| 1. Gli agenti di cui all'articolo 1 procedono
all'accertamento delle infrazioni di legge secondo quanto
stabilito dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, con le funzioni e gli obblighi di polizia
giudiziaria.
2. I limiti territoriali di competenza degli agenti sono
quelli di applicazione delle norme richiamate.
3. L'associazione che propone la nomina dei volontari
dispone idonei corsi di formazione con aggiornamento
annuale.
4. Gli agenti nominati dall'autorità competente devono
prestare giuramento e durano in servizio fino alle dimissioni
Pag. 4
o alla revoca della nomina da parte dell'associazione
proponente che deve darne comunicazione, con allegato il
decreto di nomina, entro trenta giorni mediante lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno, alla autorità competente
per territorio.
5. Gli agenti in attività di servizio devono esibire il
tesserino di riconoscimento recante, oltre alla qualifica e
alla denominazione dell'associazione di appartenenza, la foto
del titolare, la sua data di nascita, il cognome e il nome e
il numero di matricola attribuitogli dall'associazione.
6. Il regolamento di servizio ed ogni sua variazione sono
approvati dalla associazione e sono comunicati all'autorità
competente per territorio, trenta giorni prima della loro
adozione.
| |