Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


344757
STA0299-0138
Stenografico d'Aula n. 299 del 20 gennaio 1998 (STA13-299)
(suddiviso in 319 Unità Documento)
Unità Documento n.138 (che inizia a pag.70 dello stampato)
(il TITOLO si trova nell'Unità Documento n.49)
SEGUITO DISCUSSIONE: DOC. IV, n. 11A. ...(Dichiarazioni di voto - Doc. IV, n. 11-A) LAVASS
...SEGUITO DISCUSSIONE: DOC. IV, n. 11A. ...(Dichiarazioni di voto - Doc. IV, n. 11-A)
IGNAZIO LA RUSSA.
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIANO VIOLANTE
ZZSTA ZZRES ZZSTA200198 ZZSTA980120 ZZSTA000198 ZZSTA000098 ZZSTA299 ZZ13 ZZDI ZZLL
    IGNAZIO LA RUSSA.  ...la richiesta di arresto di un
  deputato è stata basata su altre argomentazioni.  Non dobbiamo
  tra l'altro dimenticare che il  fumus persecutionis,  che
  nasce soprattutto da una prassi parlamentare nemmeno tanto
  dottrinaria, ha comunque avuto applicazione nei confronti
  delle richieste di autorizzazione a procedere che fino al 1983
  necessariamente si accompagnavano anche alla richiesta di
  arresto.  Accanto alla richiesta di autorizzazione a procedere,
  contestualmente giungeva alla Camera, ove si trattasse di casi
  in cui il mandato di cattura fosse obbligatorio o comunque
  qualora la magistratura lo ritenesse necessario, la richiesta
  di poter procedere nel procedimento penale anche con
  l'arresto.  Il  fumus persecutionis  ha avuto larghissima
  applicazione in ragione della parte che ci è oggi sottratta
  dalla riforma del 1983, cioè in relazione alla necessità che
  il Parlamento concedesse l'autorizzazione affinché l'azione
  penale potesse proseguire.  Per quanto attiene al resto,
  esaminando i casi ad uno ad uno, ci accorgiamo - come dicevo
  prima - che tale criterio non è praticamente mai stato
  utilizzato.  Al contrario, le ragioni che hanno indotto la
  Camera a respingere quasi in tutti i casi (indicherò in quali
  non è stato così) la richiesta della magistratura hanno
  trovato quasi sempre il loro fondamento nell'esigenza di
  salvaguardare l'integrità numerica della Camera stessa.  In
  altri casi (per esempio, in uno in cui era relatore
  l'onorevole Cicciomessere) si è ritenuto tollerabile un
  sacrificio dell'interesse di giustizia (interesse,
  naturalmente, a che il provvedimento venisse autorizzato),
  sempre a tutela di quello della Camera di non veder venir meno
  la propria integrità, quanto meno - questa è una tesi accolta
  dalla Camera circa quindici volte - finché non si fosse
  celebrato il giudizio di primo grado e non ne fosse conseguita
  una condanna.
     Intendo cioè sostenere che la contrapposizione (che un po'
  è riecheggiata anche nell'ultimo intervento) che vede da un
  lato il Parlamento e dall'altro la magistratura, un risultato
  che suona come sconfitta per l'uno o per l'altro, o come
  delegittimazione della magistratura o del Parlamento, non ha
  mai trovato accoglimento in quest'aula.  I soli casi in cui
  l'autorizzazione a procedere è stata accolta avevano di
  particolare (questo è un dato fondamentale che sottopongo alla
  vostra attenzione) la gravità e l'eccezionalità dei reati
  contestati al parlamentare: si è sempre trattato di reati che
  avessero la violenza come motivo di fondo.  All'onorevole
  Moranino, che
 
                              Pag. 71
 
  pure fu graziato, venivano contestati reati che attenevano
  sicuramente alla violenza (non voglio ricordarli);
  all'onorevole Saccucci, il quale apparteneva alla parte
  politica esattamente opposta, venivano contestati i reati di
  omicidio e di tentato omicidio.  Quelli contestati
  all'onorevole Negri erano reati che attenevano al terrorismo;
  l'onorevole Abbatangelo, poi risultato peraltro innocente,
  veniva accusato di un reato che atteneva addirittura ad una
  strage.  Questi che ho richiamato sono stati gli unici casi in
  cui la Camera ha ritenuto di far prevalere l'interesse di
  giustizia - a che cioè il provvedimento del magistrato potesse
  avere corso - sull'altro interesse, ugualmente
  costituzionalmente protetto, che è quello del mantenimento del
  proprio  plenum.
     Quindi, Presidente, grido forte contro questo tentativo di
  porre il voto di ciascuno di noi in alternativa all'azione dei
  magistrati; si può rispettarla e si può essere tranquillamente
  fiduciosi che i magistrati facciano la loro opera, si può
  pensare che essi l'abbiano svolta al meglio e
  contemporaneamente, come è avvenuto 46 volte su 50, tranne in
  casi gravissimi, negare l'autorizzazione all'arresto.  E' fonte
  di confusione - o peggio, volontà di strumentalizzazione -
  sostenere che il nostro operato debba essere in
  contrapposizione a qualcuno.
     Dobbiamo allora valutare in questa sede - credo che il mio
  tempo si avvii a conclusione - se gli elementi che i
  magistrati ci hanno rassegnato al termine o quasi al termine
  del loro lavoro (per un capo di imputazione addirittura alla
  conclusione), che io non considero (come la mia parte politica
  non ha mai considerato) complotto, portino all'attenzione
  della Camera la sussistenza dei requisiti previsti
  dall'articolo 274, se ci indichino indizi ed elementi di
  colpevolezza tali da giustificare assolutamente l'arresto.
  Questo dobbiamo valutare e contrapporlo all'esigenza che,
  salvo casi eccezionali, questa Camera deve poter decidere con
  il numero complessivo che gli elettori hanno stabilito in
  ossequio alle leggi della Repubblica.
     Ritengo, pur rispettando il lavoro del  pool  di
  Milano - e non è nuova da parte mia un'indicazione di questo
  genere -, che nel caso specifico non ci siano stati forniti né
  indizi né elementi di colpevolezza così evidenti, schiaccianti
  e chiari - si potrebbe sostenere il contrario, ma non voglio
  farlo - da far venir meno quell'esigenza di mantenimento del
  plenum  e, ancor di più, ritengo che non sussistano gli
  elementi indicati nell'articolo 274, soprattutto con
  riferimento specifico al pericolo di inquinamento delle prove,
  atteso peraltro che per un capo di imputazione ciò è
  materialmente impossibile e per l'altro i mesi ancora utili
  alla magistratura per concludere le indagini sono due, tre o
  pochi di più.
     Senza bisogno di andare ad affrontare (potrei farlo, ma
  non ne ho il tempo) quanto è alla base di questo processo, e
  cioè l'analisi dell'attendibilità di un testimone - sulla
  quale potrei raccontarvi molte, moltissime cose -, credo
  tranquillamente di poter dire che il caso dell'onorevole
  Previti è esattamente uguale a quello degli altri cinquanta
  parlamentari - semmai, è molto meno grave - per i quali questo
  Parlamento ha rifiutato di concedere l'autorizzazione
  all'arresto richiesta dalla magistratura, mentre è assai
  dissimile dai casi di Moranino, di Toni Negri e di Saccucci
  per i quali, in via del tutto eccezionale, il Parlamento
  dovette concedere tale autorizzazione  (Applausi dei
  deputati dei gruppi di alleanza nazionale, di forza Italia e
  misto-CDU).
 
DATA=980120 FASCID=STA13-299 TIPOSTA=STA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0299 TOTPAG=0120 TOTDOC=0319 NDOC=0138 TIPDOC=O DOCTIT=0049 COMM= DI PAGINIZ=0070 RIGINIZ=028 PAGFIN=0071 RIGFIN=065 UPAG=NO PAGEIN=70 PAGEFIN=71 SORTRES=9801203 SORTDDL= FASCIDC=13STA 00299 SORTNAV=59801202 00299 200000 ZZSTA299 NDOC0138 TIPDOCO DOCTIT0049 NDOC0049



Ritorna al menu della banca dati