Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


344704
STA0299-0085
Stenografico d'Aula n. 299 del 20 gennaio 1998 (STA13-299)
(suddiviso in 319 Unità Documento)
Unità Documento n.85 (che inizia a pag.51 dello stampato)
(il TITOLO si trova nell'Unità Documento n.49)
SEGUITO DISCUSSIONE: DOC. IV, n. 11A. ...(Ripresa della discussione - Doc. IV, n. 11-A) LAVASS
...SEGUITO DISCUSSIONE: DOC. IV, n. 11A. ...(Ripresa della discussione - Doc. IV, n. 11-A)
FRANCO FRATTINI.
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIANO VIOLANTE
ZZSTA ZZRES ZZSTA200198 ZZSTA980120 ZZSTA000198 ZZSTA000098 ZZSTA299 ZZ13 ZZDI ZZLL
    FRANCO FRATTINI.  Presidente, onorevoli colleghi, sulla
  decisione che ci apprestiamo a prendere pesa una serie di
  argomentazioni che desidero ancora elencare, nella fiducia che
  le ragioni poste a fondamento di ognuno dei nostri interventi
  siano ancora motivo per l'Assemblea di sincera e profonda
  riflessione.  Il dibattito democratico, infatti, non sarebbe
  tale se il suo esito fosse in qualche modo predeterminato
  dalla logica della forza dei numeri.  Le nostre parole
  apparirebbero allora vuote e vane, vittime di uno stanco
  rituale.  Tra le argomentazioni che dobbiamo affrontare
  desidero enunciarne da subito una, che alcuni danno per
  scontata e che invece va rimossa e specificamente superata.
  Ancora si legge e si sente affermare in pubblici confronti che
  il Parlamento si appresterebbe a dare risposta oggi a qualche
  agguerrita procura circa la possibilità di proseguire o meno
  un lavoro di bonifica della politica che risale ai primi mesi
  del 1992.  Non è così; non è così perché in questi anni si è
  fatta assai più restrittiva la legislazione sull'immunità
  parlamentare, dall'autorizzazione a procedere
  all'autorizzazione all'arresto, assai riducendo così,
  opportunamente, l'ambito della doppia tutela che ci è
  riconosciuta.  Non è così, poi, perché noi non stiamo
  assolutamente prendendo una decisione di merito, né intendiamo
  sottrarre un membro del Parlamento al giudizio dell'organo
  preposto.  E' importante che questa constatazione della
  sensibile differenza con il passato si faccia consapevolezza
  comune e collettiva e che le questioni di giustizia siano
  rappresentate con scienza e coscienza alla pubblica opinione.
  Dobbiamo, soprattutto noi che siamo legislatori, temere
  confusione e manipolazione, che della giustizia sono spesso
  consapevoli nemiche.
     Consapevolezza tanto più importante soprattutto quando il
  Parlamento si appresta a riscrivere la seconda parte della
  nostra Carta fondamentale proprio in materia di giustizia,
  affermando in maniera solenne la cultura delle garanzie, nel
  segno di un riequilibrio tra accusa e difesa.  All'insegna di
  quale coerenza il nuovo spirito costituente potrebbe infatti
  coesistere oggi, a distanza di pochi giorni dalle nuove
  deliberazioni, con una decisione in qualche modo figlia delle
  emozioni e del calcolo politico?  Queste nuove regole intendono
  infatti correggere le storture e le forzature che hanno
  condotto negli anni la pubblica accusa ad affievolire la
  cultura delle garanzie, al punto da sollecitare le più
  autorevoli preoccupazioni e prese di posizione politiche ed
  istituzionali.  Le nuove regole tendono giustamente a
  ripristinare il potere di un giudice terzo, indipendente,
  anche contro le tentazioni di un giudizio preventivo, fondato
  spesso sulla presunzione di colpevolezza,
 
                              Pag. 52
 
  pronunciato in tutti i luoghi, dalla televisione alle piazze,
  tranne che in quello deputato, l'aula di giustizia.
     Riflettiamo allora prima di decidere.  Attorno a questo
  dibattito ruotano calcoli politici che rischiano di essere
  assai più figli delle distorsioni che ci apprestiamo a
  correggere che non della cultura liberale che ci apprestiamo
  ad affermare; una cultura che impone alla coscienza la più
  costosa delle libertà, quella di decidere non secondo il
  proprio tornaconto, secondo gusti e ostacoli, ma ponendoci in
  una condizione di ignoranza rispetto agli effetti della
  decisione, senza considerare quegli aspetti che metterebbero
  in difficoltà gli uni e spingerebbero gli altri a sfruttare a
  proprio vantaggio le circostanze.
     Siamo convinti che in definitiva siamo tenuti a trattarci
  tutti come concittadini di un medesimo pianeta giustizia.  Ed è
  per questo che noi non siamo a fronteggiare il torrente di chi
  invoca, anche con sincerità, una giustizia altrimenti tradita.
  A costoro dobbiamo dire che la giustizia che si fa da sola, la
  giustizia del "veniamo al sodo" è una forma di imbarbarimento
  che in politica trasforma l'avversario leale in un nemico.  E
  neppure fronteggiamo la giusta ribellione contro il privilegio
  di qualcuno.  La situazione che affrontiamo sia occasione di
  educazione civica.  Il collega Mancuso ha spiegato in
  quest'aula ragioni e situazioni che prevedono una doppia
  tutela; oggi lo ha rispiegato assai bene il collega
  Melograni.
     Qui dobbiamo valutare in modo sereno, secondo coscienza e
  diritto: può l'onorevole Previti inquinare le prove
  dell'accusa, sottraendole al leale confronto con la difesa,
  che - lo diciamo con chiarezza - al tribunale di Milano dovrà
  esserci, in un processo senza ritardi né incertezze?  Può
  l'inquinamento toccare elementi di prova documentale già
  raccolti e nelle mani della procura che, su tale base, ha
  chiesto il rinvio a giudizio, chiudendo l'istruttoria?  E'
  fuori dalla logica e dalle norme la considerazione formulata
  dal GIP secondo cui la possibile alterazione riguarderebbe non
  i documenti, che sono agli atti, ma l'interpretazione dei
  rapporti bancari cui gli stessi documenti si riferiscono.  Vi
  sarebbe allora un pericolo di inquinare le interpretazioni,
  cui si deve porre riparo con l'arresto.  A chi abbia a cuore la
  verità e il rispetto delle regole non può sfuggire che solo
  atti e documenti si possono alterare; le interpretazioni si
  possono sostenere o confutare e se ciò avviene in un processo
  da parte della difesa, essa esercita un suo diritto
  fondamentale previsto dalla Costituzione.  A parte poi la
  considerazione specifica che il giudice tutela la prova e non
  il libero apprezzamento che di essa ha formulato la parte
  accusatrice!
     Infine occorre chiedersi se vi sia oggi l'esigenza di
  preservare la prova osservando che la richiesta di arresto è
  nota all'onorevole Previti da alcuni mesi, ben prima della
  richiesta di rinvio, e che i fatti risalgono al 1986.  Noi
  riteniamo che la risposta sia negativa, come dovrebbe esserlo
  se la richiesta di arresto in tali condizioni riguardasse
  chiunque, ogni cittadino, tutti coloro verso cui purtroppo si
  è abusato della custodia cautelare.  Sarebbe aberrante che
  l'uso distorto della carcerazione preventiva in violazione
  della legge assumesse il ruolo di parametro di riferimento;
  commetteremmo così una doppia ingiustizia.
     Signor Presidente, colleghi, noi voteremo quindi "sì" alla
  proposta della Giunta di negare l'autorizzazione all'arresto.
  La dignità e l'alta funzione del Parlamento sono alla prova;
  rivendichiamo il dovere di applicare le regole senza
  imperativi politici né diffide strumentali, in nome non
  dell'onorevole Previti ma di ciascun cittadino, di quelli che
  hanno vissuto o potrebbero vivere il dramma, pur se ignoto ai
  media,  di un arresto non giustificato dalle regole
  dell'ordinamento: la più devastante offesa al caposaldo
  costituzionale della libertà della persona!  Grazie
  (Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di
  alleanza nazionale).
 
DATA=980120 FASCID=STA13-299 TIPOSTA=STA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0299 TOTPAG=0120 TOTDOC=0319 NDOC=0085 TIPDOC=O DOCTIT=0049 COMM= DI PAGINIZ=0051 RIGINIZ=027 PAGFIN=0052 RIGFIN=072 UPAG=NO PAGEIN=51 PAGEFIN=52 SORTRES=9801203 SORTDDL= FASCIDC=13STA 00299 SORTNAV=59801202 00299 200000 ZZSTA299 NDOC0085 TIPDOCO DOCTIT0049 NDOC0049



Ritorna al menu della banca dati