| 1. Dopo l'articolo 70- bis dell'ordinamento
giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, introdotto dall'articolo 5 del decreto-legge 20 novembre
1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
gennaio 1992, n. 8, è inserito il seguente:
"Art. 70- ter. - (Sezioni specializzate per
reati in materia di tutela dell'ambiente). - 1. Nelle
procure della Repubblica presso le preture circondariali e
negli uffici delle preture circondariali, sono istituite
sezioni di magistrati specializzati in materia ambientale, con
competenza specifica in materia di tutela dell'ambiente, di
prevenzione dell'inquinamento, di tutela della salute
pubblica, di edilizia e di urbanistica, di prevenzione degli
infortuni e di sicurezza sul lavoro.
2. Le sezioni di cui al comma 1 sono istituite entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Ministro di grazia e giustizia, che ne
determina l'organico.
3. Il Consiglio superiore della magistratura,
sentito il Ministro di grazia e giustizia, provvede, nel
termine di cui al comma 2, alla designazione dei magistrati da
assegnare alle istituite sezioni, scelti tra quelli già in
servizio presso gli uffici interessati, valutati secondo
criteri di comprovata esperienza e professionalità nelle
materie di cui al comma 1, rappresentati nelle domande di
assegnazione inoltrate.
4. Le istituite sezioni si avvalgono di ufficiali di
polizia giudiziaria specializzati e di adeguati strumenti
informatici e telematici al fine di rendere tempestiva ed
efficace l'azione di accertamento e di repressione degli
eventuali reati".
2. Il Consiglio superiore della magistratura organizza
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annualmente appositi corsi di aggiornamento per magistrati
destinati alle sezioni specializzate di cui al citato articolo
70- ter dell'ordinamento giudiziario, introdotto dal
comma 1 del presente articolo.
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