| (Modalità di iscrizione nell'albo).
1. Per l'iscrizione nell'albo l'interessato inoltra
domanda in carta da bollo al consiglio regionale o provinciale
dell'ordine, allegando il documento attestante il possesso del
requisito di cui alla lettera d) del comma 1
dell'articolo 5, nonché le ricevute dei versamenti della tassa
di iscrizione e della tassa di concessione governativa nella
misura prevista dalle vigenti disposizioni per le iscrizioni
negli albi professionali.
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2. I pubblici impiegati debbono, inoltre, provare se è
loro consentito l'esercizio della libera professione. Ove tale
esercizio sia precluso, ne viene riportata sull'albo
annotazione con la relativa motivazione.
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