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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3508
DDL0187-0007
Progetto di legge Camera n. 187 - testo presentato - (DDL13-187)
(suddiviso in 39 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C187. TESTIPDL
...C187.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC187 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  L'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è
  sostituito dal seguente:
     "Art.  2. -  1.  Qualora l'ambiente familiare non
  sia temporaneamente idoneo a fornire al minore l'educazione e
  l'assistenza necessaria, l'ente locale interviene con misure
  specifiche atte a rimuoverne le cause economiche, personali e
  sociali assicurando una assistenza domiciliare anche
  specialistica e, ove necessario, sussidi economici.
       2.  Soltanto ove, nonostante gli interventi di cui al
  presente articolo, il minore risulti ugualmente privo, in via
  temporanea, della necessaria assistenza da parte del suo
  nucleo familiare, egli deve essere affidato ad un'altra
  famiglia, possibilmente con figli minori, che non abbia
  presentato domanda di adozione ai sensi dell'articolo 22, o ad
  una persona singola, preferibilmente viventi nella stessa zona
  ed ambiente della famiglia d'origine, ovvero ad una comunità
  di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento,
  l'educazione e l'istruzione.
       3.  Sono comunità di tipo familiare i nuclei di
  persone conviventi caratterizzati da un'organizzazione, uno
 
                               Pag. 5
 
  stile di vita e da rapporti esterni analoghi a quelli di una
  famiglia numerosa, che assicurino al minore abbandonato
  un'accoglienza anche prolungata, volta ad assicurargli affetto
  e cure individualizzate.  A tal fine le comunità di tipo
  familiare operano in collaborazione con i servizi sociali
  territoriali ed il tribunale per i minorenni.
       4.  Le comunità di tipo familiare possono ospitare
  contemporaneamente fino ad un massimo di otto minori.
       5.  Ove non sia possibile un conveniente affidamento
  familiare, ai sensi del comma 3, è consentito il ricovero del
  minore in un istituto pubblico o privato, da realizzarsi
  preferibilmente nell'ambito della regione di residenza del
  minore stesso; salvo casi eccezionali, la permanenza in
  istituto non può superare i diciotto mesi.
       6.  I bambini sino a sei anni d'età, tranne casi
  eccezionali e gravi, non possono essere ricoverati in un
  istituto, ma devono essere affidati ai sensi del comma 2.
       7.  Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di
  entrata in vigore della presente legge, definiscono gli
  standard  minimi dei servizi e dell'assistenza che devono
  essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli
  istituti e verificano periodicamente il rispetto dei
  medesimi".
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-187 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0187 TOTPAG=0025 TOTDOC=0039 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=014 PAGFIN=0005 RIGFIN=024 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=018700 00 FASCIDC=13DDL0187 SORTNAV=0018700 000 00000 ZZDDLC187 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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