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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


344976
SMC0293-0017
Bollettino Giunte e Commissioni n. 293 del 21 gennaio 1998 - edizione definitiva - (SMC13-293)
(suddiviso in 108 Unità Documento)
Unità Documento n.17 (che inizia a pag.24 dello stampato)
              ...II COMMISSIONE PERMANENTE
                         (Giustizia)
 
 
...IN SEDE CONSULTIVA
...C366; C3769. LAVCOMM
...C366; C3769.
EMENDAMENTI DEL RELATORE
Mercoledì 21 gennaio 1998. - Presidenza del Presidente Giuliano PISAPIA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Franco Corleone.
ZZSMC ZZRES ZZSMC210198 ZZSMC980121 ZZSMC000198 ZZSMC000098 ZZSMC293 ZZ13 ZZD ZZTX ZZC2 ZZCO
       Sostituire l'articolo 1 con i seguenti:
                           Art. 1.
  (Elargizione a favore dei soggetti danneggiati da attività
                         estorsive).
     1.  Ai soggetti danneggiati da attività estorsive è
  elargita una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro
  del danno patrimoniale subito, nei limiti e alle condizioni
  stabiliti dalle disposizioni della presente legge.
                           Art. 2.
  (Limitazione agli eventi verificatisi nel territorio dello
                           Stato).
     1.  L'elargizione è concessa in relazione agli eventi
  dannosi verificatisi nel territorio dello Stato e ad eventi
  verificatisi successivamente alla data del 1^ gennaio 1990.
                           Art. 3.
      (Elargizione alle vittime di richieste estorsive).
     1.  L'elargizione è concessa agli esercenti un'attività
  imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque
  economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono
  un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali,
  ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente
  all'attività esercitata, in conseguenza di delitti commessi
  allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive,
  avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla
  mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di
  situazioni di intimidazione o di condizionamento anche
  ambientale.
     2.  Ai soli fini della presente legge sono equiparate alle
  richieste estorsive le condone delittuose che, per circostanze
  ambientali o modalità del fatto, sono riconducibili a finalità
  estorsive, purché non siano emersi elementi indicativi di una
  diversa finalità.  Se per il delitto al quale è collegato il
  danno sono in corso le indagini preliminari, l'elargizione è
  concessa, sentito il pubblico ministero competente, che
  esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta
  medesima.  Il procedimento relativo all'elargizione prosegue
  comunque, trascorsi trenta giorni ovvero nel caso in cui il
  pubblico ministero comunichi che all'espressione dello stesso
  parere osta il segreto relativo alle indagini.
                           Art. 4.
                (Condizioni dell'elargizione).
     1.  L'elargizione è concessa a condizione che:
         a)  la vittima non abbia aderito o, se vi è stata
  precedente acquiescenza, abbia cessato di aderire alle
  richieste estorsive; tale condizione deve permanere dopo la
  presentazione della domanda prevista dall'articolo 11;
         b)  la vittima non abbia concorso nel fatto
  delittuoso o in reati con questo
 
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  connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura
  penale;
         c)  la vittima, al tempo dell'evento e
  successivamente, non risulti sottoposta a misura di
  prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, ai
  sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965,
  n. 575, e successive modificazioni, né risulti destinataria di
  provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze
  ai sensi degli articoli 10 e 10- quater,  secondo comma,
  della medesima legge n. 575 del 1965, salvi gli effetti della
  riabilitazione;
         d)  il delitto dal quale è derivato il danno,
  ovvero, nel caso di danno da intimidazione o condizionamento
  ambientale, le richieste estorsive siano stati denunciati
  all'autorità giudiziaria con l'esposizione di tutti i
  particolari dei quali si abbia conoscenza.
     2.  Non si tiene conto della condizione prevista dalla
  lettera  d)  del comma 1 se la vittima fornisce comunque
  all'autorità giudiziaria un rilevante contributo nella
  raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e
  per l'individuazione o la cattura degli autori delle richieste
  estorsive, o del delitto dal quale è derivato il danno, ovvero
  di reati connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di
  procedura penale.
                           Art. 5.
  (Elargizione nel caso di acquiescenza alle richieste
                         estorsive).
     1.  Se vi è stata acquiescenza alle richieste estorsive,
  l'elargizione può essere concessa anche in relazione ai danni
  a beni mobili o immobili o alla persona verificatisi nei sei
  mesi precedenti alla denuncia.
                           Art. 6.
  (Elargizione agli appartenenti ad associazioni di
                        solidarietà).
     1.  L'elargizione, sussistendo le condizioni di cui
  all'articolo 4, comma 1, lettere  a),   b),   e)
  e  d),  è concessa anche agli appartenenti ad associazioni
  od organizzazioni aventi lo scopo di prestare assistenza e
  solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive, i
  quali:
         a)  subiscono un danno a beni mobili o immobili,
  ovvero lesioni personali, ovvero sotto forma di mancato
  guadagno inerente all'attività esercitata, in conseguenza di
  delitti commessi al fine di costringerli a recedere
  dall'associazione o organizzazione, o a cessare l'attività
  svolta nell'ambito della medesima, ovvero per ritorsione a
  tale attività;
         b)  subiscono un danno, sotto forma di mancato
  guadagno inerente all'attività esercitata, in conseguenza di
  situazioni di intimidazione o di condizionamento ambientale
  determinate dal la perdurante appartenenza all'associazione od
  organizzazione.
                           Art. 7.
                 (Elargizione ai superstiti).
     1.  Se, in conseguenza dei delitti previsti dagli articoli
  3 e 6, comma 1, lettera  a),  le persone in essi indicate
  perdono la vita, l'elargizione è concessa. nell'ordine, ai
  soggetti di seguito elencati a condizione che la utilizzino in
  un'attività economica, ovvero in una libera arte o
  professione, anche al di fuori del territorio di residenza:
         a)  coniuge e figli;
         b)  genitori;
         c)  fratelli e sorelle;
         d)  convivente more uxorio e soggetti, diversi da
  quelli indicati nelle lettere  a),   b)  e  e),
  conviventi nei tre anni precedenti l'evento, a carico della
  persona.
     2.  Fermo restando l'ordine indicato nel comma 1,
  nell'ambito delle categorie previste dalle lettere  a),
  b)  e  c),  l'elargizione
 
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  è ripartita, in caso di concorso di più soggetti, secondo le
  disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice
  civile.
     3.  L'elargizione è concessa alle medesime condizioni
  stabilite per la persona deceduta.
                           Art. 8.
               (Elargizione ad altri soggetti).
     1.  L'elargizione è altresì concessa ai soggetti, diversi
  da quelli indicati negli articoli 3 e 6, che, in conseguenza
  dei delitti previsti nei medesimi articoli, subiscono lesioni
  personali ovvero un danno a beni mobili o immobili di loro
  proprietà, o sui quali vantano un diritto reale di godimento,
  utilizzati a qualsiasi titolo per l'esercizio dell'attività,
  dell'arte o della professione in relazione alla quale si è
  verificato l'evento lesivo.
     2.  L'elargizione è concessa alle medesime condizioni
  stabilite per l'esercente l'attività.
     3.  Ai fini della quantificazione dell'elargizione si tiene
  conto del solo danno emergente ovvero di quello derivante da
  lesioni personali.
       Conseguentemente, sostituire il titolo con il
  seguente:
     Disposizioni concernenti il Fondo di sostegno per le
  vittime delle richieste estorsive e dell'usura.
  1. 40.
                                                 Il Relatore.
       Sostituire l'articolo 2 con il seguente:
                           Art. 9.
                (Ammontare dell'elargizione).
     1.  L'elargizione è corrisposta nei limiti della dotazione
  del fondo previsto dall'articolo 6, in misura dell'intero
  ammontare del danno e comunque non superiore a lire 3.000
  milioni.  Qualora più domande, per eventi diversi, relative ad
  uno stesso soggetto, siano proposte nel corso di un triennio,
  l'importo complessivo dell'elargizione non può superare nel
  triennio la somma di lire 6.000 milioni.
     2.  L'elargizione è esente dal pagamento delle imposte sui
  redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche.
  1. 46.
                                                 Il Relatore.
     Sostituire l'articolo 4 con il seguente:
                           Art. 13.
             (Modalità e termini per la domanda).
     1.  L'elargizione è concessa a domanda.
     2.  La domanda può essere presentata dall'interessato
  ovvero, con il consenso di questi, dal consiglio nazionale del
  relativo ordine professionale o da una delle associazioni
  nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale
  dell'economia e del lavoro.  La domanda può essere altresì
  presentata da uno dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1,
  ovvero, per il tramite del legale rappresentante e con il
  consenso dell'interessato, da associazioni od organizzazioni
  iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto ed
  aventi tra i propri scopi quello di prestare assistenza e
  solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive.  Con
  decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta
  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono
  determinate le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione
  nell'elenco e sono disciplinate le modalità per la relativa
  tenuta.
     3.  Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, la domanda deve
  essere presentata, a pena di decadenza. entro il termine di
  centoventi giorni dalla data della denuncia, ovvero dalla data
  in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini
  preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che
  l'evento lesivo consegue a delitto commesso per le finalità
  indicate nell'articolo 3.
 
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     4.  Per i danni conseguenti a intimidazione o
  condizionamento ambientale, la domanda deve essere presentata,
  a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data in
  cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale
  l'interessato è stato per la prima volta oggetto della
  violenza o minaccia.
     5.  I termini stabiliti dai commi 3 e 4 sono sospesi nel
  caso in cui, sussistendo un attuale e concreto pericolo di
  atti di ritorsione, il pubblico ministero abbia disposto, con
  decreto motivato, le necessarie cautele per assicurare la
  riservatezza dell'identità del soggetto che dichiara di essere
  vittima dell'evento lesivo o delle richieste estorsive.  I
  predetti termini riprendono a decorrere dalla data in cui il
  decreto adottato dal pubblico ministero è revocato o perde
  comunque efficacia.  Quando è adottato dal pubblico ministero
  decreto motivato per le finalità suindicate è omessa menzione
  delle generalità del denunciante nella documentazione da
  acquisire ai fascicoli formati ai sensi degli articoli 408,
  comma 1, e 416, comma 2, del codice di procedura penale, fino
  al provvedimento che dispone il giudizio o che definisce il
  procedimento.
  1. 41.
                                                 Il Relatore.
     Sostituire l'articolo 5 con i seguenti:
                           Art. 14.
         (Criteri di concessione e di liquidazione).
     1.  La concessione dell'elargizione è disposta con decreto
  del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
  Comitato di cui all'articolo 17.  La proposta deve dare conto
  della natura del fatto che ha cagionato il danno patrimoniale,
  del rapporto di causalità, dei singoli presupposti positivi e
  negativi stabiliti dal presente decreto e dell'ammontare del
  danno patrimoniale, dettagliatamente documentato, salvo quanto
  previsto dall'articolo 10, comma 2.  Si applicano, in quanto
  compatibili, le disposizioni degli articoli 7,10 e 13 della
  L.20 ottobre 1990, n. 302.  Si applica altresì l'articolo
  10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575.
     2.  L'elargizione di cui alla presente legge è corrisposta
  indipendentemente dagli emolumenti ricevuti in applicazione
  della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
                           Art. 15.
      (Corresponsione e destinazione dell'elargizione).
     1.  L'elargizione, una volta determinata nel suo ammontare,
  può essere corrisposta in una o più soluzioni.
     2.  La prova relativa alla destinazione della somma già
  corrisposta è fornita entro i 365 giorni successivi alla
  corresponsione del contributo in unica soluzione o dell'ultimo
  rateo.
                           Art. 16.
                  (Revoca dell'elargizione).
     1.  Salvo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 20
  ottobre 1990, n. 302, la concessione dell'elargizione è
  revocata:
         a)  se l'interessato non fornisce la prova relativa
  alla destinazione delle somme già corrisposte;
         b)  se si accerta l'insussistenza dei presupposti
  dell'elargizione medesima;
         c)  se la condizione prevista dall'articolo 4,
  comma 1, lettera  a),  non permane anche nel triennio
  successivo al decreto di concessione.
     2.  La disposizione di cui alla lettera  e)  del comma
  1 non si applica alle elargizioni concesse in favore dei
  soggetti indicati nell'articolo 8.
     3.  In deroga all'articolo 7, comma 4, ultimo periodo,
  della legge 20 ottobre 1990, n. 302, nei casi di revoca
  dell'elargizione l'amministrazione ha diritto all'immediata
  ripetizione di quanto erogato.
 
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     4.  Il pagamento dei ratei successivi al primo deve essere
  preceduto dalla produzione. da parte dell'interessato, di
  idonea documentazione comprovante che le somme già corrisposte
  sono state destinate ad attività economiche di tipo
  imprenditoriale, anche al di fuori del territorio e del
  settore.
     5.  La prova indicata nel comma 2 deve essere altresì
  fornita entro i dodici mesi successivi alla corresponsione del
  contributo in unica soluzione o dell'ultimo rateo.
                           Art. 17.
                       (Provvisionale).
     1.  Prima della definizione del procedimento di elargizione
  può essere disposta la corresponsione, in una o più soluzioni,
  di una provvisionale fino al settanta per cento dell'ammontare
  complessivo dell'elargizione con le modalità previste dal
  regolamento di cui all'articolo 9.
     2.  Agli effetti di quanto previsto nel comma 1, il
  Comitato di cui all'articolo 19, acquisisce, entro trenta
  giorni dal ricevimento della domanda, a mezzo del prefetto
  della provincia nel cui territorio si è verificato l'evento
  denunciato, un rapporto iniziale in ordine ai presupposti e
  alle condizioni dell'elargizione.  L'esito dell'istanza deve
  essere definito in ogni caso, dandone comunicazione
  all'interessato, entro novanta giorni dal ricevimento della
  domanda.
     3.  Qualora risulti indispensabile per l'accertamento dei
  presupposti e delle condizioni dell'elargizione il prefetto e
  il comitato di cui all'articolo 19, possono ottenere
  dall'autorità giudiziaria competente copie di atti e
  informazioni scritte sul loro contenuto inerenti il fatto
  delittuoso che ha causato il danno.  L'autorità giudiziaria
  provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con
  decreto motivato.  Le copie e le informazioni acquisite ai
  sensi del presente articolo sono coperte dal segreto d'ufficio
  e sono custodite e trasmesse in forme idonee ad assicurare la
  massima riservatezza.
     2.  Se per il delitto al quale è collegato il danno sono in
  corso le indagini preliminari, la provvisionale è concessa,
  sentito il pubblico ministero competente, che esprime il
  proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta medesima.
  Il procedimento relativo alla concessione della provvisionale
  prosegue comunque, trascorsi trenta giorni ovvero nel caso in
  cui il pubblico ministero comunichi che all'espressione dello
  stesso parere osta il segreto relativo alle indagini.
     3.  Si applicano le disposizioni degli articoli 15, comma
  2, e 16.
  1. 42.
                                                 Il Relatore.
       Sostituire l'articolo 6 con i seguenti:
                           Art. 18.
                    (Dotazione del Fondo).
     1.  Il Fondo è alimentato da:
         a)  un contributo, determinato ai sensi del comma
  2, sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello
  Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto
  rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a
  decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
  legge;
         b)  un contributo dello Stato determinato secondo
  modalità individuate dalla legge;
         c)  una quota pari alla metà dell'importo, per
  ciascun anno, delle somme di denaro confiscate ai sensi della
  legge 31 maggio 1965, n.  575, e successive modificazioni,
  nonché una quota pari ad un terzo dell'importo del ricavato,
  per ciascun anno, delle vendite disposte a norma dell'articolo
  4. commi 4 e 6, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989. n.
  282, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti
  in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del
  1965.
 
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     2.  La misura percentuale già prevista dall'articolo 6,
  comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
  convertito, con modificazioni, dalla legge I 8 febbraio 1992,
  n. 172, può essere rideterminata, in relazione alle esigenze
  del Fondo, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
  con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
  programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del
  commercio e dell'artigianato.
     3.  Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
  il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato, sono emanate, entro novanta giorni dalla
  data di entrata in vigore della presente legge, le norme
  regolamentari necessarie per l'attuazione di quanto disposto
  al comma 1, lettera  a).
                           Art. 19.
  (Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e
                         dell'usura).
     1.  A decorrere dalla data di entrata in vigore del
  regolamento previsto dall'articolo 21, la concessione
  dell'elargizione a favore dei soggetti danneggiati da attività
  estorsive e la concessione del mutuo senza interessi a favore
  dei soggetti indicati dall'articolo 14, comma 2, della legge 7
  marzo 1996, n. 108. è disposta dal Comitato di cui al comma 3.
  Entro sessanta giorni dalla data della deliberazione, il
  Ministro dell'interno può promuovere, con richiesta motivata,
  il riesame della deliberazione stessa da parte del
  Comitato.
     2.  A decorrere dalla data di entrata in vigore del
  regolamento previsto dall'articolo 21 la gestione del Fondo di
  solidarietà per le vittime dell'estorsione, istituito
  dall'articolo 5 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,
  n. 172, e del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura,
  istituito dall'articolo 14, comma 1, della legge 7 marzo 1996,
  n. 108, è attribuita alla concessionaria di servizi pubblici
  Spa (CONSAP), che vi provvede per conto del Ministero
  dell'interno sulla base di apposita concessione.
     3.  Presso il Ministero dell'interno è istituito il
  Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e
  dell'usura.  H Comitato è presieduto dal Commissario per il
  coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura,
  nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
  dell'interno, anche al di fuori del personale della pubblica
  amministrazione, tra persone di comprovata esperienza
  nell'attività di contrasto al fenomeno delle estorsioni e
  dell'usura e di solidarietà nei confronti delle vittime.  Il
  Comitato è composto:
         a)  da un rappresentante del Ministero
  dell'Industria, del Commercio e dell'artigianato;
         b)  da un rappresentante del Ministero del Tesoro,
  del Bilancio e della programmazione economica;
         c)  da tre membri designati dal CNEL ogni due anni,
  assicurando la rotazione tra le diverse categorie, su
  indicazione delle associazioni nazionali di categoria in esso
  rappresentate;
         d)  da tre membri delle associazioni iscritte
  nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 2, nominati ogni due
  anni dal Ministro dell'Interno, assicurando la rotazione tra
  le diverse associazioni, su indicazione delle associazioni
  medesime.
     4.  Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri
  restano in carica per quattro anni e l'incarico non è
  rinnovabile per più di una volta.
     5.  Al Comitato di cui al comma 3 sono devoluti, con la
  stessa decorrenza indicata nel comma 1, i compiti attribuiti
  al Comitato già istituito dall'articolo 5 del decreto-legge 31
  dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni,
  salvo quanto diversamente previsto dal regolamento di cui
  all'articolo 21.
 
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     6.  Gli organi preposti alla gestione del Fondo e i
  relativi uffici sono tenuti al segreto circa i soggetti
  interessati e le procedure di elargizione.  Gli organi preposti
  alla gestione del Fondo sono altresì tenuti ad assicurare,
  mediante intese con gli ordini professionali e le associazioni
  nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale
  della economia e del lavoro, nonché con le associazioni od
  organizzazioni indicate nell'articolo 13 anche presso i
  relativi uffici. la tutela della riservatezza dei soggetti
  interessati e delle procedure di elargizione.
  1. 43.
                                                 Il Relatore.
       Sostituire l'articolo 7 con i seguenti:
                           Art. 20.
                  (Sospensione di termini).
     1.  A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui
  interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli
  articoli 3, 5, 6 e 7, i termini di scadenza, ricadenti entro
  un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti
  fiscali, amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui
  bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente
  efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze
  per la durata di trecento giorni.
     2.  Sono altresì sospesi, per la medesima durata, i termini
  di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali,
  sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi
  diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono
  entro un anno dalla data dell'evento lesivo.
     3.  Sono sospesi per la medesima durata di trecento giorni
  l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i
  termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed
  immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni
  forzate.
     4.  Qualora si accerti, a seguito di sentenza penale
  irrevocabile, o comunque con sentenza esecutiva. l'inesistenza
  dei presupposti per l'applicazione dei benefici previsti dal
  presente articolo. gli effetti dell'inadempimento delle
  obbligazioni di cui al comma 1 e della scadenza dei termini di
  cui al comma 3 sono regolati dalle norme ordinarie.
     5.  Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 3 e 4 si applicano
  altresì a coloro i quali abbiano richiesto la concessione del
  mutuo senza interessi di cui all'articolo 14, comma 1, della
  legge 7 marzo 1996, n. 108, nonché a coloro che abbiano
  richiesto l'elargizione prevista dall'articolo 1 della legge
  20 ottobre 1990, n. 302.
     6.  La sospensione dei termini di cui ai commi 1, 2 e 3 ha
  effetto a seguito del parere favorevole del prefetto
  competente per territorio, sentito il Presidente del
  tribunale.
                           Art. 21.
                 (Regolamento di attuazione).
     1.  Con regolamento emanato entro il termine perentorio di
  sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
  ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
  1988, n. 400, il Governo adotta norme per:
         a)  razionalizzare ed armonizzare le procedure
  relative alla concessione dell'elargizione a favore delle
  vittime dell'estorsione e alla concessione del mutuo senza
  interessi di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n.
  108, nonché unificare i fondi di cui all'articolo 19;
         b)  stabilire i principi cui dovrà uniformarsi il
  rapporto concessorio tra Ministero dell'interno e CONSAP;
         c)  snellire e semplificare le procedure di cui
  alla lettera  a),  con particolare riguardo agli
  adempimenti istruttori da attribuire al prefetto competente
  per territorio, al fine di assicurare alle procedure
 
                              Pag. 31
 
  stesse maggiore celerità e speditezza; secondo criteri idonei
  ad assicurare la tutela della riservatezza degli interessati,
  in particolare in caso di domanda inoltrata dal consiglio
  nazionale del relativo ordine professionale o da
  un'associazione nazionale di categoria;
         d)  individuare, nell'ambito del Ministero
  dell'interno, gli uffici preposti alla gestione del rapporto
  di concessione con la CONSAP attribuendo agli stessi compiti
  di assistenza tecnica e di supporto al Comitato previsto
  dall'articolo 19;
         e)  individuare, nei casi in cui l'elargizione a
  carico del fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione
  e dell'usura sia stata richiesta per il ristoro di un danno
  conseguente a lesioni personali, le relative modalità di
  accertamento medico;
         f)  prevedere forme di informazione, assistenza e
  sostegno per garantire l'effettiva fruizione dei benefici da
  parte delle vittime;
     2.  Lo schema del regolamento di cui al comma 1 è
  sottoposto al parere delle competenti Commissioni
  parlamentari, cui è inviato entro il quarantacinquesimo giorno
  antecedente alla scadenza del termine.  Trascorsi trenta giorni
  dalla data di trasmissione, il regolamento è emanato anche in
  mancanza del parere.
                           Art. 22.
  (Modificazione all'articolo 14 della legge n. 108 del
                            1996).
     1.  All'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n.
  108, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "La
  concessione del mutuo è esente da oneri fiscali".
                           Art. 23.
  (Modificazione dell'articolo 6 della legge n. 302 del
                            1990.
     1.  L'articolo 6, comma 1, della legge 20 ottobre 1990, n.
  302, è sostituito dal seguente: " Nei casi previsti dalla
  presente legge, gli interessati devono presentare domanda non
  oltre tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza".
  1. 44.
                                                 Il Relatore.
       Sostituire l'articolo 8 con i seguenti:
                           Art. 24.
                 (Disposizioni transitorie).
     1.  Le disposizioni della presente legge si applicano anche
  in relazione agli eventi dannosi verificatisi anteriormente
  alla data della sua entrata in vigore.  Se, a tale data, sono
  decorsi i termini stabiliti dall'articolo 13, commi 3 e 4, la
  domanda può tessere presentata, a pena di decadenza, entro 240
  giorni dalla data predetta.
     2.  Se per gli eventi indicati nel comma 1 è stata
  presentata domanda e la stessa non è stata ancora decisa,
  l'interessato è invitato a fornire le integrazioni
  eventualmente necessarie.
     3.  Se la domanda di cui al comma 2 è già stata decisa, la
  stessa può essere ripresentata entro il medesimo termine
  previsto dal comma 1.11 Comitato di cui all'articolo 19 invita
  l'interessato a fornire le integrazioni eventualmente
  necessarie.
                           Art. 25.
                        (Abrogazioni).
     1.  A decorrere dalla data di entrata in vigore del
  regolamento di cui all'articolo 21, sono abrogate le seguenti
  disposizioni:
         a)  il capo I del decreto-legge 31 dicembre 1991,
  n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
  1992, n. 172 e successive modificazioni;
 
                              Pag. 32
 
         b)  il decreto-legge 27 settembre 1993. n.  382,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993,
  n. 468.
     2.  Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di
  cui all'articolo 21, continuano ad essere applicate le
  disposizioni di cui alle lettere  a)  e  b)  del comma
  1 del presente articolo.
  1. 45.
                                                 Il Relatore.
 
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