Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3491
DDL0185-0030
Progetto di legge Camera n. 185 - testo presentato - (DDL13-185)
(suddiviso in 32 Unità Documento)
Unità Documento n.30 (che inizia a pag.18 dello stampato)
...C185. TESTIPDL
...C185.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 28.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC185 ZZ13 ZZPD ZZPR
       (Abilitazione all'esercizio della professione).
     1.  Per l'abilitazione all'esercizio dell'attività
  professionale di dottore naturalista è previsto un esame di
  Stato cui sono ammessi i laureati in scienze naturali ed i
  laureati in scienze ambientali che dimostrino di aver svolto,
  dopo la laurea, effettiva pratica professionale per un periodo
  di almeno due anni o uno studio naturalistico applicativo.  La
  documentazione di tale pratica professionale o di tale studio
  deve essere avallata da un istituto o da un dipartimento
  universitario, oppure da un ente pubblico, oppure da uno
  studio professionale riconosciuto.
     2.  Possono essere altresì ammessi all'esame di Stato di
  cui al comma 1, i farmacisti, i biologi, i chimici, i geologi,
  i dottori agronomi e i dottori forestali iscritti nei
  rispettivi albi professionali che abbiano esercitato
  effettivamente in modo continuativo, per un periodo non
  inferiore a tre anni, le attività di cui all'articolo 2, che
  ne facciano domanda entro il termine di un anno dalla data di
  entrata in vigore della presente legge.
     3.  L'iscrizione nell'albo dei dottori naturalisti comporta
  la cancellazione dall'albo di originaria appartenenza.
     4.  I programmi e le modalità di ammissione e di
  svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione
 
                              Pag. 19
 
  all'esercizio dell'attività professionale di dottore
  naturalista sono determinati con regolamento approvato con
  decreto del Ministro dell'università e della ricerca
  scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro
  dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio universitario
  nazionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
  presente legge.
     5.  Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica
  e tecnologica, sentito il Ministro dell'ambiente ed il
  Consiglio universitario nazionale, provvede ad aggiornare e
  integrare i corsi di laurea in scienze naturali e in scienze
  ambientali ai fini dell'esercizio delle competenze di cui
  all'articolo 2.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-185 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0185 TOTPAG=0020 TOTDOC=0032 NDOC=0030 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0018 RIGINIZ=012 PAGFIN=0019 RIGFIN=014 UPAG=NO PAGEIN=18 PAGEFIN=19 SORTRES= SORTDDL=018500 00 FASCIDC=13DDL0185 SORTNAV=0018500 000 00000 ZZDDLC185 NDOC0030 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati