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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3512
DDL0187-0011
Progetto di legge Camera n. 187 - testo presentato - (DDL13-187)
(suddiviso in 39 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C187. TESTIPDL
...C187.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC187 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  L'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è
  sostituito dal seguente:
     "Art.  6. -  1.  L'adozione è consentita ai coniugi
  non separati, alle coppie conviventi da almeno tre anni ed
  anche a persone non coniugate, che non vivono in coppia, a
  condizione che siano idonee ad educare ed istruire ed in grado
  di mantenere i minori che intendono adottare, ed a condizione
  che diano ragionevole affidamento di poter assicurare ai
  minori un ambiente conforme ai princìpi sanciti dall'articolo
  1 della presente legge.
       2.  Fermo quanto disposto al comma 1, le coppie non
  coniugate sono dichiarate idonee qualora abbiano regolato
  formalmente, da almeno due anni e con scrittura avente data
  certa, il contributo di ciascuno alla conduzione della vita in
  comune, il regime dei beni acquistati durante la convivenza
  nonché i diritti e gli obblighi di ciascuno in caso di
  cessazione della convivenza.
       3.  L'età degli adottanti deve superare di almeno
  diciotto e non di più di quarantacinque anni l'età
  dell'adottando.  Nel caso in cui l'adottando abbia compiuto i
  dodici anni, ovvero presenti un  handicap  accertato ai
 
                               Pag. 9
 
  sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
  l'età degli adottanti può superare di non più di cinquanta
  anni l'età dell'adottando.  I limiti di età possono essere
  superati in caso di adozione di fratelli; possono essere
  altresì superati, per uno degli adottanti, qualora, in via
  eccezionale, si accerti che l'adozione risponde all'interesse
  del minore.
       4.  Sono consentite ai medesimi adottanti più
  adozioni anche con diverse modalità.
       5.  Gli enti locali assicurano assistenza e sostegno
  agli adottanti che ne facciano richiesta, anche nella fase di
  affidamento preadottivo.  Gli adottanti che accolgono minori di
  età superiore ai dodici anni o con  handicap
  usufruiscono, a richiesta, di un assegno mensile di natura
  alimentare nella misura stabilita con decreto del Presidente
  del Consiglio dei ministri, erogato tramite il comune dal
  fondo per le adozioni e gli affidamenti".
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-187 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0187 TOTPAG=0025 TOTDOC=0039 NDOC=0011 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0008 RIGINIZ=016 PAGFIN=0009 RIGFIN=018 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=018700 00 FASCIDC=13DDL0187 SORTNAV=0018700 000 00000 ZZDDLC187 NDOC0011 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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