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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


344777
STA0299-0158
Stenografico d'Aula n. 299 del 20 gennaio 1998 (STA13-299)
(suddiviso in 319 Unità Documento)
Unità Documento n.158 (che inizia a pag.79 dello stampato)
(il TITOLO si trova nell'Unità Documento n.155)
DISCUSSIONE: DOC. IV - TER, n. 33A. ...(Discussione - Doc. IV-ter, n. 33-A) LAVASS
...DISCUSSIONE: DOC. IV - TER, n. 33A. ...(Discussione - Doc. IV-ter, n. 33-A)
FRANCESCO BONITO, Relatore.
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIANO VIOLANTE
ZZSTA ZZRES ZZSTA200198 ZZSTA980120 ZZSTA000198 ZZSTA000098 ZZSTA299 ZZ13 ZZDI ZZLL
    FRANCESCO BONITO,  Relatore.  Onorevoli colleghi, la
  Camera dei deputati deve pronunciarsi ai sensi dell'articolo
  68, primo comma, della Costituzione sulla seguente vicenda
  nella quale risulta coinvolto l'onorevole Umberto Bossi.
     Il 4 agosto 1995 in occasione della festa della lega nord
  celebratasi in Albano Sant'Alessandro, l'onorevole Bossi
  teneva un pubblico comizio, nel corso del quale invitava i
  partecipanti alla manifestazione a segnare i nomi di coloro
  che avessero votato alleanza nazionale "perché al momento
  giusto la lega andrà casa per casa a prenderli; li abbiamo già
  cacciati i fascisti dal nord, è guerra con i nemici (...) su
  questo non scherzo...".
     Le affermazioni del parlamentare suscitarono vasta eco e
  provocarono altresì denunce di cittadini a cagione delle quali
  il pubblico ministero presso la procura della Repubblica di
  Bergamo dette corso alle indagini preliminari.
     In sede di interrogatorio reso al pubblico ministero,
  l'onorevole Bossi eccepì la sussistenza, in relazione alla
  vicenda processuale, dei requisiti per l'applicazione al caso
  concreto dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, di
  guisa che da parte della stessa pubblica accusa veniva
  formulata richiesta al giudice per le indagini preliminari di
  trasmissione degli atti alla Camera dei deputati, richiesta
  accolta dal giudice con ordinanza del 25 giugno 1996.
     Il caso è stato, quindi, sottoposto all'esame di questa
  Giunta, la quale, dopo approfondito esame degli atti si è
  espressa nel senso che i fatti per i quali è in corso il
  procedimento non concernono opinioni espresse da un membro del
  Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, per le seguenti
  ragioni.
     La norma di riferimento che la Camera è chiamata ad
  applicare, come è noto, afferma il principio in forza del
  quale il deputato non è perseguibile per i voti dati e per le
  opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni.
     I requisiti richiesti pertanto dalla disposizione
  costituzionale si concretizzano nella sussistenza di un voto
  ovvero di una opinione espressa, entrambi collegati
  all'esercizio della funzione parlamentare.
     L'articolo 68 inoltre è stato costantemente interpretato
  dal Parlamento in sede di sua applicazione, nel senso che la
  tutela in favore del deputato e del senatore debba trovare
  applicazione non soltanto nella ipotesi in cui le opinioni
  vengono espresse in atti tipici di natura parlamentare, bensì
  anche in attività svolta  extra moenia,  purché riferibile
  e comunque annessa alla funzione.
     Tanto premesso sul piano dei principi, è ora possibile
  l'induzione.
 
                              Pag. 80
 
     Nel caso in esame la Camera deve valutare - giacché questo
  soltanto è il punto in questione - se l'aver invitato i
  militanti del partito della lega nord a segnare i nomi di
  quanti avessero votato in favore del partito di alleanza
  nazionale e cioè a schedare l'elettorato avversario,
  finalizzando siffatta attività al proposito di andare poi, "al
  momento giusto ... casa per casa a prendere" tali avversari,
  giustificando l'azione così programmata con la constatazione
  che "è guerra con i nemici" e rafforzando - infine - il
  proclama con l'espressione "in questo non scherzo",
  costituisca o meno opinione espressa nell'esercizio della
  funzione parlamentare.
     La risposta non può che essere negativa.
     Nelle frasi infatti pronunciate dall'onorevole Bossi non è
  possibile individuare opinione alcuna, bensì una evidente
  istigazione a svolgere un'azione illegale in quanto tesa alla
  violazione delle norme e delle regole sulla pacifica
  convivenza tra i cittadini e sul corretto, pacifico ed
  ordinato funzionamento del sistema democratico.
     Le espressioni attribuite all'onorevole Bossi esprimono,
  altresì, conclamato ed evidente, un proposito minaccioso e non
  v'è chi non veda che la minaccia è cosa diversa e distinta
  dall'espressione di un'opinione.
     Quanto sin qui esposto conduce altresì ad un'ulteriore
  logica conseguenza, giacché non può rientrare nell'esercizio
  della funzione parlamentare l'istigazione a violare le leggi
  né il minacciare l'avversario politico, di guisa che
  l'onorevole Bossi, nel momento in cui pronunciava le frasi e
  la parola innanzi riportate non solo non esprimeva opinioni,
  ma neppure esercitava la funzione parlamentare.
     In conclusione e per le ragioni rapidamente esposte le
  dichiarazioni attribuite all'onorevole Umberto Bossi e di cui
  alla presente procedura costituzionale devono essere
  dichiarate sindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma,
  della nostra Costituzione.
     Questa è la proposta della Giunta.
 
DATA=980120 FASCID=STA13-299 TIPOSTA=STA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0299 TOTPAG=0120 TOTDOC=0319 NDOC=0158 TIPDOC=O DOCTIT=0155 COMM= DI PAGINIZ=0079 RIGINIZ=023 PAGFIN=0080 RIGFIN=037 UPAG=NO PAGEIN=79 PAGEFIN=80 SORTRES=9801203 SORTDDL= FASCIDC=13STA 00299 SORTNAV=59801202 00299 200000 ZZSTA299 NDOC0158 TIPDOCO DOCTIT0155 NDOC0155



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