| Il deputato Luigi MASSA, nell'apprezzare l'equilibrio con
cui il Presidente ha posto la questione in esame, condivide
innanzitutto la valutazione di infondatezza del richiamo
operato dal ricorrente alla legge n. 241 del 1990 e richiama
l'affermazione del Presidente, che condivide, circa il fatto
che la Giunta è chiamata a deliberare su materia non vincolata
normativamente. Rappresenta tuttavia i propri dubbi circa la
possibilità di composizione dei principi non convergenti
interessati dalla questione.
Non condivide inoltre la valutazione del Presidente circa
l'esigenza di far prevalere il principio di trasparenza degli
atti pubblici elettorali, ritenendo che gli aspetti di
pubblicità elettorale sono garantiti dal procedimento di
verifica dei poteri, ed osservando che la Giunta ha già
concluso il riesame delle schede bianche e nulle con
conseguente deliberazione di insussistenza dei motivi di
ricorso (e tutto ciò nei termini e con le modalità
predeterminate dalla Giunta all'inizio del proprio lavoro).
Condivide altresì l'affermazione secondo la quale
l'eventuale decisione di ammettere il ricorrente alla visione
degli atti non prelude alla riapertura del procedimento
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di verifica dei poteri, ma deve rilevare che il potere della
Giunta di procedere alla revisione dei risultati elettorali
dopo l'avvenuta convalida dell'eletto, in presenza di fatti
nuovi e rilevanti, non può avvenire ad oltranza, onde evitare
di porre il plenum in condizione di permanente
incertezza. Peraltro non ritiene che la reiezione dell'istanza
possa dare impressione di reticenza: al contrario un'ulteriore
verifica delle schede già esaminate comporterebbe un segnale
di sfiducia rispetto al lavoro svolto.
Dissente inoltre dall'affermazione per cui la decisione in
esame possa non costituire precedente, ritenendo al contrario
che essa aprirebbe la porta a numerose successive analoghe
istanze, cui non si potrebbe che applicare il medesimo
principio.
E' vero comunque che non sussiste una norma o un principio
che imponga la segretezza degli atti, ma è altresì vero che
non si può superare l'articolo 66 della Costituzione.
Peraltro, in presenza di fatti nuovi e rilevanti, si
porrebbe un problema concreto: ma non è questo il caso in
esame, che evidenzia la presenza di un ricorrente che di fatto
ricusa l'operato della Giunta chiedendo di procedere
personalmente alla verifica.
Richiama quindi i colleghi ad una decisione prudente,
dichiarando che voterà contro l'accoglimento dell'istanza in
esame.
Il Presidente Elio VITO ritiene che vada limitato
fortemente l'ambito della decisione della Giunta, nel senso di
circoscriverlo ad una mera valutazione di opportunità:
qualsiasi altra valutazione discenderebbe o da principi non
disciplinati normativamente o da considerazioni estranee al
merito dell'istanza (quali quelle relative alla possibilità di
presentazione di numerose altre analoghe istanze).
La Giunta pertanto deve a suo avviso attenersi ad un
giudizio di opportunità nella prospettiva di una riforma del
proprio regolamento interno, che interessi anche le questioni
toccate dall'istanza in esame.
Conclude ribadendo che gli interessi istituzionali della
Giunta e della stessa Camera appaiono meglio tutelati dalla
prevalenza del principio di trasparenza, la cui applicazione
non può che rinforzare la fiducia nell'attività svolta.
Fa presente infine che potrebbe essere utile un
preliminare interessamento della Presidenza della Camera in
relazione al coinvolgimento istituzionale dell'organo
parlamentare nel suo complesso.
Il deputato Pasquale GIULIANO ritiene che non si tratti di
un problema di fiducia o sfiducia nell'operato della Giunta,
ma di un problema di diritto, inerente la sussistenza di un
interesse del candidato a visionare i documenti nella fase
successiva alla chiusura del giudizio. Così, poiché sussiste
il diritto a riesaminare gli atti processuali dopo il
giudicato, del pari non si può negare analogo diritto al
candidato per i documenti elettorali oggetto della verifica
dei poteri. In ogni caso ribadisce che non si tratta di una
riapertura di procedimento ma dell'esercizio di un diritto. E
del resto tra trasparenza e segretezza non si può dare che
prevalenza alla prima. Conclude ritenendo opportuna ed
equilibrata l'ipotesi proposta dal Presidente di interessare
della questione la Presidenza della Camera, e propone di
sottoporre le questioni sollevate dall'istanza al vaglio della
Presidenza della Camera, in via preliminare rispetto alla
deliberazione di Giunta.
Il deputato Valentino MANZONI si dichiara contrario ad una
posizione di chiusura, la quale può creare sfiducia
nell'operato della Giunta rispetto ad un operato che è stato
in ogni fase imparziale ed indiscusso, e in presenza di una
chiara definizione conclusiva della verifica dei poteri con la
convalida dell'eletto.
Il deputato Ermanno IACOBELLIS rileva che la richiesta del
ricorrente poteva essere accolta senza l'intervento
deliberativo
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della Giunta, poiché non diversamente da quanto avviene negli
uffici giudiziari, il materiale già oggetto di giudizio
costituisce ormai materiale di archivio e non è più inerente
al procedimento, già definito con la convalida dell'eletto. Si
dichiara quindi favorevole all'accoglimento dell'istanza.
Il deputato Pasquale GIULIANO sottolinea incidentalmente
che nella fattispecie non potrebbe ricorrere l'ipotesi di
fatti nuovi così come delineati dalla giurisprudenza.
Il deputato Luigi MASSA ribadisce che la motivazione
dell'istanza si riferisce proprio all'eventuale ricognizione
di fatti nuovi e rileva il rischio di porre nell'incertezza
tutto il lavoro svolto, anche rispetto agli accertamenti
inerenti altre situazioni. La questione potrebbe comunque
essere sottoposta al vaglio della Presidenza della Camera in
termini generali, dopo il pronunciamento sull'attuale
istanza.
Il Presidente Elio VITO, rilevando di non intendere
avvalersi della facoltà di rimettere alla Presidenza la
questione in esame, pone ai voti la proposta del deputato
Giuliano di interessamento preliminare della Presidenza della
Camera.
La Giunta a maggioranza respinge.
La Giunta respinge quindi a maggioranza l'istanza
all'ordine del giorno.
Il deputato Donato BRUNO propone di comunicare al
ricorrente che la Giunta pone a sua disposizione, presso gli
Uffici della medesima, le schede elettorali e i verbali
sezionali già oggetto della verifica puntuale del relatore,
con esclusione quindi di tutto il restante materiale
elettorale inerente il collegio interessato.
Il deputato Angelo MUZIO fa presente che la Giunta ha
assunto una deliberazione sull'istanza, e che ulteriori
decisioni non possono che conseguire a successive eventuali
istanze dell'interessato.
Il deputato Donato BRUNO ribadisce quindi la proposta di
comunicare all'interessato la disponibilità per la visione
delle schede elettorali e dei verbali sezionali puntualmente
esaminati in sede di verifica dei poteri dal relatore.
La Giunta respinge la proposta per parità di voti.
La seduta termina alle 12.
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