| (Obblighi delle regioni e degli enti locali).
1. E' fatto obbligo alle regioni, alle province autonome
di Trento e di Bolzano ed ai comuni di provvedere, nei limiti
delle proprie disponibilità di bilancio, a quanto previsto
dall'articolo 39 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in
particolare per quanto attiene all'assistenza familiare e
personale, all'istituzione di comunità di alloggio diurno e
permanente delle persone con handicap grave, gravissimo
o plurimo.
2. Gli enti locali devono promuovere periodicamente, e
comunque ogni sei mesi, una verifica, attraverso il personale
delle aziende sanitarie locali o delle organizzazioni del
privato sociale convenzionato, sulla qualità della vita delle
persone con handicap, siano esse assistite in famiglia o
in istituto o in altra struttura, al fine di evitare abusi,
individuando e disponendo interventi e, ove occorra, soluzioni
specifiche.
3. E' prevista altresì l'istituzione di una banca dati
regionale.
4. In caso di mancata ottemperanza alle disposizioni di
cui al presente articolo sono applicate le sanzioni
amministrative e pecuniarie definite con provvedimenti
successivi da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
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