| Sostituire l'articolo 1 con i seguenti:
Art. 1.
(Elargizione a favore dei soggetti danneggiati da attività
estorsive).
1. Ai soggetti danneggiati da attività estorsive è
elargita una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro
del danno patrimoniale subito, nei limiti e alle condizioni
stabiliti dalle disposizioni della presente legge.
Art. 2.
(Limitazione agli eventi verificatisi nel territorio dello
Stato).
1. L'elargizione è concessa in relazione agli eventi
dannosi verificatisi nel territorio dello Stato e ad eventi
verificatisi successivamente alla data del 1^ gennaio 1990.
Art. 3.
(Elargizione alle vittime di richieste estorsive).
1. L'elargizione è concessa agli esercenti un'attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque
economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono
un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali,
ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente
all'attività esercitata, in conseguenza di delitti commessi
allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive,
avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla
mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di
situazioni di intimidazione o di condizionamento anche
ambientale.
2. Ai soli fini della presente legge sono equiparate alle
richieste estorsive le condone delittuose che, per circostanze
ambientali o modalità del fatto, sono riconducibili a finalità
estorsive, purché non siano emersi elementi indicativi di una
diversa finalità. Se per il delitto al quale è collegato il
danno sono in corso le indagini preliminari, l'elargizione è
concessa, sentito il pubblico ministero competente, che
esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta
medesima. Il procedimento relativo all'elargizione prosegue
comunque, trascorsi trenta giorni ovvero nel caso in cui il
pubblico ministero comunichi che all'espressione dello stesso
parere osta il segreto relativo alle indagini.
Art. 4.
(Condizioni dell'elargizione).
1. L'elargizione è concessa a condizione che:
a) la vittima non abbia aderito o, se vi è stata
precedente acquiescenza, abbia cessato di aderire alle
richieste estorsive; tale condizione deve permanere dopo la
presentazione della domanda prevista dall'articolo 11;
b) la vittima non abbia concorso nel fatto
delittuoso o in reati con questo
Pag. 25
connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura
penale;
c) la vittima, al tempo dell'evento e
successivamente, non risulti sottoposta a misura di
prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, ai
sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965,
n. 575, e successive modificazioni, né risulti destinataria di
provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze
ai sensi degli articoli 10 e 10- quater, secondo comma,
della medesima legge n. 575 del 1965, salvi gli effetti della
riabilitazione;
d) il delitto dal quale è derivato il danno,
ovvero, nel caso di danno da intimidazione o condizionamento
ambientale, le richieste estorsive siano stati denunciati
all'autorità giudiziaria con l'esposizione di tutti i
particolari dei quali si abbia conoscenza.
2. Non si tiene conto della condizione prevista dalla
lettera d) del comma 1 se la vittima fornisce comunque
all'autorità giudiziaria un rilevante contributo nella
raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e
per l'individuazione o la cattura degli autori delle richieste
estorsive, o del delitto dal quale è derivato il danno, ovvero
di reati connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di
procedura penale.
Art. 5.
(Elargizione nel caso di acquiescenza alle richieste
estorsive).
1. Se vi è stata acquiescenza alle richieste estorsive,
l'elargizione può essere concessa anche in relazione ai danni
a beni mobili o immobili o alla persona verificatisi nei sei
mesi precedenti alla denuncia.
Art. 6.
(Elargizione agli appartenenti ad associazioni di
solidarietà).
1. L'elargizione, sussistendo le condizioni di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), e)
e d), è concessa anche agli appartenenti ad associazioni
od organizzazioni aventi lo scopo di prestare assistenza e
solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive, i
quali:
a) subiscono un danno a beni mobili o immobili,
ovvero lesioni personali, ovvero sotto forma di mancato
guadagno inerente all'attività esercitata, in conseguenza di
delitti commessi al fine di costringerli a recedere
dall'associazione o organizzazione, o a cessare l'attività
svolta nell'ambito della medesima, ovvero per ritorsione a
tale attività;
b) subiscono un danno, sotto forma di mancato
guadagno inerente all'attività esercitata, in conseguenza di
situazioni di intimidazione o di condizionamento ambientale
determinate dal la perdurante appartenenza all'associazione od
organizzazione.
Art. 7.
(Elargizione ai superstiti).
1. Se, in conseguenza dei delitti previsti dagli articoli
3 e 6, comma 1, lettera a), le persone in essi indicate
perdono la vita, l'elargizione è concessa. nell'ordine, ai
soggetti di seguito elencati a condizione che la utilizzino in
un'attività economica, ovvero in una libera arte o
professione, anche al di fuori del territorio di residenza:
a) coniuge e figli;
b) genitori;
c) fratelli e sorelle;
d) convivente more uxorio e soggetti, diversi da
quelli indicati nelle lettere a), b) e e),
conviventi nei tre anni precedenti l'evento, a carico della
persona.
2. Fermo restando l'ordine indicato nel comma 1,
nell'ambito delle categorie previste dalle lettere a),
b) e c), l'elargizione
Pag. 26
è ripartita, in caso di concorso di più soggetti, secondo le
disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice
civile.
3. L'elargizione è concessa alle medesime condizioni
stabilite per la persona deceduta.
Art. 8.
(Elargizione ad altri soggetti).
1. L'elargizione è altresì concessa ai soggetti, diversi
da quelli indicati negli articoli 3 e 6, che, in conseguenza
dei delitti previsti nei medesimi articoli, subiscono lesioni
personali ovvero un danno a beni mobili o immobili di loro
proprietà, o sui quali vantano un diritto reale di godimento,
utilizzati a qualsiasi titolo per l'esercizio dell'attività,
dell'arte o della professione in relazione alla quale si è
verificato l'evento lesivo.
2. L'elargizione è concessa alle medesime condizioni
stabilite per l'esercente l'attività.
3. Ai fini della quantificazione dell'elargizione si tiene
conto del solo danno emergente ovvero di quello derivante da
lesioni personali.
Conseguentemente, sostituire il titolo con il
seguente:
Disposizioni concernenti il Fondo di sostegno per le
vittime delle richieste estorsive e dell'usura.
1. 40.
Il Relatore.
Sostituire l'articolo 2 con il seguente:
Art. 9.
(Ammontare dell'elargizione).
1. L'elargizione è corrisposta nei limiti della dotazione
del fondo previsto dall'articolo 6, in misura dell'intero
ammontare del danno e comunque non superiore a lire 3.000
milioni. Qualora più domande, per eventi diversi, relative ad
uno stesso soggetto, siano proposte nel corso di un triennio,
l'importo complessivo dell'elargizione non può superare nel
triennio la somma di lire 6.000 milioni.
2. L'elargizione è esente dal pagamento delle imposte sui
redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche.
1. 46.
Il Relatore.
Sostituire l'articolo 4 con il seguente:
Art. 13.
(Modalità e termini per la domanda).
1. L'elargizione è concessa a domanda.
2. La domanda può essere presentata dall'interessato
ovvero, con il consenso di questi, dal consiglio nazionale del
relativo ordine professionale o da una delle associazioni
nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro. La domanda può essere altresì
presentata da uno dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1,
ovvero, per il tramite del legale rappresentante e con il
consenso dell'interessato, da associazioni od organizzazioni
iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto ed
aventi tra i propri scopi quello di prestare assistenza e
solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive. Con
decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono
determinate le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione
nell'elenco e sono disciplinate le modalità per la relativa
tenuta.
3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, la domanda deve
essere presentata, a pena di decadenza. entro il termine di
centoventi giorni dalla data della denuncia, ovvero dalla data
in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini
preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che
l'evento lesivo consegue a delitto commesso per le finalità
indicate nell'articolo 3.
Pag. 27
4. Per i danni conseguenti a intimidazione o
condizionamento ambientale, la domanda deve essere presentata,
a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data in
cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale
l'interessato è stato per la prima volta oggetto della
violenza o minaccia.
5. I termini stabiliti dai commi 3 e 4 sono sospesi nel
caso in cui, sussistendo un attuale e concreto pericolo di
atti di ritorsione, il pubblico ministero abbia disposto, con
decreto motivato, le necessarie cautele per assicurare la
riservatezza dell'identità del soggetto che dichiara di essere
vittima dell'evento lesivo o delle richieste estorsive. I
predetti termini riprendono a decorrere dalla data in cui il
decreto adottato dal pubblico ministero è revocato o perde
comunque efficacia. Quando è adottato dal pubblico ministero
decreto motivato per le finalità suindicate è omessa menzione
delle generalità del denunciante nella documentazione da
acquisire ai fascicoli formati ai sensi degli articoli 408,
comma 1, e 416, comma 2, del codice di procedura penale, fino
al provvedimento che dispone il giudizio o che definisce il
procedimento.
1. 41.
Il Relatore.
Sostituire l'articolo 5 con i seguenti:
Art. 14.
(Criteri di concessione e di liquidazione).
1. La concessione dell'elargizione è disposta con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Comitato di cui all'articolo 17. La proposta deve dare conto
della natura del fatto che ha cagionato il danno patrimoniale,
del rapporto di causalità, dei singoli presupposti positivi e
negativi stabiliti dal presente decreto e dell'ammontare del
danno patrimoniale, dettagliatamente documentato, salvo quanto
previsto dall'articolo 10, comma 2. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 7,10 e 13 della
L.20 ottobre 1990, n. 302. Si applica altresì l'articolo
10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575.
2. L'elargizione di cui alla presente legge è corrisposta
indipendentemente dagli emolumenti ricevuti in applicazione
della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
Art. 15.
(Corresponsione e destinazione dell'elargizione).
1. L'elargizione, una volta determinata nel suo ammontare,
può essere corrisposta in una o più soluzioni.
2. La prova relativa alla destinazione della somma già
corrisposta è fornita entro i 365 giorni successivi alla
corresponsione del contributo in unica soluzione o dell'ultimo
rateo.
Art. 16.
(Revoca dell'elargizione).
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 20
ottobre 1990, n. 302, la concessione dell'elargizione è
revocata:
a) se l'interessato non fornisce la prova relativa
alla destinazione delle somme già corrisposte;
b) se si accerta l'insussistenza dei presupposti
dell'elargizione medesima;
c) se la condizione prevista dall'articolo 4,
comma 1, lettera a), non permane anche nel triennio
successivo al decreto di concessione.
2. La disposizione di cui alla lettera e) del comma
1 non si applica alle elargizioni concesse in favore dei
soggetti indicati nell'articolo 8.
3. In deroga all'articolo 7, comma 4, ultimo periodo,
della legge 20 ottobre 1990, n. 302, nei casi di revoca
dell'elargizione l'amministrazione ha diritto all'immediata
ripetizione di quanto erogato.
Pag. 28
4. Il pagamento dei ratei successivi al primo deve essere
preceduto dalla produzione. da parte dell'interessato, di
idonea documentazione comprovante che le somme già corrisposte
sono state destinate ad attività economiche di tipo
imprenditoriale, anche al di fuori del territorio e del
settore.
5. La prova indicata nel comma 2 deve essere altresì
fornita entro i dodici mesi successivi alla corresponsione del
contributo in unica soluzione o dell'ultimo rateo.
Art. 17.
(Provvisionale).
1. Prima della definizione del procedimento di elargizione
può essere disposta la corresponsione, in una o più soluzioni,
di una provvisionale fino al settanta per cento dell'ammontare
complessivo dell'elargizione con le modalità previste dal
regolamento di cui all'articolo 9.
2. Agli effetti di quanto previsto nel comma 1, il
Comitato di cui all'articolo 19, acquisisce, entro trenta
giorni dal ricevimento della domanda, a mezzo del prefetto
della provincia nel cui territorio si è verificato l'evento
denunciato, un rapporto iniziale in ordine ai presupposti e
alle condizioni dell'elargizione. L'esito dell'istanza deve
essere definito in ogni caso, dandone comunicazione
all'interessato, entro novanta giorni dal ricevimento della
domanda.
3. Qualora risulti indispensabile per l'accertamento dei
presupposti e delle condizioni dell'elargizione il prefetto e
il comitato di cui all'articolo 19, possono ottenere
dall'autorità giudiziaria competente copie di atti e
informazioni scritte sul loro contenuto inerenti il fatto
delittuoso che ha causato il danno. L'autorità giudiziaria
provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con
decreto motivato. Le copie e le informazioni acquisite ai
sensi del presente articolo sono coperte dal segreto d'ufficio
e sono custodite e trasmesse in forme idonee ad assicurare la
massima riservatezza.
2. Se per il delitto al quale è collegato il danno sono in
corso le indagini preliminari, la provvisionale è concessa,
sentito il pubblico ministero competente, che esprime il
proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta medesima.
Il procedimento relativo alla concessione della provvisionale
prosegue comunque, trascorsi trenta giorni ovvero nel caso in
cui il pubblico ministero comunichi che all'espressione dello
stesso parere osta il segreto relativo alle indagini.
3. Si applicano le disposizioni degli articoli 15, comma
2, e 16.
1. 42.
Il Relatore.
Sostituire l'articolo 6 con i seguenti:
Art. 18.
(Dotazione del Fondo).
1. Il Fondo è alimentato da:
a) un contributo, determinato ai sensi del comma
2, sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello
Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto
rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge;
b) un contributo dello Stato determinato secondo
modalità individuate dalla legge;
c) una quota pari alla metà dell'importo, per
ciascun anno, delle somme di denaro confiscate ai sensi della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni,
nonché una quota pari ad un terzo dell'importo del ricavato,
per ciascun anno, delle vendite disposte a norma dell'articolo
4. commi 4 e 6, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989. n.
282, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti
in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del
1965.
Pag. 29
2. La misura percentuale già prevista dall'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge I 8 febbraio 1992,
n. 172, può essere rideterminata, in relazione alle esigenze
del Fondo, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sono emanate, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le norme
regolamentari necessarie per l'attuazione di quanto disposto
al comma 1, lettera a).
Art. 19.
(Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e
dell'usura).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento previsto dall'articolo 21, la concessione
dell'elargizione a favore dei soggetti danneggiati da attività
estorsive e la concessione del mutuo senza interessi a favore
dei soggetti indicati dall'articolo 14, comma 2, della legge 7
marzo 1996, n. 108. è disposta dal Comitato di cui al comma 3.
Entro sessanta giorni dalla data della deliberazione, il
Ministro dell'interno può promuovere, con richiesta motivata,
il riesame della deliberazione stessa da parte del
Comitato.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento previsto dall'articolo 21 la gestione del Fondo di
solidarietà per le vittime dell'estorsione, istituito
dall'articolo 5 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,
n. 172, e del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura,
istituito dall'articolo 14, comma 1, della legge 7 marzo 1996,
n. 108, è attribuita alla concessionaria di servizi pubblici
Spa (CONSAP), che vi provvede per conto del Ministero
dell'interno sulla base di apposita concessione.
3. Presso il Ministero dell'interno è istituito il
Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e
dell'usura. H Comitato è presieduto dal Commissario per il
coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura,
nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'interno, anche al di fuori del personale della pubblica
amministrazione, tra persone di comprovata esperienza
nell'attività di contrasto al fenomeno delle estorsioni e
dell'usura e di solidarietà nei confronti delle vittime. Il
Comitato è composto:
a) da un rappresentante del Ministero
dell'Industria, del Commercio e dell'artigianato;
b) da un rappresentante del Ministero del Tesoro,
del Bilancio e della programmazione economica;
c) da tre membri designati dal CNEL ogni due anni,
assicurando la rotazione tra le diverse categorie, su
indicazione delle associazioni nazionali di categoria in esso
rappresentate;
d) da tre membri delle associazioni iscritte
nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 2, nominati ogni due
anni dal Ministro dell'Interno, assicurando la rotazione tra
le diverse associazioni, su indicazione delle associazioni
medesime.
4. Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri
restano in carica per quattro anni e l'incarico non è
rinnovabile per più di una volta.
5. Al Comitato di cui al comma 3 sono devoluti, con la
stessa decorrenza indicata nel comma 1, i compiti attribuiti
al Comitato già istituito dall'articolo 5 del decreto-legge 31
dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni,
salvo quanto diversamente previsto dal regolamento di cui
all'articolo 21.
Pag. 30
6. Gli organi preposti alla gestione del Fondo e i
relativi uffici sono tenuti al segreto circa i soggetti
interessati e le procedure di elargizione. Gli organi preposti
alla gestione del Fondo sono altresì tenuti ad assicurare,
mediante intese con gli ordini professionali e le associazioni
nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale
della economia e del lavoro, nonché con le associazioni od
organizzazioni indicate nell'articolo 13 anche presso i
relativi uffici. la tutela della riservatezza dei soggetti
interessati e delle procedure di elargizione.
1. 43.
Il Relatore.
Sostituire l'articolo 7 con i seguenti:
Art. 20.
(Sospensione di termini).
1. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui
interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli
articoli 3, 5, 6 e 7, i termini di scadenza, ricadenti entro
un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti
fiscali, amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui
bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente
efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze
per la durata di trecento giorni.
2. Sono altresì sospesi, per la medesima durata, i termini
di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali,
sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi
diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono
entro un anno dalla data dell'evento lesivo.
3. Sono sospesi per la medesima durata di trecento giorni
l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i
termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed
immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni
forzate.
4. Qualora si accerti, a seguito di sentenza penale
irrevocabile, o comunque con sentenza esecutiva. l'inesistenza
dei presupposti per l'applicazione dei benefici previsti dal
presente articolo. gli effetti dell'inadempimento delle
obbligazioni di cui al comma 1 e della scadenza dei termini di
cui al comma 3 sono regolati dalle norme ordinarie.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 3 e 4 si applicano
altresì a coloro i quali abbiano richiesto la concessione del
mutuo senza interessi di cui all'articolo 14, comma 1, della
legge 7 marzo 1996, n. 108, nonché a coloro che abbiano
richiesto l'elargizione prevista dall'articolo 1 della legge
20 ottobre 1990, n. 302.
6. La sospensione dei termini di cui ai commi 1, 2 e 3 ha
effetto a seguito del parere favorevole del prefetto
competente per territorio, sentito il Presidente del
tribunale.
Art. 21.
(Regolamento di attuazione).
1. Con regolamento emanato entro il termine perentorio di
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, il Governo adotta norme per:
a) razionalizzare ed armonizzare le procedure
relative alla concessione dell'elargizione a favore delle
vittime dell'estorsione e alla concessione del mutuo senza
interessi di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n.
108, nonché unificare i fondi di cui all'articolo 19;
b) stabilire i principi cui dovrà uniformarsi il
rapporto concessorio tra Ministero dell'interno e CONSAP;
c) snellire e semplificare le procedure di cui
alla lettera a), con particolare riguardo agli
adempimenti istruttori da attribuire al prefetto competente
per territorio, al fine di assicurare alle procedure
Pag. 31
stesse maggiore celerità e speditezza; secondo criteri idonei
ad assicurare la tutela della riservatezza degli interessati,
in particolare in caso di domanda inoltrata dal consiglio
nazionale del relativo ordine professionale o da
un'associazione nazionale di categoria;
d) individuare, nell'ambito del Ministero
dell'interno, gli uffici preposti alla gestione del rapporto
di concessione con la CONSAP attribuendo agli stessi compiti
di assistenza tecnica e di supporto al Comitato previsto
dall'articolo 19;
e) individuare, nei casi in cui l'elargizione a
carico del fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione
e dell'usura sia stata richiesta per il ristoro di un danno
conseguente a lesioni personali, le relative modalità di
accertamento medico;
f) prevedere forme di informazione, assistenza e
sostegno per garantire l'effettiva fruizione dei benefici da
parte delle vittime;
2. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 è
sottoposto al parere delle competenti Commissioni
parlamentari, cui è inviato entro il quarantacinquesimo giorno
antecedente alla scadenza del termine. Trascorsi trenta giorni
dalla data di trasmissione, il regolamento è emanato anche in
mancanza del parere.
Art. 22.
(Modificazione all'articolo 14 della legge n. 108 del
1996).
1. All'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n.
108, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "La
concessione del mutuo è esente da oneri fiscali".
Art. 23.
(Modificazione dell'articolo 6 della legge n. 302 del
1990.
1. L'articolo 6, comma 1, della legge 20 ottobre 1990, n.
302, è sostituito dal seguente: " Nei casi previsti dalla
presente legge, gli interessati devono presentare domanda non
oltre tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza".
1. 44.
Il Relatore.
Sostituire l'articolo 8 con i seguenti:
Art. 24.
(Disposizioni transitorie).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche
in relazione agli eventi dannosi verificatisi anteriormente
alla data della sua entrata in vigore. Se, a tale data, sono
decorsi i termini stabiliti dall'articolo 13, commi 3 e 4, la
domanda può tessere presentata, a pena di decadenza, entro 240
giorni dalla data predetta.
2. Se per gli eventi indicati nel comma 1 è stata
presentata domanda e la stessa non è stata ancora decisa,
l'interessato è invitato a fornire le integrazioni
eventualmente necessarie.
3. Se la domanda di cui al comma 2 è già stata decisa, la
stessa può essere ripresentata entro il medesimo termine
previsto dal comma 1.11 Comitato di cui all'articolo 19 invita
l'interessato a fornire le integrazioni eventualmente
necessarie.
Art. 25.
(Abrogazioni).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 21, sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a) il capo I del decreto-legge 31 dicembre 1991,
n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
1992, n. 172 e successive modificazioni;
Pag. 32
b) il decreto-legge 27 settembre 1993. n. 382,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993,
n. 468.
2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di
cui all'articolo 21, continuano ad essere applicate le
disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma
1 del presente articolo.
1. 45.
Il Relatore.
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