| (Disposizioni finali).
1. L'amministratore straordinario di cui all'articolo
2 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, svolge le
funzioni del presidente e del consiglio di amministrazione
fino alla data di efficacia dei decreti di nomina dei predetti
organi.
2. Nelle more dell'adeguamento delle normative e
procedure nei settori operativo, tecnico ed amministrativo,
rimangono in vigore le normative e le procedure vigenti.
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