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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


345011
SMC0293-0052
Bollettino Giunte e Commissioni n. 293 del 21 gennaio 1998 - edizione definitiva - (SMC13-293)
(suddiviso in 108 Unità Documento)
Unità Documento n.52 (che inizia a pag.74 dello stampato)
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                 VIII COMMISSIONE PERMANENTE
           (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
 
 
IN SEDE REFERENTE
C1634. LAVCOMM
C1634.
Proposta di legge: Sospiri: Norme in materia di siti contaminati (1634). <Parere della I, II, (ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni), della V, della VI, (ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, limitatamente alle disposizioni in materia tributaria), della VII, della X, della XI, della XII, della XIII e della XIV Commissione>.
(Esame e rinvio).
Nino SOSPIRI. Maria Rita LORENZETTI, presidente.
Mercoledì 21 gennaio 1998. - Presidenza del Presidente Maria Rita LORENZETTI. - Interviene il Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici Gianni Mattioli.
ZZSMC ZZRES ZZSMC210198 ZZSMC980121 ZZSMC000198 ZZSMC000098 ZZSMC293 ZZ13 ZZD ZZC8 ZZRE ZZHH ZZII
     La Commissione inizia l'esame della proposta di legge in
  titolo.
 
     Nino SOSPIRI (gruppo alleanza nazionale),
  relatore,  ricorda che tra le problematiche relative
  all'ambiente, particolarmente rilevante è quella attinente
  alla bonifica dei siti contaminati.  La disciplina di tale
  questione è in parte compresa nei decreti legislativi nn. 22 e
  389 del 1997.  Questo problema assume una rilevanza mondiale,
  registrando casi particolarmente gravi nei paesi in via di
  sviluppo.  In ogni caso il problema riguarda anche l'Europa e
  l'Italia.  La Comunità europea ha emanato negli anni Settanta
  direttive in materia; successivamente sono stati approvati il
  IV e V Programma di azione per la protezione ambientale e lo
  sviluppo sostenibile, cui sono seguiti studi e
  approfondimenti.  Attualmente si stima che nell'Unione Europea
  siano presenti 150 mila siti contaminati per un totale di
  quasi un miliardo di metri cubi di terreni e rifiuti.  In
  Italia il problema assume una portata rilevante nella prima
  metà degli anni Ottanta e si comincia ad intervenire con
  strumenti legislativi con il decreto-legge n.  361 del 1987,
  convertito con modificazioni dalla legge n. 441 del 1987.  A
  tale normativa hanno fatto seguito altri provvedimenti, ma il
  quadro legislativo esistente evidenzia notevoli carenze e
  lacune tecniche che la proposta di legge in esame mira a
  superare.
     A più di un anno e mezzo dalla data di presentazione della
  proposta di legge n. 1634 "Norme in materia di siti
  contaminati" (25 giugno 1996), si deve quindi rilevare non
  solo l'attualità dell'argomento, ma anche la crescente
  necessità e l'esigenza - avvertita da amministratori pubblici,
  da soggetti privati, dagli operatori del settore, dal mondo
  scientifico, dalle popolazioni interessate - che il
  legislatore fornisca un chiaro, specifico, omogeneo quadro
  normativo di riferimento in materia di siti contaminati non
 
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  solo da discariche abusive di rifiuti, ma anche da tante
  altre sorgenti (spandimenti accidentali di prodotti chimici e
  petroliferi, perdite di prodotti da serbatoi e linee fuori
  terra ed interrati, perdite da reti fognarie eccetera).
     I dati dei censimenti regionali dei siti contaminati
  finora ottenuti a seguito dell'applicazione del decreto
  ministeriale 16 maggio 1989, si sono rivelati incompleti
  (alcune regioni non hanno ancora effettuato i censimenti, come
  ad esempio Campania, Calabria, Lazio) o sottostimati (ad
  esempio quelli della Regione Puglia, troppo teorici e non
  supportati da evidenze sperimentali - carotaggi, analisi
  chimiche), con il risultato che appare sempre più drammatico
  lo scenario che si profila all'orizzonte, relativamente ai
  reali costi di bonifica di intere porzioni del nostro
  territorio.  Di tale situazione ha preso piena coscienza la
  "Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e
  sulle attività illecite ad esso connesse", che, a seguito dei
  sopralluoghi effettuati e delle audizioni rese da soggetti
  istituzionali informati sull'argomento, ha ritenuto necessario
  invitare in audizione il prof. Bianco, Presidente del CNR, per
  illustrare l'ampia gamma di possibilità di monitoraggio aereo
  del territorio con il sistema L.A.R.A (Laboratorio aereo di
  ricerche ambientali).
     Tale sistema, se applicato ed utilizzato a mezzo di
  convenzioni tra regioni, amministrazioni locali e CNR, come
  auspicato dalla stessa Commissione d'inchiesta, potrebbe
  costituire un valido e certo punto di riferimento dal quale
  partire per programmare ogni iniziativa tesa al contenimento
  e/o alla bonifica delle contaminazioni in atto sul territorio
  nazionale.
     In merito, sottolinea che è stata presentata la proposta
  di legge, relativa proprio all'utilizzo del L.A.R.A. n. 4373
  "Norme per l'utilizzazione del Laboratorio Aereo per la
  Ricerca Ambientale del Consiglio Nazionale delle Ricerche ai
  fini del monitoraggio del territorio" del 28 novembre 1997.
     Rileva che, in occasione del recepimento delle direttive
  comunitarie 91/156,91/689, 94/62 con il decreto legislativo n.
  22 del 1997, modificato dal decreto legislativo n. 389 del
  1997, è stato introdotto l'articolo 17, relativo alla bonifica
  e al ripristino dei siti inquinati.  Pur se non intende
  effettuare una disamina critica dei 18 commi di tale articolo,
  esprime perplessità sui seguenti punti:
       limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli,
  previsti al comma 1; approvazione ed autorizzazione dei
  progetti di bonifica, disciplinati dal comma 4; diffida dei
  responsabili dell'inquinamento a provvedere alla comunicazione
  della contaminazione, prevista al comma 5.
     Le ragioni di tali perplessità vanno rinvenute nel fatto
  che la materia di cui al comma 1, anziché essere trattata da
  un comitato tecnico istituito dal ministero dell'ambiente,
  dovrebbe essere piena di prerogativa dell'ANPA che fissa gli
  standard  di qualità ambientale ai sensi della legge
  istitutiva dell'ANPA.
     Inoltre, l'approvazione e l'autorizzazione dei progetti di
  bonifica non devono essere effettuate dai comuni che, spesso,
  per la gran parte, non hanno strutture e personale con
  specifica esperienza in materia, ma dalle Regioni che si
  avvalgono delle ARPA (Agenzie regionali per la protezione
  ambientale).  Non vi è poi nel comma 4, ed in generale
  nell'articolo 17, una chiara ed esplicita volontà di
  considerare una sorta di estinzione di reato per i soggetti
  che, autodenunciandosi per aver commesso, anche in concorso
  con altri, reati connessi all'inquinamento, si obbligano e si
  impegnano alla bonifica del sito.
     Per tali motivi suggerisce l'abrogazione parziale
  dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997
  attraverso l'approvazione della proposta di legge in esame di
  cui illustra i punti più qualificanti.
     L'articolo 1 stabilisce l'applicazione della legge a tutto
  il territorio nazionale, ivi comprese le regioni a statuto
  speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, mentre
  l'articolo 4 contiene la definizione degli  standard  di
  qualità del suolo e dei criteri di valutazione del rischio.
 
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     L'articolo 5 disciplina l'individuazione dei soggetti
  responsabili chiamati ad eseguire gli interventi di bonifica.
  Si tratta dei proprietari attuali dell'area contaminata ed in
  via solidale dei precedenti proprietari e degli esercenti di
  attività industriali, commerciali, di servizio o di
  smaltimento dei rifiuti nell'area medesima.
     L'articolo 6 definisce gli obiettivi della bonifica, ossia
  di quelle azioni che coinvolgono la Regione e le ARPA e che si
  concretizzano: nello stabilire la priorità di intervento di
  bonifica sulla base dei censimenti effettuati sul territorio
  regionale; nello stabilire gli standard di qualità del suolo
  da raggiungere con le operazioni di bonifica tenendo conto,
  però, delle valutazioni del rischio associate a quella data
  tipologia di sito e che possono tradursi in una sorta di
  negoziazione, caso per caso, tra i proponenti del progetto di
  bonifica e l'autorità che autorizza il progetto stesso sulla
  base della specifica conoscenza delle caratteristiche
  idrogeologiche del sito oggetto di bonifica.
     L'articolo 7 riguarda la presentazione dei progetti di
  bonifica.  Questa viene effettuata dal soggetto proponente la
  bonifica ad un apposito ufficio tecnico previsto
  esclusivamente, presso le regioni, alle operazioni di bonifica
  e composto da esperti di varie discipline, appositamente
  formati ed addestrati e quindi in grado di valutare il
  progetto e di poterlo approvare o respingere.
     In base all'articolo 8, spettano allo Stato tra l'altro,
  le funzioni di indirizzo, promozione, consulenza e
  coordinamento, la determinazione degli standard nazionali di
  qualità dei suoli, la predisposizione di criteri generali di
  valutazione del rischio, la predisposizione di procedere e
  tecnologie di bonifica sia con impianti fissi che con impianti
  mobili, il raccordo ed il coordinamento, attraverso atti di
  indirizzo alle Regioni in materia di V.I.A., piani di
  risanamento delle acque, aree a grave rischio di crisi
  ambientale, piani di smaltimenti dei rifiuti.
     Dall'articolo 9 viene, invece, prevista l'istituzione di
  un comitato nazionale per le bonifiche in grado di esercitare
  molte delle competenze dello Stato e di emanare disciplinari
  tecnici.
     L'articolo 10 stabilisce le competenze delle Regioni: si
  tratta di quelle relative alla elaborazione e
  all'aggiornamento dei censimenti e dei piani di bonifica,
  all'approvazione dei progetti di bonifica, all'autorizzazione
  delle imprese che effettuano la bonifica, alla emanazione di
  norme integrative e di attuazione della presente legge.
     L'articolo 11 disciplina le competenze delle province, che
  riguardano il controllo delle operazioni di bonifica e il
  monitoraggio a valle della bonifica.
     L'articolo 12 prevede le competenze dei comuni.  A questo
  proposito si prevede la presenza di tecnici comunali nel
  comitato di valutazione del progetto di bonifica che ha sede
  presso l'ufficio tecnico regionale.  Al comune spetta inoltre
  il rilevamento dei dati relativi al territorio comunale
  (esempio: impianti dismessi).
     L'articolo 13 disciplina le azioni di prevenzione dalla
  contaminazione dei siti, attraverso l'installazione di sistemi
  di monitoraggio automatici in aree industriali, artigianali,
  di servizio, commerciali in esercizio e attraverso
  l'impermeabilizzazione e l'installazione di sistemi di
  rilevamento di perdite dei bacini di contenimento di serbatoi
  fuori terra.
     L'articolo 14 prevede l'istituzione di un Albo nazionale
  delle imprese accreditate per la bonifica che abbiano i
  requisiti idonei alle operazioni di bonifica stessa.
     In base all'articolo 15 il sistema autorizzatorio è
  demandato alla Regione che si avvale delle ARPA per tutto ciò
  che riguarda il sistema di certificazione previsto
  all'articolo 17 della presente legge (norme EN, UNI-EN-ISO,
  eccetera).
     Gli articoli 18 e 19 prevedono rispettivamente l'obbligo
  di messa in sicurezza dei siti contaminati dismessi e
  l'obbligo di installazione di sistemi di monitoraggio per le
  imprese che esercitano attività industriali, commerciali,
  artigianali e di servizio.
     L'articolo 22 è particolarmente importante in quanto
  prevede la formazione di
 
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  tecnici esperti di bonifiche per mezzo di corsi istituiti
  presso le Regioni e aperti a tecnici diplomati e laureati in
  discipline scientifiche e amministrative.
     L'articolo 26, riguarda un aspetto fondamentale per dare
  inizio alle attività di bonifica: quello delle risorse
  finanziarie; mentre i siti previsti contaminati sono
  bonificati a cura dei soggetti responsabili individuati
  dall'articolo 5 della legge.  Per i suoli pubblici le risorse
  per la bonifica sono da reperire attraverso: piani triennali
  per l'ambiente del Ministero dell'Ambiente; fondi comunitari;
  parte dei tributi dovuti alle Regioni per il deposito in
  discarica dei rifiuti solidi in base alla legge n. 549 del
  1995; fondo Regionale.
     Infine, l'articolo 28 prevede la causa di estinzione del
  reato.  Si stabilisce che non siano punibili i soggetti
  responsabili individuati ai sensi dell'articolo 5 della
  presente legge qualora autodenunciandosi per aver commesso,
  anche in concorso con altri, reati connessi all'inquinamento,
  impegnino essi stessi ad effettuare le operazioni di bonifica
  del sito contaminato.
    Ritiene comunque necessari degli ulteriori chiarimenti.  Ad
  esempio, può sembrare che il comma 1 dell'articolo 5 presenti
  dei profili di incostituzionalità e va pertanto specificato
  che sono responsabili anche i precedenti proprietari nel caso
  in cui siano state accertate le loro responsabilità.  Rileva,
  inoltre, che risulta certamente difficile stabilire il periodo
  in cui si è verificato l'inquinamento.  E' quindi necessario
  riformulare tale disposizione affinché essa risulti
  effettivamente applicabile e priva di vizi di
  costituzionalità.
     Osserva che sarebbe opportuno modificare anche il comma 1
  dell'articolo 7, prevedendo che qualora l'area interessata sia
  al confine con altre regioni, il progetto vada presentato a
  tutte le regioni interessate e non solo a quella in cui il
  sito occupa una maggiore superficie, come prevede invece il
  testo attuale.
     Intende inoltre dissipare alcuni dubbi che possono sorgere
  in merito alle autorizzazioni.  A questo proposito fa presente
  che l'articolo 14 istituisce presso l'ANPA l'albo nazionale
  delle imprese accreditate per le operazioni di bonifica, che
  devono essere autorizzate e certificate secondo le previsioni
  degli articoli 15 e 17 del provvedimento.  L'autorizzazione è
  data dalla regione previa iscrizione all'albo nazionale e dopo
  il parere dell'ANPA.
     Intende manifestare la massima apertura per le possibili
  proposte di modifiche che saranno avanzate dai colleghi.
  Ricorda inoltre che sarà necessario acquisire sul testo i
  pareri di numerose Commissioni competenti, per i vari profili,
  i cui suggerimenti si dichiara pronto ad accogliere.
  L'importante è che venga raggiunto l'obiettivo essenziale,
  ossia quello di cominciare a discutere con serietà del
  problema, iniziando l'opera di risanamento.
 
     Maria Rita LORENZETTI,  presidente,  tenuto conto
  che i lavori dell'Assemblea riprenderanno alle ore 12 e che
  occorre anche dar tempo ai componenti della Commissione di
  riflettere sull'ampia relazione svolta dal deputato Sospiri,
  propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.
     La Commissione concorda.
 
DATA=980121 FASCID=SMC13-293 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=08 SEDE=RE NSTA=0293 TOTPAG=0161 TOTDOC=0108 NDOC=0052 TIPDOC=B DOCTIT=0000 COMM=C8 D PAGINIZ=0074 RIGINIZ=001 PAGFIN=0077 RIGFIN=059 UPAG=NO PAGEIN=74 PAGEFIN=77 SORTRES=9801213 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00293 SORTNAV=59801210 00293 b00000 ZZSMC293 NDOC0052 TIPDOCB DOCTIT0052 NDOC0052



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