| 1. Le associazioni di protezione ambientale individuate
con decreto del Ministro dell'ambiente, ai sensi dell'articolo
13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, possono adibire agenti
giurati, dipendenti o volontari, purché in possesso dei
requisiti richiesti dal testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni, alla vigilanza sul rispetto
delle leggi o norme poste a tutela della fauna selvatica e
della pesca, in applicazione dell'articolo 27 della legge 11
febbraio 1992, n. 157, nonché in riferimento a quanto
previsto dagli articoli 9 e 11 della legge 1^ marzo 1975, n.
47, e all'articolo 727 del codice penale.
2. Gli agenti di cui al comma 1, nell'espletamento del
loro servizio, svolgono altresì vigilanza del rispetto di
leggi e norme regionali o comunali di tutela del patrimonio
ambientale nelle sue componenti fauna, flora ed ambiente.
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