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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3473
DDL0185-0012
Progetto di legge Camera n. 185 - testo presentato - (DDL13-185)
(suddiviso in 32 Unità Documento)
Unità Documento n.12 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C185. TESTIPDL
...C185.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 10.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC185 ZZ13 ZZPD ZZPR
                     (Consiglio regionale
                 o provinciale dell'ordine).
     1.  Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine è
  composto di sette membri nel caso in cui il numero degli
  iscritti non superi i duecento, di quindici membri ove il
  numero degli iscritti sia superiore a duecento.  I componenti
  devono essere eletti tra gli iscritti nell'albo, a norma degli
  articoli seguenti.  Il consiglio dura in carica tre anni dalla
  data della proclamazione.  Ciascuno dei membri non è eleggibile
  per di più di due volte consecutive.
     2.  Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine
  esercita le seguenti attribuzioni:
         a)  elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla
  elezione, il presidente, il vicepresidente, il segretario ed
  il tesoriere;
         b)  conferisce eventuali incarichi ai consiglieri,
  ove fosse necessario;
         c)  provvede alla ordinaria e straordinaria
  amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare ed
  immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale
  dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
         d)  cura l'osservanza delle leggi e delle
  disposizioni concernenti la professione;
         e)  cura la tenuta dell'albo professionale,
  provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
  sua revisione almeno ogni due anni;
         f)  provvede alla trasmissione di copia dell'albo e
  degli aggiornamenti annuali al Ministro di grazia e giustizia,
  nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale ove
  ha sede il consiglio dell'ordine;
         g)  designa, a richiesta, i rappresentanti
  dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale
  o provinciale, ove richiesti;
 
                               Pag. 9
 
         h)  vigila per la tutela del titolo professionale e
  svolge le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo
  della professione;
         i)  adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi
  dell'articolo 25;
         l)  provvede agli adempimenti per la riscossione
  dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in
  materia di imposte dirette.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-185 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0185 TOTPAG=0020 TOTDOC=0032 NDOC=0012 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0008 RIGINIZ=004 PAGFIN=0009 RIGFIN=009 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=018500 00 FASCIDC=13DDL0185 SORTNAV=0018500 000 00000 ZZDDLC185 NDOC0012 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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