| (Adunanza del consiglio regionale
o provinciale dell'ordine - Cariche).
1. Il presidente del consiglio dell'ordine uscente o il
commissario, entro venti giorni dalla proclamazione, ne dà
comunicazione ai componenti eletti del consiglio regionale o
provinciale dell'ordine e li convoca per l'insediamento. Nella
riunione, presieduta dal consigliere più anziano per età, si
procede all'elezione del presidente, del vice presidente, di
un segretario e di un tesoriere.
2. Della elezione si dà comunicazione al Consiglio
nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia ai
fini degli adempimenti di cui all'articolo 23.
3. Per la validità delle adunanze del consiglio
dell'ordine occorre la presenza della maggioranza dei
componenti. Se il presidente e il vice presidente sono assenti
o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per età.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di
voti ed il presidente vota per ultimo.
Pag. 15
5. In caso di parità di voti prevale il voto del
presidente, e nei casi in cui si delibera in materia
disciplinare prevale l'opinione più favorevole all'iscritto
sottoposto a procedimento disciplinare.
| |