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VALENTINO MANZONI. Ma quando si dicono le cose che disse
l'onorevole Bossi nel corso della festa leghista del 4 agosto
1995 - che può essere anche considerata manifestazione
politica, caro collega Borghezio, ma da sola questa condizione
non basta; infatti, affinché si possa invocare l'articolo 68
della Costituzione è necessario che all'interno di una
manifestazione politica, in un contesto politico, si esprima
un giudizio politico - invitando a segnare i nomi di coloro
che avessero votato alleanza nazionale, "perché al momento
giusto la lega andrà casa per casa a prenderli; li abbiamo già
cacciati i fascisti dal nord, è guerra con i nemici (...) su
questo non scherzo", evidentemente, onorevoli colleghi, siamo
mille miglia lontani dal diritto di critica politica.
D'altra parte, basta guardare alle modalità di esecuzione
dei due delitti ascritti all'onorevole Bossi e soprattutto
all'oggetto di tutela degli stessi, che è la tutela
dell'ordine pubblico in relazione al mantenimento della
pacifica e ordinata convivenza civile. Cari colleghi, il
deputato deve essere di esempio nel rispetto della legge e non
deve invitare a violarla; qui siamo di fronte al comportamento
di chi eccita, provoca, agisce con la parola sull'altrui
psiche, spronando a compiere determinati fatti, facendo
sorgere o rafforzando motivi di impulso ovvero distruggendo o
affievolendo motivi inibitori. E' questa l'essenza
dell'articolo 414 del codice penale, di cui risponde Bossi.
Quando si invita a violare la legge penale, facendo
sorgere o rafforzando in altro un proposito criminoso, creando
così le condizioni di disturbo e di messa in pericolo della
pacifica convivenza associata e dell'ordinato funzionamento
del sistema democratico o quando si prospetta un male futuro
ad altri, nel che consiste il reato di minaccia (articolo 612
del codice penale), del quale pure deve rispondere l'onorevole
Bossi, riesce estremamente difficile, direi impossibile,
assimilare questi comportamenti a quelli di chi svolge critica
politica, formula opinioni o esprime giudizi in relazione ai
quali comportamenti interviene l'articolo 68, primo comma,
della Costituzione.
D'altra parte, onorevoli colleghi della lega, è proprio il
tribunale di Bergamo a dirci, con l'ordinanza di trasmissione
degli atti alla Camera dei deputati, che i comportamenti
dell'onorevole Bossi esulano sia dall'attività parlamentare
propria sia da quella divulgativa connessa.
Non devo aggiungere altro per sostenere che siamo
completamente fuori dal campo di applicazione dell'articolo 68
della Costituzione. Ribadisco quindi il voto favorevole sulle
conclusioni della Giunta e mi auguro che l'Assemblea si
esprima nello stesso modo applicando correttamente l'articolo
68 della Costituzione (Applausi dei deputati del gruppo di
alleanza nazionale).
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