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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


344957
ALA0299-0019
Allegato A n. 299 del 20 gennaio 1998 (ALA13-299)
(suddiviso in 21 Unità Documento)
Unità Documento n.19 (che inizia a pag.13 dello stampato)
Pittella ( 2- 00666) . TESTIASS
E) Interpellanze: (Sezione 5 - Sentenza del Tar del Lazio relativa al Parco del Pollino)
Pittella ( 2- 00666) .
ZZALA ZZRES ZZALA200198 ZZALA980120 ZZALA000198 ZZALA000098 ZZALA299 ZZ13 ZZTX
    I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro
  dell'ambiente, per sapere - premesso che:
       il Tar del Lazio, con sentenza del 10 luglio 1997,
  pubblicata mediante deposito il 18 settembre 1997 e
  notificata, tra gli altri, anche al Ministro dell'ambiente in
  data 19 settembre 1997, pronunciandosi definitivamente sul
  ricorso n. 5011 del 1994 proposto dal comune di San Sosti ed
  altri enti locali contro la Presidenza del Consiglio dei
  ministri, il ministero dell'ambiente, le regioni Calabria e
  Basilicata, oltre l'ente parco Pollino, ha accolto il ricorso
  e, conseguentemente, ha annullato il decreto del Presidente
  della Repubblica
 
                              Pag. 14
 
  15 novembre 1993 impugnato e la cartografia allo stesso
  allegata nella parte in cui individua le tipologie delle aree
  del parco nazionale del Pollino ricadenti nei comuni di
  Saracena, Castrovillari, San Sosti, Papasidero, Mormanno,
  Laino Borgo e Morano Calabro;
       tale decisione, esplicitando in chiave ermeneutica la
  corretta applicazione dell'articolo 8 della legge n. 394 del
  1991, in tema di istituzione di aree protette, rafforza la
  tesi della obbligatorietà della consultazione preventiva delle
  realtà locali interessate "al fine di garantire e promuovere
  in forma coordinata la conservazione e la valorizzazione del
  patrimonio naturale", attuando forme di cooperazione e di
  intesa tra Stato, regioni ed enti locali, ai sensi
  dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica
  n. 616 del 1977 e dell'articolo 27 della legge n. 142 del
  1990; evidenzia, tra le motivazioni di fondo dell'accoglimento
  del ricorso proposto, la mancanza del deposito, da parte del
  ministero dell'ambiente, di atti da cui potesse desumersi un
  esame delle istanze e dei rilievi degli enti locali
  interessati, nonostante "l'ordine istruttorio impartito con le
  sentenze interlocutorie n. 757 del 1995 e n. 1436 del 1996",
  configurando, attraverso i difetti di motivazione, carenze
  istruttorie;
       tale determinazione desta allarme e preoccupazioni,
  perché interrompe un processo unitario finalizzato alla
  salvaguardia ambientale, alla valorizzazione ed utilizzazione
  delle risorse eco-compatibili, rischiando di determinare il
  depauperamento del cospicuo patrimonio di quell'area,
  trasferito in valori della legge n. 394 del 1991, e di
  arrestare il flusso degli investimenti notevoli promossi dalle
  azioni dell'ente di gestione;
       la eventuale sottrazione di tali aree del parco
  nazionale le rende non programmabili sul piano
  urbanistico-territoriale e non utilizzabili attraverso la
  promozione di processi di crescita socio-economica -:
       quali iniziative intenda assumere, nell'immediato, per
  porre rimedio agli effetti devastanti della sentenza del Tar
  del Lazio, ricomponendo il processo unitario di conservazione,
  qualificazione e valorizzazione ambientale promosso dal parco
  nazionale del Pollino, evitando, nel contempo, la
  conflittualità con gli enti locali interessati, che reclamano
  legittime aspettative e la corretta applicazione delle norme
  procedurali ed istruttorie nell'istituzione dell'area
  protetta.
  (2-00666)
  "Pittella, Zagatti, Gerardini, Vigni, Manzato".
  (23 settembre 1997).
 
DATA=980120 FASCID=ALA13-299 TIPOSTA=ALA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0299 TOTPAG=0015 TOTDOC=0021 NDOC=0019 TIPDOC=P DOCTIT=0013 COMM= TX PAGINIZ=0013 RIGINIZ=057 PAGFIN=0014 RIGFIN=048 UPAG=NO PAGEIN=13 PAGEFIN=14 SORTRES=9801205 SORTDDL= FASCIDC=13ALA 00299 SORTNAV=59801202 00299 300000 ZZALA299 NDOC0019 TIPDOCP DOCTIT0013 NDOC0013



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