| 1. L'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è
sostituito dal seguente:
"Art. 6. - 1. L'adozione è consentita ai coniugi
non separati, alle coppie conviventi da almeno tre anni ed
anche a persone non coniugate, che non vivono in coppia, a
condizione che siano idonee ad educare ed istruire ed in grado
di mantenere i minori che intendono adottare, ed a condizione
che diano ragionevole affidamento di poter assicurare ai
minori un ambiente conforme ai princìpi sanciti dall'articolo
1 della presente legge.
2. Fermo quanto disposto al comma 1, le coppie non
coniugate sono dichiarate idonee qualora abbiano regolato
formalmente, da almeno due anni e con scrittura avente data
certa, il contributo di ciascuno alla conduzione della vita in
comune, il regime dei beni acquistati durante la convivenza
nonché i diritti e gli obblighi di ciascuno in caso di
cessazione della convivenza.
3. L'età degli adottanti deve superare di almeno
diciotto e non di più di quarantacinque anni l'età
dell'adottando. Nel caso in cui l'adottando abbia compiuto i
dodici anni, ovvero presenti un handicap accertato ai
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sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
l'età degli adottanti può superare di non più di cinquanta
anni l'età dell'adottando. I limiti di età possono essere
superati in caso di adozione di fratelli; possono essere
altresì superati, per uno degli adottanti, qualora, in via
eccezionale, si accerti che l'adozione risponde all'interesse
del minore.
4. Sono consentite ai medesimi adottanti più
adozioni anche con diverse modalità.
5. Gli enti locali assicurano assistenza e sostegno
agli adottanti che ne facciano richiesta, anche nella fase di
affidamento preadottivo. Gli adottanti che accolgono minori di
età superiore ai dodici anni o con handicap
usufruiscono, a richiesta, di un assegno mensile di natura
alimentare nella misura stabilita con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, erogato tramite il comune dal
fondo per le adozioni e gli affidamenti".
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