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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3538
DDL0187-0037
Progetto di legge Camera n. 187 - testo presentato - (DDL13-187)
(suddiviso in 39 Unità Documento)
Unità Documento n.37 (che inizia a pag.19 dello stampato)
...C187. TESTIPDL
...C187.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 35.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC187 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Dopo l'articolo 81 della legge 4 maggio 1983, n. 184,
  sono aggiunti i seguenti:
 
                              Pag. 20
 
     "Art.  81- bis.  -  1.  Presso i centri per la
  giustizia minorile sono tenuti ed aggiornati costantemente gli
  albi delle persone disponibili ed idonee ad assumere
  l'incarico di tutore provvisorio o di curatore speciale dei
  minori; copia aggiornata dell'albo è trasmessa entro il 31
  dicembre di ogni anno all'Osservatorio per gli affidamenti e
  le adozioni.
       2.  Le domande di iscrizione all'albo sono valutate e
  le cancellazioni sono decise dalla commissione prevista dal
  decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n.
  1538.
       3.  In tutti i casi di nomina del tutore provvisorio
  o del curatore speciale, previsti dalle disposizioni vigenti
  in materia di tutela dei minori, il giudice si avvale
  esclusivamente delle persone iscritte negli albi indicati al
  comma 1.
     Art.  81- ter.  -  1.  Con decreto del
  Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
  Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro per la
  famiglia e la solidarietà sociale, è istituita una Commissione
  per lo studio e la proposta di princìpi generali, al fine
  dell'elaborazione di un disegno di legge di delegazione per la
  riforma ed il riordino della legislazione in materia minorile,
  secondo i criteri fissati dalla Convenzione sui diritti del
  fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989, resa
  esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 178.
     Art.  81- quater.  -  1.  Il Ministero di grazia
  e giustizia cura l'istituzione di corsi di aggiornamento
  professionale per i magistrati e per gli esperti addetti ai
  tribunali per i minorenni, per avvocati e procuratori e per
  consulenti tecnici sulle materie concernenti le problematiche
  minorili, anche con riferimento specifico all'adozione ed
  all'affidamento; a tal fine può stipulare convenzioni con enti
  o associazioni private, di comprovata esperienza e serietà,
  che operano nel settore della tutela dei minori e delle
  famiglie.
     Art.  81- quinques.  -  1.  E' istituito
  l'ufficio dell'avvocato del bambino.  L'ufficio ha sede presso
  ciascun tribunale per i minorenni.
 
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       2.  L'avvocato del bambino è nominato dal Ministro
  per la famiglia e la solidarietà sociale, ed è prescelto
  preferibilmente tra esperti in psicologia infantile, dura in
  carica quattro anni, e può essere riconfermato.
       3.  L'ufficio è composto dall'avvocato del bambino e
  dal personale ausiliario, secondo le piante organiche che, per
  ciascuna sede, saranno stabilite con decreto del Ministro per
  la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con i
  Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, i quali ne
  stabiliranno anche il trattamento economico.  Le dotazioni ed i
  fondi necessari al funzionamento degli uffici saranno fissati
  annualmente dalla legge finanziaria.
       4.  L'avvocato del bambino, al fine di tutelare i
  diritti e gli interessi dei minori, può intervenire in tutti i
  procedimenti previsti dalla presente legge.  Egli ha facoltà,
  ancor prima di esercitare l'intervento, di esaminare i
  documenti e di estrarne copia.
       5.  Restano ferme le disposizioni vigenti sulla
  rappresentanza, anche processuale, dei minori; tuttavia
  l'avvocato del bambino può formulare istanze e assumere
  conclusioni anche difformi da quelle delle altre parti.
       6.  L'avvocato del bambino può intervenire
  personalmente nei procedimenti e può farsi rappresentare da
  avvocati e procuratori, gli onorari dei quali sono ridotti
  della metà.
     Art.  81- sexies.  -  1.  E' istituito presso la
  Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli
  affari sociali - il "Fondo centrale per gli affidamenti e le
  adozioni" per il finanziamento ed il sostegno delle comunità
  di tipo familiare.
       2.  Il Fondo eroga, per il tramite delle regioni,
  finanziamenti ai comuni:
         a)  per gli interventi dei servizi sociali in
  favore delle famiglie a rischio, di quelle temporaneamente
  inidonee ad assistere i figli, di quelle che adottano e degli
  affidatari e delle comunità di tipo familiare, previsti dagli
  articoli 1- bis,  2, 4, 5, 5- bis  e 6;
         b)  per l'erogazione degli assegni e contributi in
 
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  favore delle famiglie in difficoltà, degli adottanti, degli
  affidatari e delle comunità di tipo familiare previsti dagli
  articoli 2, 5- bis  e 6, nonché del presente articolo.
       3.  Il Fondo è annualmente ripartito entro il 30
  settembre di ciascun anno tra le regioni e le province
  autonome di Trento e di Bolzano che ne facciamo richiesta con
  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
  del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di
  concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in proporzione
  al numero degli abitanti con eventuali correttivi in base al
  fabbisogno indicato dalle regioni ed ai dati sul fenomeno
  forniti dall'Osservatorio di cui all'articolo
  81- septies.
       4.  Le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano definiscono i presupposti, i criteri e le procedure
  per l'assegnazione e la ripartizione delle somme e provvedono,
  entro quindici giorni dalla effettiva disponibilità, alla
  attribuzione ai comuni richiedenti.
       5.  I sindaci entro trenta giorni dalla comunicazione
  delle disponibilità attribuite ai comuni, assegnano i
  contributi agli enti locali, alle famiglie, agli affidatari ed
  alle comunità di tipo familiare che ne abbiano fatto
  tempestiva e documentata richiesta.
       6.  Nell'ipotesi in cui le somme attribuite al comune
  non siano sufficienti a coprire le richieste inoltrate, il
  sindaco le ripartisce con precedenza per le domande presentate
  dalle comunità di tipo familiare che accolgono minori con
  handicap  e da quelle in situazioni di documentato
  disagio economico.
       7.  I contributi devono essere erogati entro quindici
  giorni dall'assegnazione ai comuni.
       8.  I soggetti interessati devono presentare domanda
  al sindaco del comune di residenza con l'indicazione delle
  spese previste entro il 1^ marzo di ciascun anno.
       9.  Per gli anni 1997 e 1998 la domanda deve essere
  presentata entro il 31 luglio di detti anni.
 
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       10.  Alla domanda devono essere allegate le
  certificazioni trascritte dalle regioni e dalle province
  autonome.
       11.  Il sindaco, nel termine di trenta giorni
  successivi dalla scadenza del termine per la presentazione
  delle domande, stabilisce il fabbisogno complessivo del comune
  sulla base delle domande ritenute ammissibili e le trasmette
  alla regione.
     12.  La regione determina il proprio fabbisogno complessivo
  e trasmette entro trenta giorni al Ministro per la famiglia e
  la solidarietà sociale la richiesta di partecipazione alla
  ripartizione del Fondo di cui al comma 1.
    13.  Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con lire
  30 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.
     Art.  81- septies.  -  1.  Con decreto del
  Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
  Ministro di grazia e giustizia e del Ministro per la famiglia
  e la solidarietà sociale, è istituito l'Osservatorio nazionale
  per l'affidamento e l'adozione, presieduto dal Ministro di
  grazia e giustizia o da un suo delegato, e composto da un
  rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri -
  Dipartimento per gli affari sociali, uno del Ministero degli
  affari esteri, uno del Ministero dell'interno, nonché da un
  rappresentante delle regioni, un rappresentante dei comuni,
  due rappresentanti delle organizzazioni operanti nel settore
  in almeno sei regioni e due esperti.
       2.  L'Osservatorio, che si avvale del personale
  dell'ufficio centrale per la giustizia minorile del Ministero
  di grazia e giustizia, ha i seguenti compiti:
         a)  provvedere alla raccolta dei dati trasmessi
  dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano
  concernenti l'anagrafe dei minori in stato di abbandono, in
  istituto, in affidamento o in adozione ed i registri delle
  famiglie ritenute idonee ad adottare e delle comunità
  familiari;
         b)  promuovere ricerche e studi in Italia e
  all'estero;
         c)  raccogliere dati completi sui servizi sociali
  in materia di adozione e di affidamento;
 
                              Pag. 24
 
         d)  promuovere iniziative informative
  sull'affidamento e l'adozione, anche al fine di
  incentivarle.
     Art.  81- octies.  -  1.  Le regioni e le
  province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono:
         a)  un'anagrafe dei minori in stato di abbandono,
  in istituto, in affidamento o in adozione, con indicazione
  dell'affidatario, famiglia, cumunità di tipo familiare o
  istituto presso cui i minori si trovano;
         b)  un registro delle famiglie ritenute idonee ad
  adottare;
         c)  un albo delle comunità di tipo familiare.
       2.  Le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano trasmettono semestralmente all'Osservatorio di cui
  all'articolo 81- septies  copia aggiornata dei dati
  anagrafici, del registro e dell'albo di cui al comma 1.
     Art.  81- nonies.  -  1.  Le comunità di tipo
  familiare di cui all'articolo 2 possono beneficiare, su
  richiesta, di contributi per il mantenimento dei minori in
  affidamento.
       2.  L'iscrizione all'albo di cui al comma 1, lettera
  c),  dell'articolo 81- octies  è condizione
  necessaria per le comunità di tipo familiare per accedere ai
  contributi pubblici.
       3.  Hanno diritto ad essere iscritte all'albo di cui
  al comma 1, lettera  c),  dell'articolo 81- octies  le
  comunità di tipo familiare che ne facciano espressa richiesta,
  documentando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2
  nonché degli ulteriori requisiti necessari per l'iscrizione
  definiti dalle regioni e province autonome di Trento e di
  Bolzano.
       4.  Le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano determinano inoltre i criteri per la revisione
  periodica dell'albo al fine di verificare il permanere dei
  requisiti ed il regolare svolgimento dell'attività da parte
  delle comunità di tipo familiare iscritte e dispongono la
  cancellazione dall'albo con provvedimento motivato.
       5.  Le comunità di tipo familiare iscritte all'albo
  sono tenute alla conservazione della documentazione relativa
 
                              Pag. 25
 
  alle entrate di cui al presente articolo con l'indicazione dei
  soggetti eroganti".
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-187 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0187 TOTPAG=0025 TOTDOC=0039 NDOC=0037 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0019 RIGINIZ=034 PAGFIN=0025 RIGFIN=003 UPAG=SI PAGEIN=19 PAGEFIN=25 SORTRES= SORTDDL=018700 00 FASCIDC=13DDL0187 SORTNAV=0018700 000 00000 ZZDDLC187 NDOC0037 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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