| Per quanto attiene alla riduzione di entrata derivante
dall'applicazione della riduzione dell'oblazione prevista dal
richiamato articolo 34, comma quinto, della legge n. 47 del
1985, e successive modificazioni, si prevede che la stessa
possa essere compensata dalle maggiori entrate derivanti
dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo
1, comma 1, lettere c), d) ed e).
Con la prima vengono fatti salvi i versamenti che per
errore materiale siano stati fatti ad autorità pubbliche
incompetenti a riceverli e che viceversa avrebbero dovuto
essere restituiti agli interessati.
Con la disposizione di cui alla lettera d) viene
differito il termine per il versamento dell'oblazione
forfettaria del 31 marzo 1995 al 15 dicembre dello stesso
anno. Anche tale norma consentirà di trattenere all'erario i
numerosi versamenti che essendo avvenuti oltre il 31 marzo
1995 avrebbero dovuto essere rimborsati agli interventi con il
conseguente rigetto delle istanze di sanatoria.
Infine, la disposizione di cui alla predetta lettera
e) riapre il termine fino al 31 marzo 1996 per il
versamento dell'oblazione autoliquidata, e non interamente
versata, in base al precedente condono. Anche in questo caso
il mancato versamento della predetta oblazione, in misura
tripla, entro la data del 31 marzo 1995, essendo richiesto a
pena di improcedibilità della domanda avrebbe comportato il
rigetto delle precedenti richieste senza un utile incremento
delle entrate dello Stato.
Per quanto attiene alla riduzione dell'aliquota IVA al 4
per cento di cui all'articolo 9, comma 3, si osserva che dalle
rilevazioni eseguite dal Ministero delle finanze sulle
dichiarazioni IVA riferite all'anno 1992 la base imponibile
relativa all'intero settore delle manutenzioni ordinaria e
straordinaria, comprese quelle eseguite all'interno delle
abitazioni, risulta essere di lire 48.132 miliardi
(13.725+34.407).
Tenuto conto che, sulla base delle valutazioni elaborate
dal Ministero dei lavori pubblici nell'anno 1994, il settore
in parola è interessato da una recessione, rispetto all'anno
1992, valutabile in misura non inferiore al 25 per cento, il
dato complessivo suddetto si attesterebbe a 36.000 miliardi
circa.
Inoltre dalle rilevazioni effettuate dallo stesso
Ministero dei lavori pubblici risulta che all'edilizia
residenziale, interessata dalla misura agevolativa, è
attribuibile una quota del 40 per cento del suddetto
imponibile complessivo: 36.000 x 0,40 = 14.400 miliardi.
Su tale importo il calo di gettito IVA, per ogni punto
percentuale, è di 144 miliardi circa. Pertanto l'agevolazione
prevista determina una perdita di gettito, su base annua, di
2.200 miliardi circa. Per l'anno
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1994 la perdita è valutata in
550 miliardi circa tenendo conto delle modalità di riscossione
e, per l'anno 1995, considerato il limite temporale
dell'agevolazione la perdita è valutabile in circa 915
miliardi.
Per quanto riguarda le commissioni istituite ai sensi
dell'articolo 7, comma 3, l'onere derivante dall'attività
delle medesime è previsto in lire 60 milioni (20 milioni x
n. 3 commissioni) per il 1994, considerato il ridotto
periodo di funzionamento.
Per quanto riguarda il 1995, l'onere è previsto in lire
120 milioni (40 milioni x n. 3 commissioni).
Per quanto riguarda il 1996, l'onere è previsto in lire
20 milioni per l'attività dell'unica commissione realmente
costituita.
Per quanto riguarda le commissioni di valutazione delle
opere di competenza dell'ANAS (articolo 7, comma 12), si è
fatto ricorso a somme assegnate allo stesso ente con una
competenza di lire 40 milioni per il 1994, lire 120 milioni
per il 1995 e lire 60 milioni per il 1996.
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