| (Riordino delle norme relative
al patrimonio culturale della Repubblica).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico
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per il coordinamento delle norme relative alla tutela
dell'identità culturale del territorio indicate al comma 2,
secondo i princìpi, i criteri direttivi ed i tempi determinati
dal presente articolo.
2. Nel testo unico di cui al comma 1 sono coordinate tra
loro ed adeguate ai princìpi di cui alla presente legge le
disposizioni di cui al regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363,
alla legge 1^ giugno 1939, n. 1089, alla legge 29 giugno 1939,
n. 1497, al regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, alla legge
21 dicembre 1961, n. 1552, al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, al decreto-legge 5
luglio 1972, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1972, n. 487, alla legge 12 aprile 1973, n.
202, alla legge 1^ marzo 1975, n. 44, alla legge 27 maggio
1975, n. 176, agli articoli 82 ed 83 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
successive modificazioni, al decreto-legge 27 giugno 1985, n.
312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985,
n. 431, e le altre norme attinenti il patrimonio culturale
della Repubblica, come definito dall'articolo 5 della presente
legge, con esclusione di quelle contenute in leggi speciali
per zone particolari.
3. Ai fini di cui al comma 1 sono considerati elementi
costitutivi dell'identità culturale del territorio:
a) le componenti strutturali della forma del
territorio, quali:
1) i rilievi montani e collinari;
2) le coste e le isole marine, nonché le zone marine
antistanti e circostanti;
3) il sistema delle acque superficiali, comprensivo
dei corpi idrici, dei terreni circostanti, delle isole lacuali
e fluviali;
4) i terreni coperti da vegetazione arborea, forestale
o boschiva, di origine naturale o artificiale, nonché i
terreni temporaneamente privi, totalmente o parzialmente,
della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o
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danneggiati dal fuoco ovvero colpiti da altri eventi naturali
od interventi antropici distruttivi;
5) le zone corografiche, coincidenti o meno, in tutto
od in parte, con le componenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e
4), configuranti paesaggi significativi, naturali o
trasformati ad opera dell'uomo;
b) le componenti fisiche e biologiche, nonché le
loro associazioni, che presentano singolari o significative
caratteristiche mineralogiche, petrografiche, geologiche,
geomorfologiche, paleontologiche, floristiche, faunistiche,
anche in ragione dei processi dinamici, generativi o in atto,
ovvero delle condizioni di equilibrio, che le
contraddistinguono, con particolare riferimento ai vulcani, ai
ghiacciai ed ai circhi glaciali, alle zone umide, ed a
biocenosi, biotipi ed ecosistemi complessi;
c) le testimonianze di specifiche modalità di
rapporto tra l'uomo e l'ambiente, quali:
1) particolari qualità o forme di coltura agraria,
ovvero di altre attività primarie, compresa quella estrattiva,
nonché particolari forme di organizzazione proprietaria dei
terreni, quali usi civici, università agrarie, comunali,
comunelli, partecipanze e simili;
2) peculiari forme di infrastrutturazione del
territorio, quali centuriazioni nella loro struttura
complessiva o nei loro elementi o segni, in relazione alla
rispettiva permanenza e riconoscibilità; altre peculiari forme
di appoderamento, ovvero bonifiche od irrigazioni storiche e
relativi sistemi di viabilità o canalizzazione delle acque;
terrazzamenti; elementi o tracciati di viabilità storica,
anche acquea;
3) gli insediamenti urbani storici e le strutture
insediative storiche non urbane, le addizioni urbane aventi un
impianto urbanistico significativo, le strutture insediative,
anche minori od isolate, che presentino, singolarmente o come
complesso, valore di testimonianza di civiltà, nonché le
rispettive zone di integrazione ambientale;
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d) gli immobili ed i complessi di immobili,
coincidenti o meno con elementi od ambiti di cui alla lettera
c), nonché le cose mobili, di interesse archeologico,
paletnologico, artistico, storico, storico-testimoniale,
etnologico e demoantropologico, quali:
1) le cose appartenenti alla preistoria ed
all'antichità, nonché quelle di età posteriore, costituenti,
singolarmente o nel loro complesso, testimonianza di civiltà,
e di insedimenti o di giacimenti, terrestri o subacquei,
conosciuti o conoscibili prevalentemente attraverso la
scoperta di resti materiali;
2) le aree archeologiche, intese come i luoghi,
ricadenti anche nelle acque interne o territoriali,
comprendenti complessi di cose di interesse archeologico,
anche soltanto parzialmente rinvenute, ovvero come i luoghi
contenenti cose di interesse archeologico non ancora rinvenute
e la cui esistenza sia rivelata da lavori compiuti sul suolo,
o sia nota o supposta in base a testimonianze storiche, a
prospezioni tecniche, a rilievi aerofotografici o ad altri
mezzi;
3) le unità edilizie e gli spazi scoperti, aventi
riconoscibili e significative caratteristiche strutturali,
tipografiche e formali;
4) le unità edilizie e gli spazi scoperti costituenti
esemplari significativi, sotto il profilo del valore artistico
od anche soltanto dell'interesse testimoniale, della cultura
architettonica.
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