| 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le competenti
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Commissioni parlamentari, si provvede, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a
disporre i trasferimenti dei beni mobili e immobili, a dettare
le norme necessarie alla funzionalità e alla operatività del
Corpo, ad integrarne le funzioni istituzionali con eventuali
competenze di carattere ambientale, nonché a definire
l'articolazione regionale del Corpo stesso al fine di renderne
l'attività più aderente alle diverse, concrete realtà
naturalistiche ed ambientali e dare attuazione agli articoli
21 e 27 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
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