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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


344733
STA0299-0114
Stenografico d'Aula n. 299 del 20 gennaio 1998 (STA13-299)
(suddiviso in 319 Unità Documento)
Unità Documento n.114 (che inizia a pag.61 dello stampato)
(il TITOLO si trova nell'Unità Documento n.49)
SEGUITO DISCUSSIONE: DOC. IV, n. 11A. ...(Dichiarazioni di voto - Doc. IV, n. 11-A) LAVASS
...SEGUITO DISCUSSIONE: DOC. IV, n. 11A. ...(Dichiarazioni di voto - Doc. IV, n. 11-A)
FILIPPO MANCUSO.
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIANO VIOLANTE
ZZSTA ZZRES ZZSTA200198 ZZSTA980120 ZZSTA000198 ZZSTA000098 ZZSTA299 ZZ13 ZZDI ZZLL
    FILIPPO MANCUSO.  Signor Presidente, signori deputati, agli
  effetti dell'esplicazione del potere della norma novellata del
  capoverso dell'articolo 68 della Costituzione il Parlamento
  non è sovraordinato al giudice, né sottordinato e neppure
  equiordinato; si tratta di un potere fondato sulla
  Costituzione, il quale non implica né una rivalutazione
  giudiziale incidentale del materiale del processo né un
  processo al processo medesimo.  Questo potere è niente altro
  che l'esplicazione di qualcosa che non si riferisce al
  procedimento cui si collega e tuttavia con quello ha la
  medesimezza della materia, cioè gli atti processuali che sono
  dal giudice formati ed elaborati e poi definiti, e dal
  Parlamento, nel caso di vicende come questa, incidentalmente
  ma autonomamente valutati per fini tutt'affatto diversi.  Se la
  disposizione è questa - e lo è letteralmente e concettualmente
  - non bisogna far altro che stabilire quali siano, posta la
  diversità dell'ambito delle potestà, gli strumenti dei quali
  deve e non può non avvalersi il Parlamento nel giudicare se vi
  siano o meno ragioni di tutela della posizione del
  parlamentare.  Gli atti appartengono al giudice per le sue
  finalità, appartengono al Parlamento restando i medesimi per
  le finalità del Parlamento.
     Talvolta accade che le espressioni descrittive possano
  superare e compromettere le ragioni stesse di un ragionamento
  e di una soluzione; tale è il caso del cosiddetto  fumus
  persecutionis,  espressione tralaticia e ormai in definitiva
  inutile, quando non siano preventivamente stabilite quali
  situazioni possano rientrare nel cosiddetto  fumus
  persecutionis  e quali invece altre situazioni ancora
  innominate possano produrre gli effetti medesimi.
     E' conosciuto nella dottrina giuridica quel fenomeno per
  il quale l'atto giuridico, in questo caso il processo, che
  tale resta nell'ambito del medesimo, divenga invece un fatto
  giuridico, che prescinde cioè dalla sua - per così dire -
  anima intenzionale e resta un fatto storico, naturale o
  dipendente dall'uomo.  A questo punto si colloca - se mi è
  consentito, signor Presidente - l'esigenza di definire quali
  siano le qualificazioni dei poteri nell'ambito di questo
  giudizio del Parlamento; se il giudice esamina e conclude
  sull'atto del processo noi dobbiamo esaminare e concludere sul
  fatto di quel processo, senza vulnerare affatto, senza
  intrigarci affatto di quell'attività che il giudice consuma
  insindacabilmente e nell'ambito delle proprie gerarchie
  decisionali.  Ecco perché  fumus persecutionis  indica il
  caso limite, e quindi non tutti i casi in cui debba scattare
  la tutela del parlamentare.  Quando si riconosca, sempre per
  caso limite (che nella mia lunga militanza in quell'ambito non
  ho mai incontrato), un'intenzionale o politica ovvero
  personale persecuzione, là certo,  ictu oculi,  scatta il
  fumus persecutionis  e quindi scatta l'evidente ragione
  di applicarne le conseguenze.  Ma siccome la valutazione del
  Parlamento non è quella di sanzionare il giudice né di rendere
  inefficaci gli atti da lui eventualmente posti in essere
  malintenzionatamente, resta pur sempre la possibilità che
  l'effetto medesimo della persecuzione propriamente detta venga
  raggiunto attraverso una sequela di errori.  Ed è proprio in
  questo caso, quando l'effetto negativo venga raggiunto non
  dall'intenzione malevola ma dalla sequela o da un singolo
  grave errore, che la figura del parlamentare si attenua,
  scompare e viene esaltata invece quella della funzione
  parlamentare.
     Se la situazione pregiudizievole è l'effetto di una serie
  di errori avvertibili e doverosamente reperibili dal
  Parlamento, è questo che diventa l'autore, per così dire,
  della lesione e lo strumento occasionale,
 
                              Pag. 62
 
  cioè il singolo parlamentare, in un certo modo passa in
  seconda linea.  Trascuro quindi questo effetto, questo bisogno
  equivoco di far dipendere tutto dal  fumus persecutionis.
  Qui sono invece presenti situazioni le quali ne hanno prodotto
  l'effetto identico, cioè che il parlamentare è stato
  pregiudicato dalla serie di errori che nella relazione sono
  stati messi bene in evidenza.  E il metterli in evidenza non
  rappresenta una piaggeria verso la difesa, che li ha elencati
  semplicemente.
     Una volta che questo accade, una volta che noi
  riconosciamo (perché è onestamente impossibile non farlo) che
  errori nella conduzione processuale vi sono stati, sotto
  infiniti aspetti (almeno cinque e tutti decisivi; non torno a
  ripeterli), come è possibile ritornare sulla solfa del
  fumus persecutionis?  Noi non crediamo alla voce della
  tempesta che giunge da fuori né pensiamo di reagire alle
  indelicatezze che il Parlamento riceve chiamandolo ora
  mafioso, ora massone, ora in altro modo.  Noi siamo uomini
  indipendenti e moralmente provveduti anche contro
  l'aggressione, contro questo tipo di disinganni.
     Ma se al giovane, signor Presidente, è consentito cedere
  alle baudeleriane intermittenze del cuore e lasciarsi
  trascinare anche nell'errore nel palpito di queste
  intermittenze, all'uomo maturo, quando la medesima
  intermittenza colpisce il suo giudizio, la sua sensibilità di
  uomo o di operatore pubblico, non è consentita, quando v'è la
  possibilità dell'errore irreparabile, altra via che quella
  della prudenza, della riflessività, della cautela.  Imboccare
  una strada la quale finisce col consegnarci al rischio di
  percorrerla con il pentimento nell'animo e nella mente non è
  proprio dell'uomo maturo  (Applausi dei deputati dei gruppi
  di forza Italia e di alleanza nazionale).
 
DATA=980120 FASCID=STA13-299 TIPOSTA=STA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0299 TOTPAG=0120 TOTDOC=0319 NDOC=0114 TIPDOC=O DOCTIT=0049 COMM= DI PAGINIZ=0061 RIGINIZ=010 PAGFIN=0062 RIGFIN=033 UPAG=NO PAGEIN=61 PAGEFIN=62 SORTRES=9801203 SORTDDL= FASCIDC=13STA 00299 SORTNAV=59801202 00299 200000 ZZSTA299 NDOC0114 TIPDOCO DOCTIT0049 NDOC0049



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