| Onorevoli Colleghi!. - Per una complessa serie di
motivi, un gran numero di cittadini, in continuo aumento, sono
stati fortemente penalizzati, sono sempre stati posti per
ultimi, addirittura rimossi nella scala degli interventi. Mi
riferisco a quei cittadini che hanno tante difficoltà da
superare per soddisfare i loro grandi bisogni. Una società
civile ha come metro di misura l'attenzione per queste persone
e per chi vive con loro; un Parlamento democratico, nel
rispetto della Costituzione, deve predisporre interventi volti
a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale.
La presente proposta di legge ha lo scopo precipuo di
aiutare veramente le persone con handicap grave o
plurimo e di sostenere chi le assiste.
Con il termine handicap grave non vogliamo costruire
nuove categorie, ma riferirci ad una serie di bisogni
particolarmente importanti da soddisfare. L' handicap non
è definito, come troppo spesso avviene, soltanto dalla
patologia di cui la persona è colpita, ma soprattutto dalle
mancate risposte che il territorio fornisce a queste persone
ed ai loro congiunti. Le soluzioni di questi problemi devono
avere priorità su qualunque altro intervento. Infatti, senza
la loro soluzione, a nostro avviso la stessa Costituzione non
è pienamente rispettata per un numero assai alto di cittadini.
Interessarsi concretamente a questo settore articolato, e con
necessità assai differenti tra loro (ogni cittadino ha
necessità diverse), vuol dire applicare in maniera concreta, e
per tutti, la Carta costituzionale e quindi intervenire per
superare quegli ostacoli che si frappongono tra queste persone
e l'imprescindibile necessità di uno Stato civile di fornire
gli strumenti per raggiungere, per quanto possibile,
condizioni di pari opportunità, di vita indipendente e quindi
di libertà.
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L'intento di superare l'ambiguità contenuta nella legge n.
104 del 1992, si evidenzia nell'articolo 1 della proposta
medesima, la quale stabilisce che gli enti locali "devono" e
non "possono" intervenire nei confronti dei cittadini
gravissimi.
Tra i compiti degli enti locali c'è anche quello di
promuovere, tramite le aziende sanitarie locali, un'attività
di verifica della qualità di vita delle persone con
handicap, sia in famiglia che in istituto per evitare
abusi, e per prevedere strumenti finalizzati a ridurre le
difficoltà. I dati rilevati andranno a costituire una banca
dati regionale.
Nell'articolo 2 è prevista un'importante agevolazione, che
è quella della riduzione sino al 50 per cento dell'orario
intero di lavoro a favore del lavoratore che assiste un
handicappato, sia esso genitore o parente fino al quarto
grado, e indipendentemente da qualunque situazione
contrattuale.
Per il lavoratore che si trovi nelle condizioni previste
nell'articolo 2 nell'articolo 3 è contemplato il collocamento
in aspettativa per periodi di tempo non superiori a diciotto
mesi e ripetibili con un periodo di servizio attivo non
inferiore ai sei mesi.
Sia il part-time che l'aspettativa saranno
considerati utili ai fini del trattamento di quiescenza, di
previdenza e di anzianità di servizio. Scopo di questi
articoli è quello di evitare che a chi assiste una persona con
handicap si aggiunga anche l' handicap della
"perdita del lavoro", con conseguenti danni economici e di
dignità di questa persona.
Con l'articolo 4 si estendono ai soggetti destinatari
della legge tutti i benefici della legge n. 429 del 1991.
L'articolo 5 prevede l'eliminazione del tetto di reddito
personale nell'attribuzione di qualsiasi provvidenza economica
o di qualsiasi sgravio fiscale o privilegio o servizio
concesso ad un handicappato adulto gravissimo inabile al
lavoro proficuo.
L'articolo 6 modifica il comma 3 dell'articolo 33 della
legge n. 104 del 1992.
L'articolo 7 colma una grande lacuna, permettendo al
coniuge, parente o affine entro il terzo grado o a colui che
assiste la persona con handicap grave, che non potrà mai
avere la patente, ma che ha necessità assoluta di mobilità, di
poter acquistare un'autovettura con sgravi fiscali (già
previsti per le persone con handicap con patente).
Le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 8 eliminano
qualsiasi tassa sull'abitazione di proprietà della persona con
handicap o di chi l'assiste continuativamente, così come
vengono annullate imposte per successione o donazione in
favore di persone handicappate. Nello stesso articolo si
prevede la possibilità di stipulare un'assicurazione sulla
vita di cui sia unica beneficiaria la persona con
handicap, mentre a chi accende tale assicurazione è
permesso uno sgravio fiscale massimo di lire 15 milioni
l'anno.
L'articolo 9 contempla la riduzione dell'aliquota IVA e
dei canoni per l'acquisto e l'utilizzo di qualunque tipo di
strumento di comunicazione.
L'articolo 10 permette a chi ha grave difficoltà motoria
di poter firmare tramite un timbro tutti gli atti di valore
legale.
Nell'articolo 11 viene sancita l'improrogabilità di
istituire case famiglia e centri diurni integrati con il
territorio per ridurre l'angoscia di chi non sa che destino
avranno i propri cari con handicap dopo la morte di chi
li assiste.
Nell'articolo 12 pur non "monetizzando" l' handicap
si vuole evitare l'iniquità inconcepibile di erogare denaro
per istituzionalizzazione di lungo o lunghissimo periodo,
destinandolo invece alla persona, all'istituzione o al
potenziamento dei servizi o aiuti alla famiglia o a chi ha la
tutela di queste persone.
Nell'articolo 13 si dà priorità di destinazione delle
persone che optano per il servizio civile in alternativa al
servizio di leva, all'assistenza per l'integrazione sociale ed
il miglioramento della qualità della vita dei soggetti
destinatari della legge.
L'articolo 14 garantisce i diritti inalienabili delle
persone non autosufficienti nel rispetto delle disposizioni
internazionali, nazionali e locali in vigore. In particolare,
si propone un'assistenza plurispecialistica, svincolata dal
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reddito individuale o dal cumulo dei redditi del nucleo
familiare nel quale vive questa persona con handicap
prevista per tutto l'arco delle 24 ore. In ogni contesto
sociale troppe persone per mancanza o carenza di interventi
ad hoc vivono in una riduzione inaccettabile della loro
libertà individuale ed addirittura "prigionieri di sé stessi",
situazione intollerabile dal punto di vista umano e
costituzionale.
In moltissimi casi, inoltre, tali persone, poste dalla
mancanza di aiuti specifici in uno stato di gravissima
difficoltà e disagio, sono viste come peso, quando al
contrario, messe in una condizione di pari dignità, esprimendo
le proprie capacità e potenzialità, e la propria sfida nel
vivere una vita con gravi difficoltà, possono costituire un
"arricchimento" sostanziale e culturale per il nostro
Paese.
A tal fine è fatto obbligo di offrire su tutto l'arco
delle 24 ore un intervento plurispecialistico a queste
persone, per ridurne le difficoltà e fornire sostegno per
amplificare le loro capacità di comunicazione e di
miglioramento della qualità della vita.
L'articolo 15 prevede l'istituzione di corsi di laurea per
assistenti alle persone con handicap.
Nell'articolo 16, per evitare l'interdizione, viene
istituita la figura dell'amministratore di sostegno.
Gli articoli 17, 18 e 19 riguardano rispettivamente norme
di salvaguardia, l'istituzione di un fondo di solidarietà e la
copertura finanziaria.
Ciò premesso, sono fiducioso che questo Parlamento si
impegni per l'approvazione della presente proposta di legge,
garantendo il rispetto della dignità umana e i diritti di
libertà e di autonomia delle persone handicappate e
promuovendo la loro piena integrazione in ogni contesto
sociale.
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