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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


350
DDL0021-0002
Progetto di legge Camera n. 21 - testo presentato - (DDL13-21)
(suddiviso in 20 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C21. TESTIPDL
...C21.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC21 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Deputati! - Il decreto in questione reitera il
  decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 30.
     Il presente decreto-legge ha lo scopo di raggiungere
  l'obiettivo della necessaria correzione delle imprecisioni e
  farraginosità legislative che hanno consentito, anche dopo
  l'emanazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
  modificazioni, il protrarsi dell'abusivismo edilizio.
 
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     In particolare, il presente provvedimento si collega
  idealmente all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.
  724 (provvedimento collegato alla legge finanziaria 1995) con
  il quale è stata varata la sanatoria degli abusi edilizi.
     Se in quel provvedimento il legislatore ha inteso
  consentire l'esercizio della facoltà penitenziale della
  sanatoria, che è strumento straordinario e non ripetibile per
  la soluzione del fenomeno dell'abusivismo edilizio, con il
  presente decreto, da un lato, si intendono apportare
  correzioni formali e logiche ad alcune norme approvate in
  quella sede e dall'altro si punta a ridefinire l'assetto della
  disciplina urbanistica ed edilizia, oltre a dettare norme
  qualificanti in altri settori di competenza del Ministero dei
  lavori pubblici.
     Naturalmente non è possibile innestare un meccanismo di
  definizione del passato su norme che hanno dato luogo a tanti
  problemi spesso sfociati in un contenzioso lungo, defatigante
  e dispendioso per la pubblica amministrazione.
     A tal riguardo, si sono previste le norme di modifica
  delle vecchie leggi sul condono che presentavano dubbi
  applicativi tali da paralizzare qualunque tentativo di
  regolarizzazione e, inoltre, si sono eliminate quelle
  disposizioni che, a giudizio unanime degli operatori del
  settore, conferivano discrezionalità, al limite dell'arbitrio,
  e che, non ultimo, sono state occasione per fenomeni
  distorsivi del sistema sfociati in fattispecie penali.
     In tale contesto si è cercato di potenziare l'attività
  repressiva degli abusi edilizi insanabili al fine di
  consentire la effettiva demolizione di quanto non ha ragione
  di essere conservato attraverso l'esercizio del potere di
  nomina di commissari  ad acta  per l'applicazione della
  sanzione della demolizione.
     Si è inoltre proceduto a prevedere l'obbligo di integrare
  la documentazione da allegare agli atti di trasferimento tra
  vivi, a pena di nullità, con la ricevuta del pagamento
  dell'oblazione e degli oneri di concessione.
     Si è provveduto altresì a disciplinare "a regime" il
  rilascio della concessione edilizia, argomento questo
  coessenziale al condono.  La norma introdotta prevede una
  bipartizione degli interventi edilizi: quelli da sottoporre ad
  un controllo preventivo (autorizzazione, concessione) e quelli
  per i quali è previsto un controllo eventuale e successivo,
  eliminando il precedente istituto del silenzio-assenso che di
  fatto comportava il mancato controllo.  Si utilizza in linea
  con le più moderne legislazioni in materia urbanistica un
  duplice sistema di vigilanza pubblica sull'attività
  edilizia.
     Da un lato, lo strumento tradizionale della concessione
  edilizia per gli interventi più complessi e ad impatto
  definitivo, e dall'altro lo strumento introdotto con
  l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
  modificazioni, che attraverso la denuncia di inizio di
  attività consente alla pubblica amministrazione di essere
  informata sulle opere che vengono compiute.  In tal modo si
  realizzano gli interessi cui la normativa urbanistica appresta
  tutela.
     Sempre in tale ottica è disposta la sospensione
  dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in
  materia di programmi pluriennali di attuazione (PPA), fino al
  15 marzo 1996, in attesa dell'emanazione di una nuova
  disciplina in materia.
     La riformulazione nasce dalla opportunità di unificare il
  regime dei piani pluriennali di attuazione con le modifiche
  alla programmazione dei lavori pubblici che dovrebbe partire
  dal 1996.
     Non poteva inoltre non essere affrontato il problema del
  contenzioso sorto sulla base della complessa e contraddittoria
  normativa precedente, per cui si è previsto un sistema
  obbligatorio per l'Amministrazione dei lavori pubblici e, su
  base volontaristica, per le diverse pubbliche amministrazioni,
  per risolvere tutte quelle fattispecie di interruzione delle
  procedure non sanabili in via amministrativa.
     Anche questa normativa, come quella precedentemente
  illustrata, presenta una notevole funzione acceleratoria per
  la definizione del contenzioso di tipo amministrativo che
  consente di dare impulso al mercato senza pregiudicare,
  d'altro canto, la soluzione in sede giurisdizionale degli
  scottanti aspetti soprattutto di tipo penalistico.
     E' stata poi confermata fino al 30 aprile 1995 la
  riduzione al 4 per cento dell'IVA
 
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  per lavori concernenti le opere interne ed i lavori di
  manutenzione ordinaria e straordinaria.
     Rispetto al testo in vigore, che ha recepito le modifiche
  apportate dal Senato della Repubblica nella seduta del 20
  dicembre 1995, l'attuale decreto-legge contiene le seguenti
  modifiche:
       1) articolo 6, comma 2: ripropone la precedente
  normativa in materia di accertamenti notarili relativi alla
  cessione di immobili abusivi;     2) articolo 7: viene
  prorogata al 30 giugno 1996 l'attività della commissione per
  la definizione del contenzioso in materia di opere pubbliche.
  Viene altresì precisato che la predetta attività è svolta da
  una sola commissione e di conseguenza viene prorogato al 1996
  l'onere per il funzionamento della commissione stessa;
       3) articolo 9: viene ripristinato il precedente regime
  autorizzatorio per gli interventi secondari ricadenti nelle
  zone di interesse storico-artistico monumentale.
 
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