| Onorevoli Colleghi! - A partire dall'emanazione del
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, la normativa
in materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente
ha subìto una significativa e positiva evoluzione. Infatti,
sono stati introdotti nuovi strumenti che, in teoria,
comportano un governo del territorio condizionato dalle
questioni della salvaguardia del patrimonio naturale e
storico: si pensi al piano di bacino, al piano per i parchi,
al piano territoriale provinciale. Sono inoltre previsti piani
di settore per le attività estrattive, l'inquinamento
dell'aria, i rifiuti, eccetera.
Inoltre, ognuno di questi strumenti, probabilmente per
dargli maggior forza, è stato dal legislatore investito di
ampi contenuti che sovente si sovrappongono. E le diverse
normative prevedono meccanismi di prevalenza di uno strumento
sull'altro che finiscono per rendere complessa e difficile la
loro attuazione.
C'è bisogno, per non far fallire provvedimenti quali la
legge sulla difesa del suolo, la legge quadro sui parchi, la
riforma delle autonomie locali, eccetera, frutto di un lungo
(talora lunghissimo) iter parlamentare, che si affermi
con forza la consapevolezza che gli strumenti e le strutture
di governo sono un'unica cosa.
In altri termini, se a vari anni dalla emanazione dei
provvedimenti che abbiamo citato non vi è stata una concreta
attuazione delle leggi (non un piano paesistico redatto con i
previsti poteri sostitutivi a fronte di una quasi
generalizzata inadempienza delle regioni; non un piano di
bacino, nemmeno quello pilota che si doveva redigere in pochi
mesi; non un piano per i parchi; non un piano provinciale),
ciò dipende soprattutto dal fatto che tali leggi non sono
collegate fra loro, ma sono in concorrenza e confuse nella
gestione delle strutture pubbliche che alla redazione e
attuazione di questi strumenti debbono presiedere.
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D'altra parte, la necessità di un Ministro unico per
l'ambiente e il territorio è da tempo affermata e riconosciuta
negli altri Paesi europei: è così in Francia ed in
Inghilterra, ad esempio. L'istituzione, inoltre, di un unico
Ministero potrebbe influenzare anche le scelte delle regioni
che solo in alcuni casi (ultimo è quello dell'Emilia-Romagna)
hanno fatto la scelta di una direzione unica ed unitaria nelle
questioni territoriali ed ambientali.
Nella presente proposta di legge, che è la prima che
cerchi di risolvere organicamente un problema che è stato più
volte sollevato senza che però intervenissero concreti
tentativi di soluzione, si cerca anche di affermare
stabilmente una filosofia operativa che è attualmente
leggibile solo in filigrana nell'insieme dei provvedimenti che
abbiamo citato: la salvaguardia dell'integrità fisica e la
tutela dell'identità culturale del Paese, che sono i
presupposti di ogni ulteriore azione di trasformazione.
La presente proposta di legge prevede all'articolo 1 che
il Governo emani, entro un anno, tutte le disposizioni
necessarie per il riordino dei Ministeri e degli altri organi
centrali e periferici aventi competenza in materia di governo
del territorio.
L'articolo 2 nel sopprimere i Ministeri dei lavori
pubblici e dell'ambiente istituisce il Ministero dell'ambiente
e del territorio con competenze nelle materie attinenti la
gestione del territorio, attualmente frazionate tra i seguenti
Ministeri: lavori pubblici, ambiente, beni culturali e
ambientali, trasporti e navigazione, risorse agricole,
alimentari e forestali. Inoltre, il Governo viene delegato a
definire le competenze e l'assetto funzionale dell'istituendo
Consiglio superiore dell'ambiente e del territorio che
sostituisce il Consiglio superiore dei lavori pubblici in
quanto organo consultivo dell'amministrazione pubblica nel suo
complesso.
Anche all'articolo 3 sono previste deleghe al Governo per
la predisposizione di testi unici di riordino della normativa
statale su materie di primaria importanza per la tutela e la
salvaguardia dell'integrità del territorio come: la difesa del
suolo, la qualità delle acque e dell'aria, l'inquinamento
acustico e lo smaltimento dei rifiuti. Lo strumento essenziale
per il riordino della pianificazione territoriale sono i piani
di bacino che devono essere approvati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere
favorevole delle competenti Commissioni parlamentari
permanenti.
Con l'articolo 4 il Governo è delegato, secondo specifici
princìpi e criteri direttivi, ad emanare entro un anno dalla
data di entrata in vigore della legge, un testo unico
contenente norme per la tutela e la salvaguardia dell'identità
culturale del territorio nazionale. Il comma 3 dell'articolo 4
contiene il nucleo dei beni costitutivi dell'identità
culturale del territorio.
Ai sensi dell'articolo 5, allo Stato, attraverso gli
organi centrali e periferici, ed alle regioni sono demandate
l'individuazione e la perimetrazione dei beni costituenti
identità nazionale.
Infine, l'articolo 6 detta princìpi generali per la
tutela, la salvaguardia, la conservazione, la fruizione e il
godimento dei beni costituenti l'identità culturale del
territorio, sia di quelli pubblici sia di quelli privati.
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