| All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
valutato in lire 114 milioni per l'anno 1997, in lire 97
milioni per l'anno 1998 ed in lire 114 milioni annue a
decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro e autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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