| La Commissione inizia l'esame della proposta di legge in
titolo.
Nino SOSPIRI (gruppo alleanza nazionale),
relatore, ricorda che tra le problematiche relative
all'ambiente, particolarmente rilevante è quella attinente
alla bonifica dei siti contaminati. La disciplina di tale
questione è in parte compresa nei decreti legislativi nn. 22 e
389 del 1997. Questo problema assume una rilevanza mondiale,
registrando casi particolarmente gravi nei paesi in via di
sviluppo. In ogni caso il problema riguarda anche l'Europa e
l'Italia. La Comunità europea ha emanato negli anni Settanta
direttive in materia; successivamente sono stati approvati il
IV e V Programma di azione per la protezione ambientale e lo
sviluppo sostenibile, cui sono seguiti studi e
approfondimenti. Attualmente si stima che nell'Unione Europea
siano presenti 150 mila siti contaminati per un totale di
quasi un miliardo di metri cubi di terreni e rifiuti. In
Italia il problema assume una portata rilevante nella prima
metà degli anni Ottanta e si comincia ad intervenire con
strumenti legislativi con il decreto-legge n. 361 del 1987,
convertito con modificazioni dalla legge n. 441 del 1987. A
tale normativa hanno fatto seguito altri provvedimenti, ma il
quadro legislativo esistente evidenzia notevoli carenze e
lacune tecniche che la proposta di legge in esame mira a
superare.
A più di un anno e mezzo dalla data di presentazione della
proposta di legge n. 1634 "Norme in materia di siti
contaminati" (25 giugno 1996), si deve quindi rilevare non
solo l'attualità dell'argomento, ma anche la crescente
necessità e l'esigenza - avvertita da amministratori pubblici,
da soggetti privati, dagli operatori del settore, dal mondo
scientifico, dalle popolazioni interessate - che il
legislatore fornisca un chiaro, specifico, omogeneo quadro
normativo di riferimento in materia di siti contaminati non
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solo da discariche abusive di rifiuti, ma anche da tante
altre sorgenti (spandimenti accidentali di prodotti chimici e
petroliferi, perdite di prodotti da serbatoi e linee fuori
terra ed interrati, perdite da reti fognarie eccetera).
I dati dei censimenti regionali dei siti contaminati
finora ottenuti a seguito dell'applicazione del decreto
ministeriale 16 maggio 1989, si sono rivelati incompleti
(alcune regioni non hanno ancora effettuato i censimenti, come
ad esempio Campania, Calabria, Lazio) o sottostimati (ad
esempio quelli della Regione Puglia, troppo teorici e non
supportati da evidenze sperimentali - carotaggi, analisi
chimiche), con il risultato che appare sempre più drammatico
lo scenario che si profila all'orizzonte, relativamente ai
reali costi di bonifica di intere porzioni del nostro
territorio. Di tale situazione ha preso piena coscienza la
"Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e
sulle attività illecite ad esso connesse", che, a seguito dei
sopralluoghi effettuati e delle audizioni rese da soggetti
istituzionali informati sull'argomento, ha ritenuto necessario
invitare in audizione il prof. Bianco, Presidente del CNR, per
illustrare l'ampia gamma di possibilità di monitoraggio aereo
del territorio con il sistema L.A.R.A (Laboratorio aereo di
ricerche ambientali).
Tale sistema, se applicato ed utilizzato a mezzo di
convenzioni tra regioni, amministrazioni locali e CNR, come
auspicato dalla stessa Commissione d'inchiesta, potrebbe
costituire un valido e certo punto di riferimento dal quale
partire per programmare ogni iniziativa tesa al contenimento
e/o alla bonifica delle contaminazioni in atto sul territorio
nazionale.
In merito, sottolinea che è stata presentata la proposta
di legge, relativa proprio all'utilizzo del L.A.R.A. n. 4373
"Norme per l'utilizzazione del Laboratorio Aereo per la
Ricerca Ambientale del Consiglio Nazionale delle Ricerche ai
fini del monitoraggio del territorio" del 28 novembre 1997.
Rileva che, in occasione del recepimento delle direttive
comunitarie 91/156,91/689, 94/62 con il decreto legislativo n.
22 del 1997, modificato dal decreto legislativo n. 389 del
1997, è stato introdotto l'articolo 17, relativo alla bonifica
e al ripristino dei siti inquinati. Pur se non intende
effettuare una disamina critica dei 18 commi di tale articolo,
esprime perplessità sui seguenti punti:
limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli,
previsti al comma 1; approvazione ed autorizzazione dei
progetti di bonifica, disciplinati dal comma 4; diffida dei
responsabili dell'inquinamento a provvedere alla comunicazione
della contaminazione, prevista al comma 5.
Le ragioni di tali perplessità vanno rinvenute nel fatto
che la materia di cui al comma 1, anziché essere trattata da
un comitato tecnico istituito dal ministero dell'ambiente,
dovrebbe essere piena di prerogativa dell'ANPA che fissa gli
standard di qualità ambientale ai sensi della legge
istitutiva dell'ANPA.
Inoltre, l'approvazione e l'autorizzazione dei progetti di
bonifica non devono essere effettuate dai comuni che, spesso,
per la gran parte, non hanno strutture e personale con
specifica esperienza in materia, ma dalle Regioni che si
avvalgono delle ARPA (Agenzie regionali per la protezione
ambientale). Non vi è poi nel comma 4, ed in generale
nell'articolo 17, una chiara ed esplicita volontà di
considerare una sorta di estinzione di reato per i soggetti
che, autodenunciandosi per aver commesso, anche in concorso
con altri, reati connessi all'inquinamento, si obbligano e si
impegnano alla bonifica del sito.
Per tali motivi suggerisce l'abrogazione parziale
dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997
attraverso l'approvazione della proposta di legge in esame di
cui illustra i punti più qualificanti.
L'articolo 1 stabilisce l'applicazione della legge a tutto
il territorio nazionale, ivi comprese le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, mentre
l'articolo 4 contiene la definizione degli standard di
qualità del suolo e dei criteri di valutazione del rischio.
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L'articolo 5 disciplina l'individuazione dei soggetti
responsabili chiamati ad eseguire gli interventi di bonifica.
Si tratta dei proprietari attuali dell'area contaminata ed in
via solidale dei precedenti proprietari e degli esercenti di
attività industriali, commerciali, di servizio o di
smaltimento dei rifiuti nell'area medesima.
L'articolo 6 definisce gli obiettivi della bonifica, ossia
di quelle azioni che coinvolgono la Regione e le ARPA e che si
concretizzano: nello stabilire la priorità di intervento di
bonifica sulla base dei censimenti effettuati sul territorio
regionale; nello stabilire gli standard di qualità del suolo
da raggiungere con le operazioni di bonifica tenendo conto,
però, delle valutazioni del rischio associate a quella data
tipologia di sito e che possono tradursi in una sorta di
negoziazione, caso per caso, tra i proponenti del progetto di
bonifica e l'autorità che autorizza il progetto stesso sulla
base della specifica conoscenza delle caratteristiche
idrogeologiche del sito oggetto di bonifica.
L'articolo 7 riguarda la presentazione dei progetti di
bonifica. Questa viene effettuata dal soggetto proponente la
bonifica ad un apposito ufficio tecnico previsto
esclusivamente, presso le regioni, alle operazioni di bonifica
e composto da esperti di varie discipline, appositamente
formati ed addestrati e quindi in grado di valutare il
progetto e di poterlo approvare o respingere.
In base all'articolo 8, spettano allo Stato tra l'altro,
le funzioni di indirizzo, promozione, consulenza e
coordinamento, la determinazione degli standard nazionali di
qualità dei suoli, la predisposizione di criteri generali di
valutazione del rischio, la predisposizione di procedere e
tecnologie di bonifica sia con impianti fissi che con impianti
mobili, il raccordo ed il coordinamento, attraverso atti di
indirizzo alle Regioni in materia di V.I.A., piani di
risanamento delle acque, aree a grave rischio di crisi
ambientale, piani di smaltimenti dei rifiuti.
Dall'articolo 9 viene, invece, prevista l'istituzione di
un comitato nazionale per le bonifiche in grado di esercitare
molte delle competenze dello Stato e di emanare disciplinari
tecnici.
L'articolo 10 stabilisce le competenze delle Regioni: si
tratta di quelle relative alla elaborazione e
all'aggiornamento dei censimenti e dei piani di bonifica,
all'approvazione dei progetti di bonifica, all'autorizzazione
delle imprese che effettuano la bonifica, alla emanazione di
norme integrative e di attuazione della presente legge.
L'articolo 11 disciplina le competenze delle province, che
riguardano il controllo delle operazioni di bonifica e il
monitoraggio a valle della bonifica.
L'articolo 12 prevede le competenze dei comuni. A questo
proposito si prevede la presenza di tecnici comunali nel
comitato di valutazione del progetto di bonifica che ha sede
presso l'ufficio tecnico regionale. Al comune spetta inoltre
il rilevamento dei dati relativi al territorio comunale
(esempio: impianti dismessi).
L'articolo 13 disciplina le azioni di prevenzione dalla
contaminazione dei siti, attraverso l'installazione di sistemi
di monitoraggio automatici in aree industriali, artigianali,
di servizio, commerciali in esercizio e attraverso
l'impermeabilizzazione e l'installazione di sistemi di
rilevamento di perdite dei bacini di contenimento di serbatoi
fuori terra.
L'articolo 14 prevede l'istituzione di un Albo nazionale
delle imprese accreditate per la bonifica che abbiano i
requisiti idonei alle operazioni di bonifica stessa.
In base all'articolo 15 il sistema autorizzatorio è
demandato alla Regione che si avvale delle ARPA per tutto ciò
che riguarda il sistema di certificazione previsto
all'articolo 17 della presente legge (norme EN, UNI-EN-ISO,
eccetera).
Gli articoli 18 e 19 prevedono rispettivamente l'obbligo
di messa in sicurezza dei siti contaminati dismessi e
l'obbligo di installazione di sistemi di monitoraggio per le
imprese che esercitano attività industriali, commerciali,
artigianali e di servizio.
L'articolo 22 è particolarmente importante in quanto
prevede la formazione di
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tecnici esperti di bonifiche per mezzo di corsi istituiti
presso le Regioni e aperti a tecnici diplomati e laureati in
discipline scientifiche e amministrative.
L'articolo 26, riguarda un aspetto fondamentale per dare
inizio alle attività di bonifica: quello delle risorse
finanziarie; mentre i siti previsti contaminati sono
bonificati a cura dei soggetti responsabili individuati
dall'articolo 5 della legge. Per i suoli pubblici le risorse
per la bonifica sono da reperire attraverso: piani triennali
per l'ambiente del Ministero dell'Ambiente; fondi comunitari;
parte dei tributi dovuti alle Regioni per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi in base alla legge n. 549 del
1995; fondo Regionale.
Infine, l'articolo 28 prevede la causa di estinzione del
reato. Si stabilisce che non siano punibili i soggetti
responsabili individuati ai sensi dell'articolo 5 della
presente legge qualora autodenunciandosi per aver commesso,
anche in concorso con altri, reati connessi all'inquinamento,
impegnino essi stessi ad effettuare le operazioni di bonifica
del sito contaminato.
Ritiene comunque necessari degli ulteriori chiarimenti. Ad
esempio, può sembrare che il comma 1 dell'articolo 5 presenti
dei profili di incostituzionalità e va pertanto specificato
che sono responsabili anche i precedenti proprietari nel caso
in cui siano state accertate le loro responsabilità. Rileva,
inoltre, che risulta certamente difficile stabilire il periodo
in cui si è verificato l'inquinamento. E' quindi necessario
riformulare tale disposizione affinché essa risulti
effettivamente applicabile e priva di vizi di
costituzionalità.
Osserva che sarebbe opportuno modificare anche il comma 1
dell'articolo 7, prevedendo che qualora l'area interessata sia
al confine con altre regioni, il progetto vada presentato a
tutte le regioni interessate e non solo a quella in cui il
sito occupa una maggiore superficie, come prevede invece il
testo attuale.
Intende inoltre dissipare alcuni dubbi che possono sorgere
in merito alle autorizzazioni. A questo proposito fa presente
che l'articolo 14 istituisce presso l'ANPA l'albo nazionale
delle imprese accreditate per le operazioni di bonifica, che
devono essere autorizzate e certificate secondo le previsioni
degli articoli 15 e 17 del provvedimento. L'autorizzazione è
data dalla regione previa iscrizione all'albo nazionale e dopo
il parere dell'ANPA.
Intende manifestare la massima apertura per le possibili
proposte di modifiche che saranno avanzate dai colleghi.
Ricorda inoltre che sarà necessario acquisire sul testo i
pareri di numerose Commissioni competenti, per i vari profili,
i cui suggerimenti si dichiara pronto ad accogliere.
L'importante è che venga raggiunto l'obiettivo essenziale,
ossia quello di cominciare a discutere con serietà del
problema, iniziando l'opera di risanamento.
Maria Rita LORENZETTI, presidente, tenuto conto
che i lavori dell'Assemblea riprenderanno alle ore 12 e che
occorre anche dar tempo ai componenti della Commissione di
riflettere sull'ampia relazione svolta dal deputato Sospiri,
propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.
La Commissione concorda.
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