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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3492
DDL0185-0031
Progetto di legge Camera n. 185 - testo presentato - (DDL13-185)
(suddiviso in 32 Unità Documento)
Unità Documento n.31 (che inizia a pag.19 dello stampato)
...C185. TESTIPDL
...C185.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 29.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC185 ZZ13 ZZPD ZZPR
             (Formazione dell'albo provvisorio).
     1.  In sede di prima applicazione della presente legge, una
  commissione nominata con decreto del Ministro di grazia e
  giustizia provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in
  vigore della legge stessa, alla formazione di un albo
  nazionale provvisorio e alla sua tenuta fino all'insediamento
  dei consigli dell'ordine.  Con lo stesso decreto sono fissate
  le modalità per la formazione dell'albo provvisorio.
     2.  La commissione di cui al comma 1 ha sede presso il
  Ministero di grazia e giustizia ed è composta da un magistrato
  di Corte di cassazione, che la presiede, e da sei membri di
  riconosciuta competenza nelle attività che formano oggetto
  della professione di dottore naturalista oppure che siano
  titolari di cattedra o incaricati in una delle discipline di
  base o con applicazione professionale nel settore
  naturalistico ed ecologico del corso di laurea in scienze
  naturali.  Sono addetti all'ufficio di segreteria della
  commissione magistrati e funzionari del Ministero di grazia e
  giustizia.
     3.  In caso di assenza o impedimento del presidente, ne fa
  le veci il membro più anziano per età.
     4.  Le domande per l'iscrizione nell'albo provvisorio vanno
  dirette dagli interessati, fino all'insediamento dei consigli
 
                              Pag. 20
 
  dell'ordine, al Ministero di grazia e giustizia, Ufficio
  libere professioni della Direzione generale degli affari
  civili e delle libere professioni.
     5.  La commissione delibera con la presenza di almeno
  quattro membri, in essi compreso il presidente o chi ne fa le
  veci.
     6.  Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei
  voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
     7.  La commissione, completata la formazione dell'albo
  provvisorio, lo deposita, nei trenta giorni successivi, presso
  il Ministero di grazia e giustizia, che ne dispone la
  pubblicazione nel bollettino ufficiale del Ministero.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-185 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0185 TOTPAG=0020 TOTDOC=0032 NDOC=0031 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0019 RIGINIZ=015 PAGFIN=0020 RIGFIN=013 UPAG=SI PAGEIN=19 PAGEFIN=20 SORTRES= SORTDDL=018500 00 FASCIDC=13DDL0185 SORTNAV=0018500 000 00000 ZZDDLC185 NDOC0031 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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