'attenta lettura della relazione di
  maggioranza della Giunta per le autorizzazioni a procedere
  nonché della relazione di minoranza mi inducono a richiamare
  l'attenzione di noi tutti sui principi costituzionali che
  sorreggono la materia in esame.
     Preliminarmente, però, non posso non evidenziare un
  profondo disagio nel momento in cui ho ultimato la lettura
  della relazione di maggioranza.  Ho visto e risentito cose che
  mi richiamavano letture fatte precedentemente; con grande
  costernazione ho potuto verificare, signor Presidente, che
  circa i due terzi della relazione di maggioranza erano copiati
  in modo pedissequo dalla memoria difensiva dell'onorevole
  Previti.  Ho una sensazione: non so se questo Parlamento sta
  discutendo su una relazione di maggioranza della Giunta per le
  autorizzazioni a procedere oppure su un atto difensivo, il che
  non fa sicuramente onore a noi tutti parlamentari della
  Repubblica italiana.
     Nel sistema parlamentare delineato dalla Costituzione
  repubblicana l'autorizzazione a procedere non si configura
  come un diritto soggettivo del singolo parlamentare, ma come
  una prerogativa propria del Parlamento nella sua collegialità,
  il quale può concederla o meno sulla base di una valutazione
  politica che attiene soltanto all'esistenza del  fumus
  persecutionis.  Questa interpretazione funzionale
  dell'immunità parlamentare consente peraltro di escludere
  recisamente che essa costituisca una sorta di intollerabile
  privilegio di ceto politico e d'altra parte consente di
  motivare il fatto che l'immunità non può formare oggetto di
  rinuncia da parte del singolo parlamentare, poiché si tratta
  di una prerogativa di cui non dispone.
     In ordine ai criteri elaborati in sede di prassi
  parlamentare nell'esame delle domande di autorizzazione a
  procedere, giova segnalare che in passato, all'inizio di ogni
  legislatura, si era posto all'attenzione della Giunta di
  entrambi i rami del Parlamento il problema di determinare
  taluni principi informatori dell'attività di questi collegi.
  In particolare, il 1^ e il 28 ottobre 1992 presso la Giunta
  per le autorizzazioni a procedere di questa Camera si è svolto
  un ampio dibattito in materia, nel corso del quale è stata
  parzialmente rielaborata la costruzione giurisprudenziale
  solitamente seguita in passato.  La Giunta, infatti, si è
  andata orientando nel senso che il diniego all'autorizzazione
  a procedere in giudizio non possa essere proposto al di fuori
  dei casi in cui sussista un  fumus persecutionis.  La
  stessa cosa è avvenuta da parte dell'altro ramo del
  Parlamento, il Senato, che nella seduta del 16 luglio 1988,
  con votazione unanime, ha assunto una deliberazione che ancora
  oggi intendo sicuramente come guida per le nostre
  determinazioni e che riporto testualmente: "La Giunta,
  nell'esaminare i criteri interpretativi del secondo comma
  dell'articolo 68, alla luce della prassi parlamentare e della
  concreta esperienza dell'avvio dell'attività della X
  legislatura ha riaffermato il principio del  fumus
  persecutionis  come filtro fondamentale attraverso il quale
  viene condotto l'esame delle autorizzazioni a procedere".  La
  giurisprudenza, ma ancor più la dottrina, ha poi definito cosa
  sia il  fumus persecutionis  e lo ha posto come
  riferimento a tutti quegli elementi e indizi che possono far
  ritenere che l'imputazione sia stata elevata falsamente contro
  il parlamentare
 
                              Pag. 51
 
  per colpirlo nella sua attività politica, o che comunque si
  proceda contro di lui con un rigore ingiustificato o dovuto a
  ragioni politiche.
     Ebbene, i richiami svolti ci permettono di argomentare con
  scienza e coscienza sull'autorizzazione all'arresto all'ordine
  del giorno.  A tale proposito affermo di non condividere la
  decisione della Giunta per le autorizzazioni a procedere né
  tanto meno la relazione di maggioranza, che si configura come
  un'invasione della sfera propria dell'autorità giudiziaria,
  sostanziandosi come un processo all'ordinanza di custodia
  cautelare del GIP del tribunale di Milano.  In base alla
  Costituzione i poteri dello Stato sono organizzati secondo un
  modello di pluralismo istituzionale nel quale il principio
  della separazione dei poteri è corretto con quello del
  controllo e del reciproco bilanciamento.
     A tal uopo, quindi, ritengo che l'articolo 68 della
  Costituzione sia una garanzia e non un privilegio per il
  parlamentare.  Non vi è persecuzione politica e quindi
  l'onorevole Previti diventa un cittadino come tutti gli altri,
  ha i medesimi diritti e i medesimi doveri di tutti gli altri
  cittadini.  Per questo elementare principio di uguaglianza
  voterò in senso contrario alla proposta della Giunta e quindi
  "sì" all'arresto dell'onorevole Previti.
 
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