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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


344785
STA0299-0166
Stenografico d'Aula n. 299 del 20 gennaio 1998 (STA13-299)
(suddiviso in 319 Unità Documento)
Unità Documento n.166 (che inizia a pag.81 dello stampato)
(il TITOLO si trova nell'Unità Documento n.155)
DISCUSSIONE: DOC. IV - TER, n. 33A. ...(Discussione - Doc. IV-ter, n. 33-A) LAVASS
...DISCUSSIONE: DOC. IV - TER, n. 33A. ...(Discussione - Doc. IV-ter, n. 33-A)
MARIO BORGHEZIO.
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIANO VIOLANTE
ZZSTA ZZRES ZZSTA200198 ZZSTA980120 ZZSTA000198 ZZSTA000098 ZZSTA299 ZZ13 ZZDI ZZLL
    MARIO BORGHEZIO.  Tale attività è assolutamente
  ricollegabile a quella svolta all'interno del Parlamento, che
  è coperta dalla garanzia costituzionale, essendo avvenuta nel
  quadro di un comizio pubblico da parte di un parlamentare per
  ragioni esclusivamente ed eminentemente politiche.  Non mi pare
  possa essere considerato elemento costitutivo di reato la
  veemenza o la passionalità delle espressioni usate, anche se
  molto forti, come quelle riportate nella relazione.  Ciò sia
  perché esse sono in grande evidenza frutto di quella forte
  passione politica e dell'indiscutibile tensione morale e
  politica che caratterizzano - com'è riconosciuto da tutti - la
  personalità dell'onorevole Bossi, sia anche perché veemenza e
  passionalità espressive si ricollegano alla migliore
  tradizione dell'oratoria politica dei tempi moderni.
     E' invece necessario - secondo noi - porre in rilievo il
  fatto che il parlamentare ha esercitato il suo diritto-dovere
  di critica e pertanto che il suo comportamento debba essere
  ritenuto senza dubbio coperto dalla tutela della funzione
  parlamentare che si estende - come tutti sappiamo - alle
  proiezioni esterne dell'esercizio del mandato elettivo, avendo
  efficacia anche in ordine all'attività politica svolta fuori
  dalle sedi strettamente parlamentari.
     Non vi è dubbio, in sostanza, che nell'incandescente
  temperie politica che ha caratterizzato il momento storico in
  cui il fatto imputato all'onorevole Bossi sarebbe avvenuto -
  siamo nell'agosto del 1995 - le frasi contestate sono, con
  palmare evidenza, connesse funzionalmente all'attività
  politico-parlamentare dell'onorevole Bossi, anche in ragione
  del fatto che, data l'assoluta segretezza del voto politico,
  risulta evidente che nel caso di specie si tratta di una
  minaccia e di un reato impossibili, poiché negli intendimenti
  dell'onorevole Bossi non era allora, come non è adesso,
  realizzabile un comportamento persecutorio nei confronti delle
  persone a seconda della loro scelta segreta di voto.
     Siamo, più semplicemente, di fronte ad una fattispecie di
  normale invettiva politica
 
                              Pag. 82
 
  e pertanto la tutela costituzionale prevista non può essere
  illanguidita od esclusa solo per il grado, anche molto forte,
  di passionalità che l'ha caratterizzata.
     A parte tale considerazione, di carattere assorbente e
  risolutivo, i reati contestati all'onorevole Bossi paiono
  insussistenti, difettandone ogni estremo sia sotto il profilo
  materiale che sotto il profilo morale.  L'accusa concernente la
  ricostituzione del partito fascista e l'istigazione a
  delinquere appare ridicola, grottesca, vista la personalità,
  gli ideali, l'estrazione e le battaglie che caratterizzano la
  vita e l'impegno politico dell'onorevole Bossi e del suo
  movimento, che ha avuto semmai proprio il merito di
  incanalare, entro confini leciti, una protesta ed un malessere
  potenzialmente eversivi.  Si tratta di un movimento che,
  nonostante accuse infamanti e tendenziose, ha sempre aborrito
  l'uso della violenza, affidandosi invece al metodo democratico
  che si incentra sul libero consenso dei cittadini, raccolto
  intorno a quegli ideali rispettosi dei principi fondamentali
  di libertà, primo fra i quali la libertà di parola e di
  espressione.
     Va detto che le frasi contestate dal GIP del tribunale di
  Bergamo vanno calate nel contesto politico del comizio
  elettorale in cui sarebbero state pronunciate e, con tutta
  evidenza, nel più ampio quadro del ragionamento che in quella
  sede stava svolgendo il parlamentare.  Pertanto appare assurdo,
  ingiusto, illogico e del tutto ingiustificato estrapolare una
  frase dal contesto in cui è stata pronunciata, per farle poi
  assumere significati non voluti.  Siamo di fronte al caso di
  scuola di cui ci parlava Voltaire quando affermava: "Datemi
  poche righe scritte da un imputato ed io sarò in grado di
  farlo impiccare per qualunque reato"  (Commenti di deputati
  del gruppo di rifondazione comunista-progressisti).
     Affinché possano ricorrere i reati in esame, è necessaria
  la sussistenza di alcuni elementi paradigmatici che, nel caso
  di specie, a nostro avviso, difettano in maniera assoluta.  Per
  quanto riguarda il reato di ricostituzione del partito
  fascista, il suo fondamento ideologico si riferisce al metodo
  di lotta attuato sia dall'agente sia dal movimento politico da
  lui rappresentato, in quanto praticato o come praticato nel
  corso degli anni e culminato con fatti eversivi della
  democrazia e con l'annullamento di ogni libertà politica.  Per
  integrare la fattispecie penale  de quo  deve quindi
  trattarsi di azioni che si estrinsechino in una vera e propria
  attività concreta di riorganizzazione del partito fascista,
  con il ricorso alla violenza contro avversari politici e che
  implichi il pericolo della sua ricostituzione, caratterizzata
  dagli stessi metodi e dagli stessi scopi.
     In definitiva, l'azione dovrebbe essere diretta con fatti
  concreti, adeguati allo scopo, a costituire un partito o
  movimento politico che abbia la stessa ideologia del partito
  fascista, come storicamente si è realizzato, con le sue
  caratteristiche e con i suoi metodi.  E' evidente che tutto ciò
  non può dirsi realizzato dalle poche frasi attribuite
  all'onorevole Bossi, né dal partito politico che egli
  rappresenta, i quali aborriscono l'uso della violenza e si
  affidano al metodo democratico, che si incentra sul libero
  consenso dei cittadini.
     Mi pare questo un caso di specie di  fumus
  persecutionis.  Nella seduta di oggi si è parlato a lungo
  sui fondamenti, sul concetto, sul contenuto, sui requisiti,
  sull'impalpabilità del  fumus persecutionis  ed ora
  attribuire, sulla base di poche frasi, alla personalità
  dell'onorevole Bossi, a tutti nota, un reato di questo genere
  manifesta sicuramente la volontà persecutoria dei magistrati
  nei confronti dello stesso onorevole Umberto Bossi.
     Infatti, la stessa azione che si dice posta in essere da
  Bossi non è altro che l'espressione della libera
  manifestazione di pensiero, resa certamente aspra nella
  tensione politica del momento, ma che mai può essere
  considerata un tipo di condotta prevista dall'articolo 1 della
  legge n. 645 del 1952.
 
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