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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3495
DDL0186-0002
Progetto di legge Camera n. 186 - testo presentato - (DDL13-186)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C186. TESTIPDL
...C186.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC186 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - A partire dall'emanazione del
  decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, la normativa
  in materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente
  ha subìto una significativa e positiva evoluzione.  Infatti,
  sono stati introdotti nuovi strumenti che, in teoria,
  comportano un governo del territorio condizionato dalle
  questioni della salvaguardia del patrimonio naturale e
  storico: si pensi al piano di bacino, al piano per i parchi,
  al piano territoriale provinciale.  Sono inoltre previsti piani
  di settore per le attività estrattive, l'inquinamento
  dell'aria, i rifiuti, eccetera.
     Inoltre, ognuno di questi strumenti, probabilmente per
  dargli maggior forza, è stato dal legislatore investito di
  ampi contenuti che sovente si sovrappongono.  E le diverse
  normative prevedono meccanismi di prevalenza di uno strumento
  sull'altro che finiscono per rendere complessa e difficile la
  loro attuazione.
     C'è bisogno, per non far fallire provvedimenti quali la
  legge sulla difesa del suolo, la legge quadro sui parchi, la
  riforma delle autonomie locali, eccetera, frutto di un lungo
  (talora lunghissimo)  iter  parlamentare, che si affermi
  con forza la consapevolezza che gli strumenti e le strutture
  di governo sono un'unica cosa.
     In altri termini, se a vari anni dalla emanazione dei
  provvedimenti che abbiamo citato non vi è stata una concreta
  attuazione delle leggi (non un piano paesistico redatto con i
  previsti poteri sostitutivi a fronte di una quasi
  generalizzata inadempienza delle regioni; non un piano di
  bacino, nemmeno quello pilota che si doveva redigere in pochi
  mesi; non un piano per i parchi; non un piano provinciale),
  ciò dipende soprattutto dal fatto che tali leggi non sono
  collegate fra loro, ma sono in concorrenza e confuse nella
  gestione delle strutture pubbliche che alla redazione e
  attuazione di questi strumenti debbono presiedere.
 
                               Pag. 2
 
     D'altra parte, la necessità di un Ministro unico per
  l'ambiente e il territorio è da tempo affermata e riconosciuta
  negli altri Paesi europei: è così in Francia ed in
  Inghilterra, ad esempio.  L'istituzione, inoltre, di un unico
  Ministero potrebbe influenzare anche le scelte delle regioni
  che solo in alcuni casi (ultimo è quello dell'Emilia-Romagna)
  hanno fatto la scelta di una direzione unica ed unitaria nelle
  questioni territoriali ed ambientali.
     Nella presente proposta di legge, che è la prima che
  cerchi di risolvere organicamente un problema che è stato più
  volte sollevato senza che però intervenissero concreti
  tentativi di soluzione, si cerca anche di affermare
  stabilmente una filosofia operativa che è attualmente
  leggibile solo in filigrana nell'insieme dei provvedimenti che
  abbiamo citato: la salvaguardia dell'integrità fisica e la
  tutela dell'identità culturale del Paese, che sono i
  presupposti di ogni ulteriore azione di trasformazione.
     La presente proposta di legge prevede all'articolo 1 che
  il Governo emani, entro un anno, tutte le disposizioni
  necessarie per il riordino dei Ministeri e degli altri organi
  centrali e periferici aventi competenza in materia di governo
  del territorio.
     L'articolo 2 nel sopprimere i Ministeri dei lavori
  pubblici e dell'ambiente istituisce il Ministero dell'ambiente
  e del territorio con competenze nelle materie attinenti la
  gestione del territorio, attualmente frazionate tra i seguenti
  Ministeri: lavori pubblici, ambiente, beni culturali e
  ambientali, trasporti e navigazione, risorse agricole,
  alimentari e forestali.  Inoltre, il Governo viene delegato a
  definire le competenze e l'assetto funzionale dell'istituendo
  Consiglio superiore dell'ambiente e del territorio che
  sostituisce il Consiglio superiore dei lavori pubblici in
  quanto organo consultivo dell'amministrazione pubblica nel suo
  complesso.
     Anche all'articolo 3 sono previste deleghe al Governo per
  la predisposizione di testi unici di riordino della normativa
  statale su materie di primaria importanza per la tutela e la
  salvaguardia dell'integrità del territorio come: la difesa del
  suolo, la qualità delle acque e dell'aria, l'inquinamento
  acustico e lo smaltimento dei rifiuti.  Lo strumento essenziale
  per il riordino della pianificazione territoriale sono i piani
  di bacino che devono essere approvati con decreto del
  Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza
  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
  province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere
  favorevole delle competenti Commissioni parlamentari
  permanenti.
     Con l'articolo 4 il Governo è delegato, secondo specifici
  princìpi e criteri direttivi, ad emanare entro un anno dalla
  data di entrata in vigore della legge, un testo unico
  contenente norme per la tutela e la salvaguardia dell'identità
  culturale del territorio nazionale.  Il comma 3 dell'articolo 4
  contiene il nucleo dei beni costitutivi dell'identità
  culturale del territorio.
     Ai sensi dell'articolo 5, allo Stato, attraverso gli
  organi centrali e periferici, ed alle regioni sono demandate
  l'individuazione e la perimetrazione dei beni costituenti
  identità nazionale.
     Infine, l'articolo 6 detta princìpi generali per la
  tutela, la salvaguardia, la conservazione, la fruizione e il
  godimento dei beni costituenti l'identità culturale del
  territorio, sia di quelli pubblici sia di quelli privati.
 
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