| 1. Dopo l'articolo 81 della legge 4 maggio 1983, n. 184,
sono aggiunti i seguenti:
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"Art. 81- bis. - 1. Presso i centri per la
giustizia minorile sono tenuti ed aggiornati costantemente gli
albi delle persone disponibili ed idonee ad assumere
l'incarico di tutore provvisorio o di curatore speciale dei
minori; copia aggiornata dell'albo è trasmessa entro il 31
dicembre di ogni anno all'Osservatorio per gli affidamenti e
le adozioni.
2. Le domande di iscrizione all'albo sono valutate e
le cancellazioni sono decise dalla commissione prevista dal
decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n.
1538.
3. In tutti i casi di nomina del tutore provvisorio
o del curatore speciale, previsti dalle disposizioni vigenti
in materia di tutela dei minori, il giudice si avvale
esclusivamente delle persone iscritte negli albi indicati al
comma 1.
Art. 81- ter. - 1. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro per la
famiglia e la solidarietà sociale, è istituita una Commissione
per lo studio e la proposta di princìpi generali, al fine
dell'elaborazione di un disegno di legge di delegazione per la
riforma ed il riordino della legislazione in materia minorile,
secondo i criteri fissati dalla Convenzione sui diritti del
fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989, resa
esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 178.
Art. 81- quater. - 1. Il Ministero di grazia
e giustizia cura l'istituzione di corsi di aggiornamento
professionale per i magistrati e per gli esperti addetti ai
tribunali per i minorenni, per avvocati e procuratori e per
consulenti tecnici sulle materie concernenti le problematiche
minorili, anche con riferimento specifico all'adozione ed
all'affidamento; a tal fine può stipulare convenzioni con enti
o associazioni private, di comprovata esperienza e serietà,
che operano nel settore della tutela dei minori e delle
famiglie.
Art. 81- quinques. - 1. E' istituito
l'ufficio dell'avvocato del bambino. L'ufficio ha sede presso
ciascun tribunale per i minorenni.
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2. L'avvocato del bambino è nominato dal Ministro
per la famiglia e la solidarietà sociale, ed è prescelto
preferibilmente tra esperti in psicologia infantile, dura in
carica quattro anni, e può essere riconfermato.
3. L'ufficio è composto dall'avvocato del bambino e
dal personale ausiliario, secondo le piante organiche che, per
ciascuna sede, saranno stabilite con decreto del Ministro per
la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con i
Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, i quali ne
stabiliranno anche il trattamento economico. Le dotazioni ed i
fondi necessari al funzionamento degli uffici saranno fissati
annualmente dalla legge finanziaria.
4. L'avvocato del bambino, al fine di tutelare i
diritti e gli interessi dei minori, può intervenire in tutti i
procedimenti previsti dalla presente legge. Egli ha facoltà,
ancor prima di esercitare l'intervento, di esaminare i
documenti e di estrarne copia.
5. Restano ferme le disposizioni vigenti sulla
rappresentanza, anche processuale, dei minori; tuttavia
l'avvocato del bambino può formulare istanze e assumere
conclusioni anche difformi da quelle delle altre parti.
6. L'avvocato del bambino può intervenire
personalmente nei procedimenti e può farsi rappresentare da
avvocati e procuratori, gli onorari dei quali sono ridotti
della metà.
Art. 81- sexies. - 1. E' istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli
affari sociali - il "Fondo centrale per gli affidamenti e le
adozioni" per il finanziamento ed il sostegno delle comunità
di tipo familiare.
2. Il Fondo eroga, per il tramite delle regioni,
finanziamenti ai comuni:
a) per gli interventi dei servizi sociali in
favore delle famiglie a rischio, di quelle temporaneamente
inidonee ad assistere i figli, di quelle che adottano e degli
affidatari e delle comunità di tipo familiare, previsti dagli
articoli 1- bis, 2, 4, 5, 5- bis e 6;
b) per l'erogazione degli assegni e contributi in
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favore delle famiglie in difficoltà, degli adottanti, degli
affidatari e delle comunità di tipo familiare previsti dagli
articoli 2, 5- bis e 6, nonché del presente articolo.
3. Il Fondo è annualmente ripartito entro il 30
settembre di ciascun anno tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano che ne facciamo richiesta con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in proporzione
al numero degli abitanti con eventuali correttivi in base al
fabbisogno indicato dalle regioni ed ai dati sul fenomeno
forniti dall'Osservatorio di cui all'articolo
81- septies.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano definiscono i presupposti, i criteri e le procedure
per l'assegnazione e la ripartizione delle somme e provvedono,
entro quindici giorni dalla effettiva disponibilità, alla
attribuzione ai comuni richiedenti.
5. I sindaci entro trenta giorni dalla comunicazione
delle disponibilità attribuite ai comuni, assegnano i
contributi agli enti locali, alle famiglie, agli affidatari ed
alle comunità di tipo familiare che ne abbiano fatto
tempestiva e documentata richiesta.
6. Nell'ipotesi in cui le somme attribuite al comune
non siano sufficienti a coprire le richieste inoltrate, il
sindaco le ripartisce con precedenza per le domande presentate
dalle comunità di tipo familiare che accolgono minori con
handicap e da quelle in situazioni di documentato
disagio economico.
7. I contributi devono essere erogati entro quindici
giorni dall'assegnazione ai comuni.
8. I soggetti interessati devono presentare domanda
al sindaco del comune di residenza con l'indicazione delle
spese previste entro il 1^ marzo di ciascun anno.
9. Per gli anni 1997 e 1998 la domanda deve essere
presentata entro il 31 luglio di detti anni.
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10. Alla domanda devono essere allegate le
certificazioni trascritte dalle regioni e dalle province
autonome.
11. Il sindaco, nel termine di trenta giorni
successivi dalla scadenza del termine per la presentazione
delle domande, stabilisce il fabbisogno complessivo del comune
sulla base delle domande ritenute ammissibili e le trasmette
alla regione.
12. La regione determina il proprio fabbisogno complessivo
e trasmette entro trenta giorni al Ministro per la famiglia e
la solidarietà sociale la richiesta di partecipazione alla
ripartizione del Fondo di cui al comma 1.
13. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con lire
30 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.
Art. 81- septies. - 1. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro di grazia e giustizia e del Ministro per la famiglia
e la solidarietà sociale, è istituito l'Osservatorio nazionale
per l'affidamento e l'adozione, presieduto dal Ministro di
grazia e giustizia o da un suo delegato, e composto da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari sociali, uno del Ministero degli
affari esteri, uno del Ministero dell'interno, nonché da un
rappresentante delle regioni, un rappresentante dei comuni,
due rappresentanti delle organizzazioni operanti nel settore
in almeno sei regioni e due esperti.
2. L'Osservatorio, che si avvale del personale
dell'ufficio centrale per la giustizia minorile del Ministero
di grazia e giustizia, ha i seguenti compiti:
a) provvedere alla raccolta dei dati trasmessi
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano
concernenti l'anagrafe dei minori in stato di abbandono, in
istituto, in affidamento o in adozione ed i registri delle
famiglie ritenute idonee ad adottare e delle comunità
familiari;
b) promuovere ricerche e studi in Italia e
all'estero;
c) raccogliere dati completi sui servizi sociali
in materia di adozione e di affidamento;
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d) promuovere iniziative informative
sull'affidamento e l'adozione, anche al fine di
incentivarle.
Art. 81- octies. - 1. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono:
a) un'anagrafe dei minori in stato di abbandono,
in istituto, in affidamento o in adozione, con indicazione
dell'affidatario, famiglia, cumunità di tipo familiare o
istituto presso cui i minori si trovano;
b) un registro delle famiglie ritenute idonee ad
adottare;
c) un albo delle comunità di tipo familiare.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano trasmettono semestralmente all'Osservatorio di cui
all'articolo 81- septies copia aggiornata dei dati
anagrafici, del registro e dell'albo di cui al comma 1.
Art. 81- nonies. - 1. Le comunità di tipo
familiare di cui all'articolo 2 possono beneficiare, su
richiesta, di contributi per il mantenimento dei minori in
affidamento.
2. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1, lettera
c), dell'articolo 81- octies è condizione
necessaria per le comunità di tipo familiare per accedere ai
contributi pubblici.
3. Hanno diritto ad essere iscritte all'albo di cui
al comma 1, lettera c), dell'articolo 81- octies le
comunità di tipo familiare che ne facciano espressa richiesta,
documentando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2
nonché degli ulteriori requisiti necessari per l'iscrizione
definiti dalle regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano determinano inoltre i criteri per la revisione
periodica dell'albo al fine di verificare il permanere dei
requisiti ed il regolare svolgimento dell'attività da parte
delle comunità di tipo familiare iscritte e dispongono la
cancellazione dall'albo con provvedimento motivato.
5. Le comunità di tipo familiare iscritte all'albo
sono tenute alla conservazione della documentazione relativa
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alle entrate di cui al presente articolo con l'indicazione dei
soggetti eroganti".
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