Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3536
DDL0187-0035
Progetto di legge Camera n. 187 - testo presentato - (DDL13-187)
(suddiviso in 39 Unità Documento)
Unità Documento n.35 (che inizia a pag.18 dello stampato)
...C187. TESTIPDL
...C187.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 33.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC187 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Dopo l'articolo 72 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è
  inserito il seguente:
     "Art.  72- bis.  -  1.  Salvo il caso di
  esercizio del mandato professionale, per la rappresentanza e
  l'assistenza della parte in giudizio, chiunque svolge, per
  conto di terzi, pratiche inerenti all'adozione di minori
 
                              Pag. 19
 
  stranieri, in mancanza dell'iscrizione nell'elenco di cui al
  comma 2, lettera  c),  dell'articolo 38- bis,  è
  punito con la pena della reclusione fino a due anni o della
  multa fino a lire 4.000.000.
       2.  Le pene di cui al comma 1 si applicano
  congiuntamente ai legali rappresentanti ed ai responsabili di
  associazioni o di agenzie costituite appositamente per
  trattare le pratiche di adozione.
       3.  Le pene previste dal comma 1 si applicano,
  diminuite, a coloro che si rivolgono ad associazioni, ad enti
  o a persone non iscritti nell'elenco di cui al comma 2,
  lettera  c),  dell'articolo 38- bis.  A questo fine,
  presso ogni ufficio giudiziario minorile è conservata copia
  dell'elenco aggiornato degli enti e delle organizzazioni
  iscritti nell'elenco di cui al comma 2, lettera  c),
  dell'articolo 38- bis;  copia dell'elenco è consegnata, a
  cura della cancelleria, ai coniugi dichiarati idonei
  all'adozione di minori stranieri.  Copia aggiornata dell'elenco
  è trasmessa entro il 31 dicembre di ogni anno all'Osservatorio
  per gli affidamenti e le adozioni".
     2.  Le disposizioni di cui all'articolo 72- bis  della
  legge 4 maggio 1983, n.  184, introdotto dal comma 1 del
  presente articolo, entrano in vigore sei mesi dopo
  l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 36, comma 3,
  della presente legge.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-187 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0187 TOTPAG=0025 TOTDOC=0039 NDOC=0035 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0018 RIGINIZ=027 PAGFIN=0019 RIGFIN=026 UPAG=NO PAGEIN=18 PAGEFIN=19 SORTRES= SORTDDL=018700 00 FASCIDC=13DDL0187 SORTNAV=0018700 000 00000 ZZDDLC187 NDOC0035 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati