| I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro
dell'ambiente, per sapere - premesso che:
il Tar del Lazio, con sentenza del 10 luglio 1997,
pubblicata mediante deposito il 18 settembre 1997 e
notificata, tra gli altri, anche al Ministro dell'ambiente in
data 19 settembre 1997, pronunciandosi definitivamente sul
ricorso n. 5011 del 1994 proposto dal comune di San Sosti ed
altri enti locali contro la Presidenza del Consiglio dei
ministri, il ministero dell'ambiente, le regioni Calabria e
Basilicata, oltre l'ente parco Pollino, ha accolto il ricorso
e, conseguentemente, ha annullato il decreto del Presidente
della Repubblica
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15 novembre 1993 impugnato e la cartografia allo stesso
allegata nella parte in cui individua le tipologie delle aree
del parco nazionale del Pollino ricadenti nei comuni di
Saracena, Castrovillari, San Sosti, Papasidero, Mormanno,
Laino Borgo e Morano Calabro;
tale decisione, esplicitando in chiave ermeneutica la
corretta applicazione dell'articolo 8 della legge n. 394 del
1991, in tema di istituzione di aree protette, rafforza la
tesi della obbligatorietà della consultazione preventiva delle
realtà locali interessate "al fine di garantire e promuovere
in forma coordinata la conservazione e la valorizzazione del
patrimonio naturale", attuando forme di cooperazione e di
intesa tra Stato, regioni ed enti locali, ai sensi
dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 616 del 1977 e dell'articolo 27 della legge n. 142 del
1990; evidenzia, tra le motivazioni di fondo dell'accoglimento
del ricorso proposto, la mancanza del deposito, da parte del
ministero dell'ambiente, di atti da cui potesse desumersi un
esame delle istanze e dei rilievi degli enti locali
interessati, nonostante "l'ordine istruttorio impartito con le
sentenze interlocutorie n. 757 del 1995 e n. 1436 del 1996",
configurando, attraverso i difetti di motivazione, carenze
istruttorie;
tale determinazione desta allarme e preoccupazioni,
perché interrompe un processo unitario finalizzato alla
salvaguardia ambientale, alla valorizzazione ed utilizzazione
delle risorse eco-compatibili, rischiando di determinare il
depauperamento del cospicuo patrimonio di quell'area,
trasferito in valori della legge n. 394 del 1991, e di
arrestare il flusso degli investimenti notevoli promossi dalle
azioni dell'ente di gestione;
la eventuale sottrazione di tali aree del parco
nazionale le rende non programmabili sul piano
urbanistico-territoriale e non utilizzabili attraverso la
promozione di processi di crescita socio-economica -:
quali iniziative intenda assumere, nell'immediato, per
porre rimedio agli effetti devastanti della sentenza del Tar
del Lazio, ricomponendo il processo unitario di conservazione,
qualificazione e valorizzazione ambientale promosso dal parco
nazionale del Pollino, evitando, nel contempo, la
conflittualità con gli enti locali interessati, che reclamano
legittime aspettative e la corretta applicazione delle norme
procedurali ed istruttorie nell'istituzione dell'area
protetta.
(2-00666)
"Pittella, Zagatti, Gerardini, Vigni, Manzato".
(23 settembre 1997).
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