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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3509
DDL0187-0008
Progetto di legge Camera n. 187 - testo presentato - (DDL13-187)
(suddiviso in 39 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C187. TESTIPDL
...C187.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC187 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  L'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è
  sostituito dal seguente:
     "Art.  4. -  1.  L'affidamento familiare è disposto
  dal servizio locale, previo consenso manifestato per iscritto,
  dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito
  il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno
  anche di età inferiore.
       2.  Il servizio locale trasmette immediatamente il
  provvedimento con cui è disposto l'affidamento al giudice
  tutelare del luogo ove si trova il minore che previa verifica
  della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2, rende
  esecutivo il provvedimento con decreto da emanare entro dieci
  giorni.
 
                               Pag. 6
 
       3.  Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la
  potestà o del tutore, provvede con urgenza il tribunale per i
  minorenni, sentiti i genitori, o chi esercita la potestà sul
  minore, e il pubblico ministero.
       4.  Nel provvedimento di affidamento familiare devono
  essere indicate specificatamente le motivazioni, nonché i
  tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti
  all'affidatario e le modalità attraverso le quali i genitori e
  gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i
  rapporti con il minore.  E' inoltre indicato il periodo di
  presumibile durata dell'affidamento ed il servizio locale cui
  è attribuita la vigilanza durante l'affidamento stesso con
  l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice
  tutelare ed il tribunale per i minorenni, a seconda che si
  tratti di provvedimento emesso ai sensi, rispettivamente, dei
  commi 1 e 3.
       5.  Nel periodo di affidamento i servizi sociali
  assistono la famiglia di origine al fine di consentire il
  superamento delle situazioni di difficoltà ed inviano,
  semestralmente, un rapporto al giudice tutelare presso il
  tribunale per i minorenni che ha reso esecutivo o disposto
  l'affidamento.
       6.  L'affidamento familiare cessa con provvedimento
  della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse
  del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà
  temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato.
       7.  Trascorso il periodo di durata previsto, oppure
  quando la prosecuzione dell'affidamento rechi pregiudizio al
  minore, il giudice tutelare, sentiti i genitori e chi
  eventualmente eserciti la potestà sul minore, nonché il
  servizio locale, può disporre la proroga dell'affidamento e un
  diverso affidamento della famiglia, ovvero richiedere
  immediatamente, se necessario, che il tribunale adotti
  ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.
       8.  Il tribunale, sulla richiesta del giudice
  tutelare, o d'ufficio, nell'ipotesi di cui al comma 3,
  provvede immediatamente ai sensi del medesimo comma 3.
     9.  I provvedimenti di cui al presente articolo sono
 
                               Pag. 7
 
  comunicati ai genitori o a chi eventualmente eserciti la
  potestà sul minore".
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-187 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0187 TOTPAG=0025 TOTDOC=0039 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=025 PAGFIN=0007 RIGFIN=003 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=018700 00 FASCIDC=13DDL0187 SORTNAV=0018700 000 00000 ZZDDLC187 NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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