| FRANCESCO BONITO, Relatore. Onorevoli colleghi, la
Camera dei deputati deve pronunciarsi ai sensi dell'articolo
68, primo comma, della Costituzione sulla seguente vicenda
nella quale risulta coinvolto l'onorevole Umberto Bossi.
Il 4 agosto 1995 in occasione della festa della lega nord
celebratasi in Albano Sant'Alessandro, l'onorevole Bossi
teneva un pubblico comizio, nel corso del quale invitava i
partecipanti alla manifestazione a segnare i nomi di coloro
che avessero votato alleanza nazionale "perché al momento
giusto la lega andrà casa per casa a prenderli; li abbiamo già
cacciati i fascisti dal nord, è guerra con i nemici (...) su
questo non scherzo...".
Le affermazioni del parlamentare suscitarono vasta eco e
provocarono altresì denunce di cittadini a cagione delle quali
il pubblico ministero presso la procura della Repubblica di
Bergamo dette corso alle indagini preliminari.
In sede di interrogatorio reso al pubblico ministero,
l'onorevole Bossi eccepì la sussistenza, in relazione alla
vicenda processuale, dei requisiti per l'applicazione al caso
concreto dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, di
guisa che da parte della stessa pubblica accusa veniva
formulata richiesta al giudice per le indagini preliminari di
trasmissione degli atti alla Camera dei deputati, richiesta
accolta dal giudice con ordinanza del 25 giugno 1996.
Il caso è stato, quindi, sottoposto all'esame di questa
Giunta, la quale, dopo approfondito esame degli atti si è
espressa nel senso che i fatti per i quali è in corso il
procedimento non concernono opinioni espresse da un membro del
Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, per le seguenti
ragioni.
La norma di riferimento che la Camera è chiamata ad
applicare, come è noto, afferma il principio in forza del
quale il deputato non è perseguibile per i voti dati e per le
opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni.
I requisiti richiesti pertanto dalla disposizione
costituzionale si concretizzano nella sussistenza di un voto
ovvero di una opinione espressa, entrambi collegati
all'esercizio della funzione parlamentare.
L'articolo 68 inoltre è stato costantemente interpretato
dal Parlamento in sede di sua applicazione, nel senso che la
tutela in favore del deputato e del senatore debba trovare
applicazione non soltanto nella ipotesi in cui le opinioni
vengono espresse in atti tipici di natura parlamentare, bensì
anche in attività svolta extra moenia, purché riferibile
e comunque annessa alla funzione.
Tanto premesso sul piano dei principi, è ora possibile
l'induzione.
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Nel caso in esame la Camera deve valutare - giacché questo
soltanto è il punto in questione - se l'aver invitato i
militanti del partito della lega nord a segnare i nomi di
quanti avessero votato in favore del partito di alleanza
nazionale e cioè a schedare l'elettorato avversario,
finalizzando siffatta attività al proposito di andare poi, "al
momento giusto ... casa per casa a prendere" tali avversari,
giustificando l'azione così programmata con la constatazione
che "è guerra con i nemici" e rafforzando - infine - il
proclama con l'espressione "in questo non scherzo",
costituisca o meno opinione espressa nell'esercizio della
funzione parlamentare.
La risposta non può che essere negativa.
Nelle frasi infatti pronunciate dall'onorevole Bossi non è
possibile individuare opinione alcuna, bensì una evidente
istigazione a svolgere un'azione illegale in quanto tesa alla
violazione delle norme e delle regole sulla pacifica
convivenza tra i cittadini e sul corretto, pacifico ed
ordinato funzionamento del sistema democratico.
Le espressioni attribuite all'onorevole Bossi esprimono,
altresì, conclamato ed evidente, un proposito minaccioso e non
v'è chi non veda che la minaccia è cosa diversa e distinta
dall'espressione di un'opinione.
Quanto sin qui esposto conduce altresì ad un'ulteriore
logica conseguenza, giacché non può rientrare nell'esercizio
della funzione parlamentare l'istigazione a violare le leggi
né il minacciare l'avversario politico, di guisa che
l'onorevole Bossi, nel momento in cui pronunciava le frasi e
la parola innanzi riportate non solo non esprimeva opinioni,
ma neppure esercitava la funzione parlamentare.
In conclusione e per le ragioni rapidamente esposte le
dichiarazioni attribuite all'onorevole Umberto Bossi e di cui
alla presente procedura costituzionale devono essere
dichiarate sindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma,
della nostra Costituzione.
Questa è la proposta della Giunta.
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