| 1. L'articolo 31 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è
sostituito dal seguente:
"Art. 31. - 1. L'ingresso nello Stato a scopo di
adozione di stranieri minori di anni quattordici è consentito
solo quando vi sia un provvedimento di adozione o di
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affidamento preadottivo del minore emanato da una autorità
straniera nei confronti di cittadini italiani residenti in
Italia o nello Stato estero, ovvero un provvedimento di
affidamento a fini di adozione.
2. Con convenzioni bilaterali o plurilaterali tra
l'Italia e altri Stati può essere riconosciuta validità per
l'ingresso in Italia a fini adozionali anche a provvedimenti
di autorità straniere diversi da quelli di cui al comma 1,
purché sia garantita la sussistenza della volontà dei genitori
di abbandonare il bambino da adottare o la sussistenza di una
reale situazione di abbandono.
3. L'autorità consolare del luogo ove il
provvedimento è stato emesso dichiara la conformità dello
stesso alla legislazione di quello Stato".
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