| 1. Dopo l'articolo 72 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è
inserito il seguente:
"Art. 72- bis. - 1. Salvo il caso di
esercizio del mandato professionale, per la rappresentanza e
l'assistenza della parte in giudizio, chiunque svolge, per
conto di terzi, pratiche inerenti all'adozione di minori
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stranieri, in mancanza dell'iscrizione nell'elenco di cui al
comma 2, lettera c), dell'articolo 38- bis, è
punito con la pena della reclusione fino a due anni o della
multa fino a lire 4.000.000.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano
congiuntamente ai legali rappresentanti ed ai responsabili di
associazioni o di agenzie costituite appositamente per
trattare le pratiche di adozione.
3. Le pene previste dal comma 1 si applicano,
diminuite, a coloro che si rivolgono ad associazioni, ad enti
o a persone non iscritti nell'elenco di cui al comma 2,
lettera c), dell'articolo 38- bis. A questo fine,
presso ogni ufficio giudiziario minorile è conservata copia
dell'elenco aggiornato degli enti e delle organizzazioni
iscritti nell'elenco di cui al comma 2, lettera c),
dell'articolo 38- bis; copia dell'elenco è consegnata, a
cura della cancelleria, ai coniugi dichiarati idonei
all'adozione di minori stranieri. Copia aggiornata dell'elenco
è trasmessa entro il 31 dicembre di ogni anno all'Osservatorio
per gli affidamenti e le adozioni".
2. Le disposizioni di cui all'articolo 72- bis della
legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, entrano in vigore sei mesi dopo
l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 36, comma 3,
della presente legge.
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