| 1. Dopo l'articolo 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184,
come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, è
inserito il seguente:
"Art. 1- bis. - 1. Gli enti locali
individuano, attraverso attività di monitoraggio sul
territorio, e sostengono, con idonei interventi, i nuclei
familiari a rischio al fine di prevenire l'abbandono e di
consentire al minore di essere educato nell'ambito della
propria famiglia; essi promuovono, altresì, iniziative di
informazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e
l'adozione e di sostegno all'attività della comunità di tipo
familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento
professionale degli operatori sociali nonché incontri di
Pag. 4
informazione e preparazione per le famiglie e le persone che
intendono avere in affidamento o in adozione minori.
2. Gli enti locali possono stipulare convenzioni con
enti o associazioni senza fine di lucro, che operano nel campo
della tutela dei minori e delle famiglie, per la realizzazione
degli interventi di cui al comma 1".
| |