| Onorevoli Deputati! - Il decreto in questione reitera il
decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 30.
Il presente decreto-legge ha lo scopo di raggiungere
l'obiettivo della necessaria correzione delle imprecisioni e
farraginosità legislative che hanno consentito, anche dopo
l'emanazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modificazioni, il protrarsi dell'abusivismo edilizio.
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In particolare, il presente provvedimento si collega
idealmente all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.
724 (provvedimento collegato alla legge finanziaria 1995) con
il quale è stata varata la sanatoria degli abusi edilizi.
Se in quel provvedimento il legislatore ha inteso
consentire l'esercizio della facoltà penitenziale della
sanatoria, che è strumento straordinario e non ripetibile per
la soluzione del fenomeno dell'abusivismo edilizio, con il
presente decreto, da un lato, si intendono apportare
correzioni formali e logiche ad alcune norme approvate in
quella sede e dall'altro si punta a ridefinire l'assetto della
disciplina urbanistica ed edilizia, oltre a dettare norme
qualificanti in altri settori di competenza del Ministero dei
lavori pubblici.
Naturalmente non è possibile innestare un meccanismo di
definizione del passato su norme che hanno dato luogo a tanti
problemi spesso sfociati in un contenzioso lungo, defatigante
e dispendioso per la pubblica amministrazione.
A tal riguardo, si sono previste le norme di modifica
delle vecchie leggi sul condono che presentavano dubbi
applicativi tali da paralizzare qualunque tentativo di
regolarizzazione e, inoltre, si sono eliminate quelle
disposizioni che, a giudizio unanime degli operatori del
settore, conferivano discrezionalità, al limite dell'arbitrio,
e che, non ultimo, sono state occasione per fenomeni
distorsivi del sistema sfociati in fattispecie penali.
In tale contesto si è cercato di potenziare l'attività
repressiva degli abusi edilizi insanabili al fine di
consentire la effettiva demolizione di quanto non ha ragione
di essere conservato attraverso l'esercizio del potere di
nomina di commissari ad acta per l'applicazione della
sanzione della demolizione.
Si è inoltre proceduto a prevedere l'obbligo di integrare
la documentazione da allegare agli atti di trasferimento tra
vivi, a pena di nullità, con la ricevuta del pagamento
dell'oblazione e degli oneri di concessione.
Si è provveduto altresì a disciplinare "a regime" il
rilascio della concessione edilizia, argomento questo
coessenziale al condono. La norma introdotta prevede una
bipartizione degli interventi edilizi: quelli da sottoporre ad
un controllo preventivo (autorizzazione, concessione) e quelli
per i quali è previsto un controllo eventuale e successivo,
eliminando il precedente istituto del silenzio-assenso che di
fatto comportava il mancato controllo. Si utilizza in linea
con le più moderne legislazioni in materia urbanistica un
duplice sistema di vigilanza pubblica sull'attività
edilizia.
Da un lato, lo strumento tradizionale della concessione
edilizia per gli interventi più complessi e ad impatto
definitivo, e dall'altro lo strumento introdotto con
l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, che attraverso la denuncia di inizio di
attività consente alla pubblica amministrazione di essere
informata sulle opere che vengono compiute. In tal modo si
realizzano gli interessi cui la normativa urbanistica appresta
tutela.
Sempre in tale ottica è disposta la sospensione
dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in
materia di programmi pluriennali di attuazione (PPA), fino al
15 marzo 1996, in attesa dell'emanazione di una nuova
disciplina in materia.
La riformulazione nasce dalla opportunità di unificare il
regime dei piani pluriennali di attuazione con le modifiche
alla programmazione dei lavori pubblici che dovrebbe partire
dal 1996.
Non poteva inoltre non essere affrontato il problema del
contenzioso sorto sulla base della complessa e contraddittoria
normativa precedente, per cui si è previsto un sistema
obbligatorio per l'Amministrazione dei lavori pubblici e, su
base volontaristica, per le diverse pubbliche amministrazioni,
per risolvere tutte quelle fattispecie di interruzione delle
procedure non sanabili in via amministrativa.
Anche questa normativa, come quella precedentemente
illustrata, presenta una notevole funzione acceleratoria per
la definizione del contenzioso di tipo amministrativo che
consente di dare impulso al mercato senza pregiudicare,
d'altro canto, la soluzione in sede giurisdizionale degli
scottanti aspetti soprattutto di tipo penalistico.
E' stata poi confermata fino al 30 aprile 1995 la
riduzione al 4 per cento dell'IVA
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per lavori concernenti le opere interne ed i lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria.
Rispetto al testo in vigore, che ha recepito le modifiche
apportate dal Senato della Repubblica nella seduta del 20
dicembre 1995, l'attuale decreto-legge contiene le seguenti
modifiche:
1) articolo 6, comma 2: ripropone la precedente
normativa in materia di accertamenti notarili relativi alla
cessione di immobili abusivi; 2) articolo 7: viene
prorogata al 30 giugno 1996 l'attività della commissione per
la definizione del contenzioso in materia di opere pubbliche.
Viene altresì precisato che la predetta attività è svolta da
una sola commissione e di conseguenza viene prorogato al 1996
l'onere per il funzionamento della commissione stessa;
3) articolo 9: viene ripristinato il precedente regime
autorizzatorio per gli interventi secondari ricadenti nelle
zone di interesse storico-artistico monumentale.
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