| (Abilitazione all'esercizio della professione).
1. Per l'abilitazione all'esercizio dell'attività
professionale di dottore naturalista è previsto un esame di
Stato cui sono ammessi i laureati in scienze naturali ed i
laureati in scienze ambientali che dimostrino di aver svolto,
dopo la laurea, effettiva pratica professionale per un periodo
di almeno due anni o uno studio naturalistico applicativo. La
documentazione di tale pratica professionale o di tale studio
deve essere avallata da un istituto o da un dipartimento
universitario, oppure da un ente pubblico, oppure da uno
studio professionale riconosciuto.
2. Possono essere altresì ammessi all'esame di Stato di
cui al comma 1, i farmacisti, i biologi, i chimici, i geologi,
i dottori agronomi e i dottori forestali iscritti nei
rispettivi albi professionali che abbiano esercitato
effettivamente in modo continuativo, per un periodo non
inferiore a tre anni, le attività di cui all'articolo 2, che
ne facciano domanda entro il termine di un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. L'iscrizione nell'albo dei dottori naturalisti comporta
la cancellazione dall'albo di originaria appartenenza.
4. I programmi e le modalità di ammissione e di
svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione
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all'esercizio dell'attività professionale di dottore
naturalista sono determinati con regolamento approvato con
decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro
dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio universitario
nazionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
5. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, sentito il Ministro dell'ambiente ed il
Consiglio universitario nazionale, provvede ad aggiornare e
integrare i corsi di laurea in scienze naturali e in scienze
ambientali ai fini dell'esercizio delle competenze di cui
all'articolo 2.
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