| 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1997,
1998 e 1999, si provvede:
a) per il 1997 e il 1998, mediante riduzione delle
proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996,
all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza
del Consiglio dei ministri;
b) per il 1999, ai sensi dell'articolo 11, comma
3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come
sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n.
362.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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