| Onorevoli Colleghi! - La tutela della fauna e
dell'ambiente richiede un'attenta e capillare opera di
vigilanza affinché le norme esistenti siano rispettate.
Anche non volendo accogliere una prassi meramente
repressiva dei fenomeni di illegalità diffusa che
sfortunatamente esistono in materia venatoria ed ambientale, è
doveroso predisporre gli strumenti necessari affinché
l'applicazione puntuale delle sanzioni previste assolva il
compito indiretto ma fondamentale di deterrenza.
A tal fine è opportuno prevedere che a fianco di agenti
pubblici a questo istituzionalmente preposti, tale compito di
vigilanza possa essere affidato a soggetti di comprovata
affidabilità che diano garan-zie appropriate per il
conseguimento dei fini di una pratica venatoria e di pesca
compatibile con il rispetto dell'ambiente e della normativa
vigente.
Questi soggetti possono essere individuati all'interno
delle associazioni ambientaliste e protezionistiche che in
questi anni hanno dato prova di serietà e continuità per il
lavoro svolto e gli interventi effettuati, così da assumere
oggettivamente il ruolo di soggetti esponenziali portatori di
interessi diffusi di altissimo rango quali la tutela
dell'ambiente e della salute dei cittadini. Ne è la prova il
riconoscimento ad esse tributato dallo Stato tramite il
disposto dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349,
istitutiva del Ministero dell'ambiente.
E' opportuno quindi attingere a queste rilevanti
potenzialità esistenti in termini di risorse umane e di
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disponibilità ad un impegno civile, ed è compito dello Stato
valorizzare e porre in essere quanto necessario per
indirizzare questo impegno al servizio della collettività e
delle istituzioni.
Non bisogna inoltre sottovalutare il collegamento stretto
con il territorio che è usuale caratteristica di coloro che si
impegnano all'interno delle suddette associazioni,
collegamento vissuto quotidianamente e sentito come componente
primaria del proprio agire che si può tradurre, opportunamente
riconosciuto, in un'attenzione e capacità d'intervento
preziosa per l'operare in un settore in cui il territorio è
allo stesso tempo oggetto e fine.
Occorre peraltro dire che già da tempo le stesse
associazioni sono impegnate per ottenere localmente quanto
previsto dalla presente proposta di legge, con esperienze
diversificate ma certamente significative.
La legge proposta è così articolata:
l'articolo 1 prevede la possibilità in capo alle
associazioni riconosciute dal Ministero dell'ambiente ex
articolo 13 della citata legge n. 349 del 1986 di adibire
agenti giurati, siano essi dipendenti o volontari, alla
vigilanza in tema di caccia, pesca, maltrattamenti di animali
e più in generale sul rispetto della normativa esistente in
materia ambientale;
l'articolo 2 riconosce a tali agenti la qualifica di
polizia giudiziaria, predispone le modalità di nomina di
competenza degli enti pubblici a ciò preposti e le
caratteristiche fondamentali del comportamento da seguire
nell'esercizio delle funzioni loro attribuite;
l'articolo 3 prevede la stesura di un rapporto annuale
da parte delle associazioni indirizzato alle regioni ed al
Ministro dell'ambiente concernente il numero degli agenti in
servizio, i servizi svolti e le contravvenzioni elevate in
ragione delle norme applicate.
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