| (Istituzione del Ministero dell'ambiente
e del territorio).
1. E' istituito il Ministero dell'ambiente e del
territorio.
2. Al Ministero dell'ambiente e del territorio sono
devolute le competenze nelle materie attinenti il governo del
territorio di competenza dei seguenti Ministeri:
a) Ministero dei lavori pubblici;
b) Ministero dell'ambiente;
c) Ministero per i beni culturali e ambientali;
d) Ministero dei trasporti e della navigazione;
e) Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali.
3. Il Ministero dei lavori pubblici e il Ministero
dell'ambiente sono soppressi.
4. Il Ministero per i beni culturali e ambientali assume
la denominazione di Ministero per i beni culturali.
5. Le direzioni generali, gli organi periferici e
qualsiasi altro ufficio o servizio dei Ministeri di cui al
comma 2, che abbiano competenze e funzioni in materie
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attinenti il governo del territorio, sono trasferiti alle
dipendenze del Ministero dell'ambiente e del territorio.
6. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché gli
organi consultivi, comunque denominati, dei Ministeri di cui
al comma 2, sono soppressi.
7. Presso il Ministero dell'ambiente e del territorio è
costituito il Consiglio superiore dell'ambiente e del
territorio. Il Governo ne definisce le competenze e l'assetto
funzionale con il decreto legislativo di cui all'articolo
1.
8. Il Comitato dei ministri per i servizi tecnici
nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo,
di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 18 maggio 1989,
n. 183, come sostituito dall'articolo 1 della legge 7 agosto
1990, n. 253, è soppresso; le relative funzioni sono
attribuite al Ministro dell'ambiente e del territorio. I
servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 della citata
legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni, sono
trasferiti presso il Ministero dell'ambiente e del territorio,
senza pregiudizio per la rispettiva autonomia scientifica,
tecnica, organizzativa ed operativa. Per la relativa
riorganizzazione valgono le disposizioni di cui al medesimo
articolo 9 della citata legge n. 183 del 1989, in quanto
compatibili.
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