| 1. L'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è
sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. L'affidamento familiare è disposto
dal servizio locale, previo consenso manifestato per iscritto,
dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito
il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno
anche di età inferiore.
2. Il servizio locale trasmette immediatamente il
provvedimento con cui è disposto l'affidamento al giudice
tutelare del luogo ove si trova il minore che previa verifica
della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2, rende
esecutivo il provvedimento con decreto da emanare entro dieci
giorni.
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3. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la
potestà o del tutore, provvede con urgenza il tribunale per i
minorenni, sentiti i genitori, o chi esercita la potestà sul
minore, e il pubblico ministero.
4. Nel provvedimento di affidamento familiare devono
essere indicate specificatamente le motivazioni, nonché i
tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti
all'affidatario e le modalità attraverso le quali i genitori e
gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i
rapporti con il minore. E' inoltre indicato il periodo di
presumibile durata dell'affidamento ed il servizio locale cui
è attribuita la vigilanza durante l'affidamento stesso con
l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice
tutelare ed il tribunale per i minorenni, a seconda che si
tratti di provvedimento emesso ai sensi, rispettivamente, dei
commi 1 e 3.
5. Nel periodo di affidamento i servizi sociali
assistono la famiglia di origine al fine di consentire il
superamento delle situazioni di difficoltà ed inviano,
semestralmente, un rapporto al giudice tutelare presso il
tribunale per i minorenni che ha reso esecutivo o disposto
l'affidamento.
6. L'affidamento familiare cessa con provvedimento
della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse
del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà
temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato.
7. Trascorso il periodo di durata previsto, oppure
quando la prosecuzione dell'affidamento rechi pregiudizio al
minore, il giudice tutelare, sentiti i genitori e chi
eventualmente eserciti la potestà sul minore, nonché il
servizio locale, può disporre la proroga dell'affidamento e un
diverso affidamento della famiglia, ovvero richiedere
immediatamente, se necessario, che il tribunale adotti
ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.
8. Il tribunale, sulla richiesta del giudice
tutelare, o d'ufficio, nell'ipotesi di cui al comma 3,
provvede immediatamente ai sensi del medesimo comma 3.
9. I provvedimenti di cui al presente articolo sono
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comunicati ai genitori o a chi eventualmente eserciti la
potestà sul minore".
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