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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


351
DDL0021-0003
Progetto di legge Camera n. 21 - testo presentato - (DDL13-21)
(suddiviso in 20 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C21. TESTIPDL
...C21.
Pag. 4 RELAZIONE TECNICA (Articolo 11- ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC21 ZZ13 ZZRT ZZPR
      Per quanto attiene alla riduzione di entrata derivante
  dall'applicazione della riduzione dell'oblazione prevista dal
  richiamato articolo 34, comma quinto, della legge n. 47 del
  1985, e successive modificazioni, si prevede che la stessa
  possa essere compensata dalle maggiori entrate derivanti
  dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo
  1, comma 1, lettere  c), d)  ed  e).
      Con la prima vengono fatti salvi i versamenti che per
  errore materiale siano stati fatti ad autorità pubbliche
  incompetenti a riceverli e che viceversa avrebbero dovuto
  essere restituiti agli interessati.
      Con la disposizione di cui alla lettera  d)  viene
  differito il termine per il versamento dell'oblazione
  forfettaria del 31 marzo 1995 al 15 dicembre dello stesso
  anno.  Anche tale norma consentirà di trattenere all'erario i
  numerosi versamenti che essendo avvenuti oltre il 31 marzo
  1995 avrebbero dovuto essere rimborsati agli interventi con il
  conseguente rigetto delle istanze di sanatoria.
      Infine, la disposizione di cui alla predetta lettera
  e)  riapre il termine fino al 31 marzo 1996 per il
  versamento dell'oblazione autoliquidata, e non interamente
  versata, in base al precedente condono.  Anche in questo caso
  il mancato versamento della predetta oblazione, in misura
  tripla, entro la data del 31 marzo 1995, essendo richiesto a
  pena di improcedibilità della domanda avrebbe comportato il
  rigetto delle precedenti richieste senza un utile incremento
  delle entrate dello Stato.
      Per quanto attiene alla riduzione dell'aliquota IVA al 4
  per cento di cui all'articolo 9, comma 3, si osserva che dalle
  rilevazioni eseguite dal Ministero delle finanze sulle
  dichiarazioni IVA riferite all'anno 1992 la base imponibile
  relativa all'intero settore delle manutenzioni ordinaria e
  straordinaria, comprese quelle eseguite all'interno delle
  abitazioni, risulta essere di lire 48.132 miliardi
  (13.725+34.407).
      Tenuto conto che, sulla base delle valutazioni elaborate
  dal Ministero dei lavori pubblici nell'anno 1994, il settore
  in parola è interessato da una recessione, rispetto all'anno
  1992, valutabile in misura non inferiore al 25 per cento, il
  dato complessivo suddetto si attesterebbe a 36.000 miliardi
  circa.
      Inoltre dalle rilevazioni effettuate dallo stesso
  Ministero dei lavori pubblici risulta che all'edilizia
  residenziale, interessata dalla misura agevolativa, è
  attribuibile una quota del 40 per cento del suddetto
  imponibile complessivo: 36.000 x 0,40 = 14.400 miliardi.
      Su tale importo il calo di gettito IVA, per ogni punto
  percentuale, è di 144 miliardi circa.  Pertanto l'agevolazione
  prevista determina una perdita di gettito, su base annua, di
  2.200 miliardi circa.  Per l'anno
 
                               Pag. 5
 
  1994 la perdita è valutata in
  550 miliardi circa tenendo conto delle modalità di riscossione
  e, per l'anno 1995, considerato il limite temporale
  dell'agevolazione la perdita è valutabile in circa 915
  miliardi.
      Per quanto riguarda le commissioni istituite ai sensi
  dell'articolo 7, comma 3, l'onere derivante dall'attività
  delle medesime è previsto in lire 60 milioni (20 milioni x
  n. 3 commissioni) per il 1994, considerato il ridotto
  periodo di funzionamento.
      Per quanto riguarda il 1995, l'onere è previsto in lire
  120 milioni (40 milioni x n. 3 commissioni).
      Per quanto riguarda il 1996, l'onere è previsto in lire
  20 milioni per l'attività dell'unica commissione realmente
  costituita.
      Per quanto riguarda le commissioni di valutazione delle
  opere di competenza dell'ANAS (articolo 7, comma 12), si è
  fatto ricorso a somme assegnate allo stesso ente con una
  competenza di lire 40 milioni per il 1994, lire 120 milioni
  per il 1995 e lire 60 milioni per il 1996.
 
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