Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3542
DDL0188-0002
Progetto di legge Camera n. 188 - testo presentato - (DDL13-188)
(suddiviso in 21 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C188. TESTIPDL
...C188.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC188 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi!. - Per una complessa serie di
  motivi, un gran numero di cittadini, in continuo aumento, sono
  stati fortemente penalizzati, sono sempre stati posti per
  ultimi, addirittura rimossi nella scala degli interventi.  Mi
  riferisco a quei cittadini che hanno tante difficoltà da
  superare per soddisfare i loro grandi bisogni.  Una società
  civile ha come metro di misura l'attenzione per queste persone
  e per chi vive con loro; un Parlamento democratico, nel
  rispetto della Costituzione, deve predisporre interventi volti
  a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale.
     La presente proposta di legge ha lo scopo precipuo di
  aiutare veramente le persone con  handicap  grave o
  plurimo e di sostenere chi le assiste.
     Con il termine  handicap  grave non vogliamo costruire
  nuove categorie, ma riferirci ad una serie di bisogni
  particolarmente importanti da soddisfare.  L' handicap  non
  è definito, come troppo spesso avviene, soltanto dalla
  patologia di cui la persona è colpita, ma soprattutto dalle
  mancate risposte che il territorio fornisce a queste persone
  ed ai loro congiunti.  Le soluzioni di questi problemi devono
  avere priorità su qualunque altro intervento.  Infatti, senza
  la loro soluzione, a nostro avviso la stessa Costituzione non
  è pienamente rispettata per un numero assai alto di cittadini.
  Interessarsi concretamente a questo settore articolato, e con
  necessità assai differenti tra loro (ogni cittadino ha
  necessità diverse), vuol dire applicare in maniera concreta, e
  per tutti, la Carta costituzionale e quindi intervenire per
  superare quegli ostacoli che si frappongono tra queste persone
  e l'imprescindibile necessità di uno Stato civile di fornire
  gli strumenti per raggiungere, per quanto possibile,
  condizioni di pari opportunità, di vita indipendente e quindi
  di libertà.
 
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     L'intento di superare l'ambiguità contenuta nella legge n.
  104 del 1992, si evidenzia nell'articolo 1 della proposta
  medesima, la quale stabilisce che gli enti locali "devono" e
  non "possono" intervenire nei confronti dei cittadini
  gravissimi.
     Tra i compiti degli enti locali c'è anche quello di
  promuovere, tramite le aziende sanitarie locali, un'attività
  di verifica della qualità di vita delle persone con
  handicap,  sia in famiglia che in istituto per evitare
  abusi, e per prevedere strumenti finalizzati a ridurre le
  difficoltà.  I dati rilevati andranno a costituire una banca
  dati regionale.
     Nell'articolo 2 è prevista un'importante agevolazione, che
  è quella della riduzione sino al 50 per cento dell'orario
  intero di lavoro a favore del lavoratore che assiste un
  handicappato, sia esso genitore o parente fino al quarto
  grado, e indipendentemente da qualunque situazione
  contrattuale.
     Per il lavoratore che si trovi nelle condizioni previste
  nell'articolo 2 nell'articolo 3 è contemplato il collocamento
  in aspettativa per periodi di tempo non superiori a diciotto
  mesi e ripetibili con un periodo di servizio attivo non
  inferiore ai sei mesi.
     Sia il  part-time  che l'aspettativa saranno
  considerati utili ai fini del trattamento di quiescenza, di
  previdenza e di anzianità di servizio.  Scopo di questi
  articoli è quello di evitare che a chi assiste una persona con
  handicap  si aggiunga anche l' handicap  della
  "perdita del lavoro", con conseguenti danni economici e di
  dignità di questa persona.
     Con l'articolo 4 si estendono ai soggetti destinatari
  della legge tutti i benefici della legge n. 429 del 1991.
     L'articolo 5 prevede l'eliminazione del tetto di reddito
  personale nell'attribuzione di qualsiasi provvidenza economica
  o di qualsiasi sgravio fiscale o privilegio o servizio
  concesso ad un handicappato adulto gravissimo inabile al
  lavoro proficuo.
     L'articolo 6 modifica il comma 3 dell'articolo 33 della
  legge n. 104 del 1992.
     L'articolo 7 colma una grande lacuna, permettendo al
  coniuge, parente o affine entro il terzo grado o a colui che
  assiste la persona con  handicap  grave, che non potrà mai
  avere la patente, ma che ha necessità assoluta di mobilità, di
  poter acquistare un'autovettura con sgravi fiscali (già
  previsti per le persone con  handicap  con patente).
     Le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 8 eliminano
  qualsiasi tassa sull'abitazione di proprietà della persona con
  handicap  o di chi l'assiste continuativamente, così come
  vengono annullate imposte per successione o donazione in
  favore di persone handicappate.  Nello stesso articolo si
  prevede la possibilità di stipulare un'assicurazione sulla
  vita di cui sia unica beneficiaria la persona con
  handicap,  mentre a chi accende tale assicurazione è
  permesso uno sgravio fiscale massimo di lire 15 milioni
  l'anno.
     L'articolo 9 contempla la riduzione dell'aliquota IVA e
  dei canoni per l'acquisto e l'utilizzo di qualunque tipo di
  strumento di comunicazione.
     L'articolo 10 permette a chi ha grave difficoltà motoria
  di poter firmare tramite un timbro tutti gli atti di valore
  legale.
     Nell'articolo 11 viene sancita l'improrogabilità di
  istituire case famiglia e centri diurni integrati con il
  territorio per ridurre l'angoscia di chi non sa che destino
  avranno i propri cari con  handicap  dopo la morte di chi
  li assiste.
     Nell'articolo 12 pur non "monetizzando" l' handicap
  si vuole evitare l'iniquità inconcepibile di erogare denaro
  per istituzionalizzazione di lungo o lunghissimo periodo,
  destinandolo invece alla persona, all'istituzione o al
  potenziamento dei servizi o aiuti alla famiglia o a chi ha la
  tutela di queste persone.
     Nell'articolo 13 si dà priorità di destinazione delle
  persone che optano per il servizio civile in alternativa al
  servizio di leva, all'assistenza per l'integrazione sociale ed
  il miglioramento della qualità della vita dei soggetti
  destinatari della legge.
     L'articolo 14 garantisce i diritti inalienabili delle
  persone non autosufficienti nel rispetto delle disposizioni
  internazionali, nazionali e locali in vigore.  In particolare,
  si propone un'assistenza plurispecialistica, svincolata dal
 
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  reddito individuale o dal cumulo dei redditi del nucleo
  familiare nel quale vive questa persona con  handicap
  prevista per tutto l'arco delle 24 ore.  In ogni contesto
  sociale troppe persone per mancanza o carenza di interventi
  ad hoc  vivono in una riduzione inaccettabile della loro
  libertà individuale ed addirittura "prigionieri di sé stessi",
  situazione intollerabile dal punto di vista umano e
  costituzionale.
     In moltissimi casi, inoltre, tali persone, poste dalla
  mancanza di aiuti specifici in uno stato di gravissima
  difficoltà e disagio, sono viste come peso, quando al
  contrario, messe in una condizione di pari dignità, esprimendo
  le proprie capacità e potenzialità, e la propria sfida nel
  vivere una vita con gravi difficoltà, possono costituire un
  "arricchimento" sostanziale e culturale per il nostro
  Paese.
     A tal fine è fatto obbligo di offrire su tutto l'arco
  delle 24 ore un intervento plurispecialistico a queste
  persone, per ridurne le difficoltà e fornire sostegno per
  amplificare le loro capacità di comunicazione e di
  miglioramento della qualità della vita.
     L'articolo 15 prevede l'istituzione di corsi di laurea per
  assistenti alle persone con  handicap.
     Nell'articolo 16, per evitare l'interdizione, viene
  istituita la figura dell'amministratore di sostegno.
     Gli articoli 17, 18 e 19 riguardano rispettivamente norme
  di salvaguardia, l'istituzione di un fondo di solidarietà e la
  copertura finanziaria.
     Ciò premesso, sono fiducioso che questo Parlamento si
  impegni per l'approvazione della presente proposta di legge,
  garantendo il rispetto della dignità umana e i diritti di
  libertà e di autonomia delle persone handicappate e
  promuovendo la loro piena integrazione in ogni contesto
  sociale.
 
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