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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3489
DDL0185-0028
Progetto di legge Camera n. 185 - testo presentato - (DDL13-185)
(suddiviso in 32 Unità Documento)
Unità Documento n.28 (che inizia a pag.16 dello stampato)
...C185. TESTIPDL
...C185.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 26.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC185 ZZ13 ZZPD ZZPR
              (Consiglio nazionale dell'ordine).
     1.  Il Consiglio nazionale dell'ordine è composto dai
  presidenti dei consigli regionali, dei consigli provinciali,
 
                              Pag. 17
 
  limitatamente alle province di Trento e di Bolzano, e delle
  sedi provinciali di cui all'articolo 4.  Esso dura in carica
  tre anni.
     2.  Il Consiglio nazionale dell'ordine è convocato per la
  prima volta dal Ministro di grazia e giustizia.
     3.  Il Consiglio nazionale dell'ordine elegge al suo
  interno un presidente, un vice presidente, un segretario e un
  tesoriere.
     4.  Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed
  esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o
  da altre norme, ovvero dal Consiglio.
     5.  In caso di impedimento, il presidente è sostituito dal
  vice presidente.
     6.  Il Consiglio nazionale dell'ordine esercita le seguenti
  funzioni:
       a)  adotta il regolamento interno, che disciplina
  il funzionamento dell'ordine;
       b)  provvede alla ordinaria e straordinaria
  amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare e
  immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale
  dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
       c)  predispone ed aggiorna il codice deontologico,
  vincolante per tutti gli iscritti, e lo sottopone
  all'approvazione per  referendum  agli stessi;
       d)  cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni
  concernenti la professione relativamente alle questioni di
  rilevanza nazionale;
       e)  designa, a richiesta, i rappresentanti
  dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello
  nazionale, ove sono richiesti;
       f)  esprime pareri, su richiesta degli enti
  pubblici ovvero di propria iniziativa, anche sulla
  qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione
  professionale;
       g)  propone le tabelle delle tariffe professionali
  degli onorari minime e massime e delle indennità ed i criteri
  per il rimborso delle spese, da approvare con decreto del
  Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro
  dell'ambiente;
 
                              Pag. 18
 
       h)  determina i contributi annuali da corrispondere
  da parte degli iscritti nell'albo, nonché le tasse per il
  rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli
  onorari.  I contributi e le tasse debbono essere contenuti nei
  limiti necessari per coprire le spese per una regolare
  gestione dell'ordine.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-185 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0185 TOTPAG=0020 TOTDOC=0032 NDOC=0028 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0016 RIGINIZ=033 PAGFIN=0018 RIGFIN=007 UPAG=NO PAGEIN=16 PAGEFIN=18 SORTRES= SORTDDL=018500 00 FASCIDC=13DDL0185 SORTNAV=0018500 000 00000 ZZDDLC185 NDOC0028 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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